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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25890/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)

La controversia

Una società maltese, priva in Italia di concessione e autorizzazione, operava quale bookmaker tramite una ditta individuale che accettava e raccoglieva scommesse senza i titoli richiesti dall'art. 88 TULPS e senza collegamento al totalizzatore nazionale. Per gli anni d'imposta 2014 e 2015 furono emessi due avvisi di accertamento per evasione dell'imposta unica sulle scommesse. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza respinse il ricorso della società e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza depositata il 13 novembre 2023, rigettò l'appello. La contribuente propose ricorso per cassazione con dieci motivi. Contestò: la mancata traduzione in inglese degli atti; la determinazione induttiva della base imponibile e l'aliquota applicata, sostenendo che andassero utilizzati il metodo analitico e i documenti contabili prodotti; l'onere della prova dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992; l'assoggettabilità del bookmaker estero e del centro di raccolta all'imposta, invocando l'assenza dei presupposti soggettivi e territoriali, la disciplina delle convenzioni contro le doppie imposizioni e le modifiche normative intervenute; la non debenza dell'imposta in relazione alla disciplina di emersione e regolarizzazione del settore; l'annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e contraddittorio, anche per la coincidenza tra soggetto verificatore e accertatore; infine, chiese il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. L'Agenzia delle entrate depositò controricorso insieme all'ADM.

La decisione

La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle entrate, non essendo stata parte del giudizio di appello. Ha respinto il primo motivo: non esiste una previsione che imponga di redigere l'atto impositivo nella lingua del destinatario e la contribuente non ha specificamente dimostrato di non aver potuto conoscerne il contenuto, mentre le difese articolate svolte nei gradi di merito attestavano tale conoscenza. Ha disatteso congiuntamente il secondo e il quarto motivo: per gli anni 2014 e 2015, in presenza di raccolta irregolare non confluita nel totalizzatore nazionale e senza ricostruibilità dell'imponibile effettivo, era legittimo il metodo induttivo previsto per gli anni anteriori al 2016; la doglianza sui documenti era generica, non riproduceva né allegava la documentazione e mirava comunque a una rivalutazione del merito già esaminato dalla CGT2. Il terzo motivo, relativo all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava proposta nei gradi di merito e la censura non specificava l'incidenza della norma; è stato inoltre ritenuto infondato, poiché la disposizione ha natura sostanziale, non retroattiva, e non si applica a un giudizio iniziato nel 2020. I motivi quinto, sesto e settimo sono stati disattesi: secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'imposta si applica anche al bookmaker estero privo di concessione e al titolare della ricevitoria, in rapporto di solidarietà paritetica; ricorrono i presupposti territoriali e l'imposta non è una sanzione né un tributo armonizzato, senza configurare la dedotta doppia imposizione. La disciplina di emersione del 2014 non ha eliminato il presupposto tributario e la censura che confonde i piani amministrativo e tributario è stata ritenuta inammissibile. L'ottavo motivo sulle sanzioni è stato respinto: l'obiettiva incertezza interpretativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero era superata dalla disciplina interpretativa del 2010 e non era quindi invocabile per le annualità 2014 e 2015. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava proposta in appello; in ogni caso, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati, e la stessa ricorrente aveva riconosciuto che il contraddittorio con l'ADM si era svolto. È stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, non ravvisandosi necessità di una nuova pronuncia della Corte di giustizia dopo la sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18. Il ricorso è stato integralmente rigettato. La società è stata condannata a pagare all'ADM euro 2.400,00 per spese, oltre alle spese di prenotazione a debito, ulteriori euro 2.400,00 a titolo di responsabilità aggravata ed euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • Reg. (UE) 2020/1784

    Nessuna specifica previsione normativa dispone che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi, invero, presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto.

    Il regolamento non fonda un obbligo di traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario; l'eventuale pregiudizio alla conoscenza dell'atto va dimostrato dal contribuente.

  • art. 24 Cost.

    La questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni di avere potuto avere conoscenza del contenuto dell'atto; il che postula che lo stesso versi in condizioni tali, nonostante il comportamento dallo stesso esigibile, da non potere in alcun modo avere potuto ovviare alla circostanza che l'atto impositivo non era stato tradotto nella propria lingua di origine.

    La mancata traduzione rileva ai fini del diritto di difesa solo se il contribuente dimostra che, nonostante la condotta esigibile, non ha potuto conoscere il contenuto dell'atto.

  • art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;

    L'imposta unica può gravare sia sul titolare della ricevitoria sia sul bookmaker estero privo di concessione per il quale la ricevitoria opera; la loro responsabilità è paritetica.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;

    La soggettività passiva dell'imposta comprende il bookmaker estero che gestisce scommesse tramite una ricevitoria operante in Italia, anche se privo di concessione.

  • art. 4 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    per gli anni d’imposta antecedenti al 2016 trova applicazione il criterio stabilito dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, secondo il quale «(…) l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale», con applicazione dell’aliquota «massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»;

    Per gli anni anteriori al 2016, nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011, alla base imponibile determinata induttivamente si applica l'aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.

