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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto al Giudice di pace di Massa, con citazione notificata il 31 maggio 2004, di condannare due avvocati al pagamento di euro 1.192,91, quale saldo degli onorari per l’attività svolta per una società in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo di aver ricevuto l’incarico dai convenuti. Questi ultimi non contestavano le prestazioni, ma sostenevano che l’incarico fosse stato conferito direttamente dalla società patrocinata; avevano inoltre chiesto la chiamata in causa del suo legale rappresentante, per manleva o quale soggetto responsabile, e avevano eccepito la connessione con una causa precedentemente avviata davanti al Tribunale di Vibo Valentia. Il Giudice di pace accolse la domanda e ritenne tardiva e infondata l’eccezione di incompetenza. Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 86/2020 depositata il 4 febbraio 2020, confermò la decisione: escluse il litisconsorzio necessario, respinse l’eccezione di continenza e ritenne provato documentalmente che l’incarico fosse stato conferito dai due avvocati, non dalla società. Con il primo motivo i ricorrenti contestarono l’omessa pronuncia sull’istanza di chiamata del terzo e la mancata integrazione del contraddittorio; con il secondo denunciarono violazioni processuali in tema di competenza per connessione e continenza e il travisamento dell’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 30 giugno 2006; con il terzo contestarono, richiamando l’art. 2729 c.c. e gli artt. 115 e 116 c.p.c., la valutazione delle prove sull’identità del soggetto conferente l’incarico; con il quarto sostennero che la facoltà di nominare sostituti contenuta nella procura alle liti della società riconducesse comunque l’incarico alla cliente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il secondo motivo è inammissibile quanto alla competenza per connessione, perché l’eccezione era stata proposta per la prima volta nelle note conclusive, oltre il termine della prima udienza previsto dall’art. 40, comma 2, c.p.c.; è infondato quanto alla continenza, poiché il giudice preventivamente adito non era competente anche per la successiva causa relativa al rapporto professionale tra gli avvocati. Il primo motivo è stato respinto: le domande di garanzia o di accertamento della responsabilità del terzo non determinavano litisconsorzio necessario e la decisione sulla chiamata del terzo, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, rientrava nella discrezionalità del giudice di primo grado, non censurabile in appello o in cassazione. Il terzo motivo è inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio; la Corte ha inoltre precisato che la decisione di merito si fondava anche sulla nota documentale del 18 marzo 2002, mentre la procura alle liti non prova in modo vincolante chi abbia stipulato il contratto di patrocinio. Il quarto motivo è inammissibile perché prospettava una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata né indicata come tempestivamente dedotta; la tesi, comunque, non sarebbe stata decisiva. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 1.400,00 per compensi, oltre IVA, contributo previdenziale e rimborso forfettario del 15%. La Corte ha escluso i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 2, c.p.c.

    la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza, con la conseguente inammissibilità per tardività dell’eccezione medesima.

    L’eccezione di incompetenza per connessione deve essere proposta, e la questione non può essere rilevata d’ufficio, oltre la prima udienza; la sua proposizione successiva è tardiva e inammissibile.

  • art. 39, comma 2, c.p.c.

    Quindi, non sussisteva il requisito, richiesto dall’art. 39 comma 2° c.p.c. affinché il giudice di merito potesse dichiarare la continenza, riferito al fatto che il giudice preventivamente adito fosse competente anche per la causa proposta successivamente.

    La continenza presuppone che il giudice preventivamente adito sia competente anche per la causa successiva; tale competenza va verificata anche sotto il profilo territoriale.

  • art. 106 c.p.c.

    sia la domanda di garanzia impropria, che quella volta all'accertamento della responsabilità asseritamente sostitutiva di quella del convenuto da quest'ultimo avanzate non comportano litisconsorzio necessario, ma solo litisconsorzio facoltativo nei confronti del terzo;

    La chiamata in garanzia impropria o la domanda del convenuto volta ad attribuire al terzo una responsabilità sostitutiva non impone, di per sé, la partecipazione necessaria del terzo al giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ipotizzata degli articoli 115 e 116 c.p.c., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione delle prove, ed è configurabile quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti, o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento, o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, e non quando semplicemente si assuma che il giudice abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una contestazione della valutazione di merito delle prove: ricorre quando il giudice fonda la decisione su prove non acquisite o altera le regole di acquisizione e valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ipotizzata degli articoli 115 e 116 c.p.c., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione delle prove, ed è configurabile quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti, o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento, o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, e non quando semplicemente si assuma che il giudice abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova.

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile se il giudice applica il prudente apprezzamento a una prova legale, o attribuisce valore di prova legale a un elemento liberamente valutabile; non è sufficiente denunciare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2729 c.c.

    Quanto alla violazione dell’art. 2729 c.c., il ricorso che la faccia valere può essere accolto solo quando è dimostrato che il giudice di merito abbia basato il ragionamento presuntivo su fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non quando la critica sia basata su una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o sull’alternativa inferenza probabilistica.

    La censura relativa alle presunzioni è ammissibile se individua l’uso di fatti storici privi dei requisiti legali di gravità, precisione e concordanza; non consente di sostituire in cassazione una diversa ricostruzione fattuale o inferenza probabilistica.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    l’accertamento compiuto dal giudice di merito per stabilire, in concreto, se il mandato di patrocinio sia stato conferito direttamente dalla parte rappresentata in giudizio, ovvero dall’avvocato che abbia contattato di sua iniziativa il legale del foro dinanzi al quale si è svolto poi il giudizio, integra una questione di fatto, sottratta a ogni possibile vaglio in sede di legittimità quando sia stata decisa con una motivazione che integra il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 comma 6° c.p.c.

    L’individuazione del soggetto che ha conferito il mandato di patrocinio è un accertamento di fatto, non riesaminabile in cassazione se la motivazione supera il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La continenza richiede che il giudice preventivamente adito sia competente anche per la causa proposta successivamente; la competenza deve essere verificata anche con riguardo al territorio e alla causa che dovrebbe essergli rimessa.
  • L’eccezione di incompetenza per connessione non può essere proposta né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.c.
  • La chiamata in garanzia impropria o la domanda del convenuto diretta ad accertare la responsabilità sostitutiva di un terzo non determina litisconsorzio necessario, quando l’attore non abbia proposto la propria domanda anche nei confronti del terzo.
  • La decisione del giudice di primo grado sulla chiamata del terzo in un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo comporta valutazioni discrezionali che non sono censurabili in appello o in cassazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre denunciare il mancato rispetto delle regole di acquisizione o dei criteri legali di valutazione probatoria.
  • La violazione dell’art. 2729 c.c. è configurabile quando il ragionamento presuntivo si fonda su fatti storici privi di gravità, precisione e concordanza, non quando si propone una diversa lettura delle circostanze o un’inferenza alternativa.
  • L’accertamento su chi abbia conferito il contratto di patrocinio è una questione di fatto riservata al giudice di merito, non riesaminabile in cassazione se assistita da motivazione costituzionalmente sufficiente.
  • Il contratto di patrocinio, che individua il rapporto professionale e il soggetto obbligato al compenso, è distinto dalla procura alle liti, che conferisce al difensore lo ius postulandi; la procura non prova in modo vincolante l’identità del soggetto che ha conferito l’incarico professionale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniCompetenzaProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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