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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33214/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006 con cui l'Ufficio aveva contestato l'indeducibilità, ai fini IRES e IRAP, di costi documentati da numerose fatture emesse da soggetti privi di struttura organizzativa, all'esito di un'indagine su presunte "cartiere" nel settore dei metalli. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la ripresa, ritenendo provata per presunzioni l'oggettiva inesistenza delle operazioni sottostanti e corretta anche la sanzione aumentata del 50%. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia e vizio di motivazione della sentenza d'appello; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla deducibilità dei costi, sostenendo che si trattasse, al più, di operazioni soggettivamente inesistenti e che i costi fossero deducibili ex art. 109 TUIR e art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993; inoltre ha censurato la conferma dell'aumento sanzionatorio e la mancata valutazione della propria non colpevolezza.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto e il settimo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non si fosse pronunciata, neppure implicitamente, sulla questione della deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti nei limiti consentiti dalla normativa richiamata, e che la motivazione sulla sanzione fosse sotto il minimo costituzionale. Ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo; ha dichiarato assorbiti il sesto e l'ottavo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il motivo è ammissibile solo se la questione pretermessa è specificamente e integralmente indicata nel ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    evocato insieme alle doglianze sulla valutazione delle prove; la Corte esclude che in cassazione si possa ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte reputa fondata la censura sulla motivazione della sanzione, ritenendola sotto il minimo costituzionale.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte lo richiama nei limiti del controllo sulla completezza e intelligibilità della decisione.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nei motivi relativi alla struttura dell'appello e della sentenza tributaria.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nella censura sulle presunzioni e sulla ricostruzione del reddito da parte dell'Ufficio.

  • art. 2727 c.c.

    evocato quale base delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio; la Corte non nega in astratto l'uso delle presunzioni, ma esclude che ciò comporti rivalutazione in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova e di prova contraria sulla effettività/deducibilità dei costi.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    norma centrale sulla deducibilità dei costi; la Corte afferma che i costi di operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se non usati per commettere reato e se rispettano i requisiti di inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  • art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    interpretato nel senso che consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo il contrasto con i requisiti dell'art. 109 TUIR e salvo i costi utilizzati per commettere il reato.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato nel motivo sulla sanzione, senza un autonomo principio di diritto sviluppato nella decisione.

  • art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato per contestare la sanzione; il motivo è accolto per carenza motivazionale sulla misura del 50%.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato nel settimo/ottavo motivo per la gravità della violazione e la responsabilità nella irrogazione della sanzione.

  • art. 1, comma 197, l. n. 197/2022

    richiamato solo per la sospensione del giudizio su istanza della contribuente, senza rilievo decisivo nel merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per il principio della doppia conforme, che rende inammissibili le censure di omesso esame se le ragioni delle due decisioni di merito coincidono.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile se non riporta in modo completo e specifico il contenuto della questione o del motivo di appello che si assume non esaminato, perché la Corte di cassazione può verificare il vizio solo sul fatto processuale così come allegato.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di omesso esame o motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o del ragionamento presuntivo già svolto dai giudici di merito.
  • Quando si deduce un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro una decisione di merito sorretta da due conformi pronunce, occorre specificamente spiegare la diversità delle ragioni poste a base delle sentenze di primo e secondo grado; in difetto opera il limite della doppia conforme.
  • In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se non sono stati utilizzati per commettere il reato e se rispettano i requisiti di inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità; la sola frode soggettiva non implica automaticamente indeducibilità assoluta.
  • La sentenza tributaria è censurabile in cassazione quando omette di pronunciarsi su una questione decisiva, anche solo implicitamente, e la motivazione sulla misura della sanzione deve superare il minimo costituzionale, essendo altrimenti nulla per motivazione apparente o inesistente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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