  • art. 24, comma 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    per gli anni d’imposta antecedenti al 2016 trova applicazione il criterio stabilito dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, secondo il quale «(…) l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale», con applicazione dell’aliquota «massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»;

    Per le annualità anteriori al 2016, quando non è possibile ricostruire l'imponibile effettivo di un'attività irregolare, la base imponibile è determinata induttivamente sulla raccolta media provinciale risultante dal totalizzatore nazionale, applicando l'aliquota massima.

  • art. 1, comma 945, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Per i soggetti che svolgono un’attività verificata e regolare, nonché per i soggetti in relazione ai quali, pur svolgendo attività irregolare (raccogliendo scommesse non affluite al totalizzatore nazionale ovvero sottraendo base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse), sia stato possibile ricostruire l’effettivo ammontare delle giocate effettuate sulla base di elementi documentali comunque reperiti dall’Amministrazione finanziaria (e, quindi, anche forniti dal contribuente), la determinazione dell’imponibile si effettua con il sistema di tassazione ordinaria da ultimo previsto dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208.

    Il sistema ordinario introdotto dalla disposizione opera per attività regolari e per attività irregolari solo quando l'ammontare effettivo delle giocate sia ricostruibile sulla base di elementi documentali.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014, n. 190

    per gli anni d’imposta dal 2016 in poi la determinazione dell'imposta si basa su un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, secondo la previsione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014.

    Per le annualità dal 2016, la disposizione prevede, nei casi descritti, un imponibile forfetario pari al triplo della raccolta media provinciale dell'anno precedente, con applicazione dell'aliquota massima.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ad ogni buon conto, il motivo è anche infondato, atteso che tale disposizione ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato in materia di “disposizioni transitorie e finali”, non prevede una diversa decorrenza.

    La disposizione ha natura sostanziale e si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, non retroattivamente ai procedimenti già pendenti.

  • art. 6, l. 31 agosto 2022, n. 130

    Ad ogni buon conto, il motivo è anche infondato, atteso che tale disposizione ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato in materia di “disposizioni transitorie e finali”, non prevede una diversa decorrenza.

    La norma che ha introdotto l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 è entrata in vigore il 16 settembre 2022; la regola probatoria introdotta non si applica ai giudizi iniziati prima di tale data.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi anni d’imposta (il 2014 e il 2015) successivi al 2011.

    L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa può operare per l'incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero solo fino all'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010; non è invocabile per le annualità 2014 e 2015.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. 13 dicembre 2010, n. 220

    In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.

    La disposizione interpretativa del 2010 ha chiarito che il bookmaker estero che gestisce scommesse in Italia tramite una ricevitoria è soggetto passivo dell'imposta anche se privo di concessione.

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    fuori dal terreno dei tributi armonizzati, l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente solo nelle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito.

    Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: esso sussiste soltanto quando una specifica disposizione lo prevede.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.

    La Corte ha applicato la responsabilità aggravata, condannando la ricorrente al pagamento delle somme determinate in dispositivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per l'applicazione dei commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c. nel procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La mancata traduzione di un atto impositivo nella lingua del destinatario non ne determina automaticamente l'illegittimità: spetta al contribuente provare che, nonostante la condotta esigibile, non abbia potuto conoscerne il contenuto e che ne sia derivato un effettivo ostacolo alla difesa.
  • Per gli anni d'imposta anteriori al 2016, quando un'attività irregolare di raccolta di scommesse non è collegata al totalizzatore nazionale e non è possibile ricostruire documentalmente l'imponibile effettivo, è legittima la determinazione induttiva secondo la raccolta media provinciale registrata nel totalizzatore nazionale, con applicazione dell'aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.
  • La determinazione induttiva non è illegittima per il solo fatto che l'Ufficio non abbia accolto la documentazione contabile prodotta: la censura deve identificare specificamente i documenti e confrontarsi con la motivazione della sentenza; la richiesta di rivalutare il materiale istruttorio attiene al merito e non è consentita in cassazione.
  • L'imposta unica sulle scommesse può gravare sia sul titolare della ricevitoria sia sul bookmaker estero privo di concessione per il quale essa opera, in rapporto di solidarietà paritetica; l'imposta riguarda gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia indipendentemente dal luogo di stabilimento e non ha natura sanzionatoria.
  • La disciplina di emersione o regolarizzazione dell'attività di raccolta non elimina, di per sé, il presupposto dell'obbligazione tributaria; non vanno confusi il piano amministrativo della regolarizzazione e quello tributario.
  • L'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore il 16 settembre 2022.
  • L'esimente tributaria dell'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero non è invocabile per periodi d'imposta successivi alla disciplina interpretativa del 2010 che ha chiarito tale soggettività.
  • Per i tributi non armonizzati, l'Amministrazione non è gravata da un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica norma lo imponga; l'accertamento a tavolino non richiede necessariamente la redazione di un processo verbale di constatazione.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale non va accolta quando la Corte ritiene che la precedente pronuncia della Corte di giustizia abbia già fornito un'interpretazione esaustiva e completa rilevante per la questione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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