Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazioni fiscali)
La controversia
L’agente della riscossione notificava alla contribuente, il 7 gennaio 2016, un’intimazione di pagamento relativa a 23 cartelle non pagate, per complessivi € 1.231.939,52, riguardanti tributi erariali, tributi locali, sanzioni amministrative e altro. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, annullando l’intimazione limitatamente alla cartella n. 071-2014-1169676060-000, dell’importo di € 1.178.939,70, e rigettandolo nel resto. In appello, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva gli appelli principali delle amministrazioni, dichiarando legittima l’intimazione anche con riferimento a tale cartella, confermava nel resto la decisione di primo grado e rigettava l’appello incidentale della contribuente. Con l’unico motivo di cassazione, la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., sostenendo che le cartelle presupposte erano state consegnate a persone non conviventi e non addette alla ricezione e che non era stata provata l’effettiva ricezione delle raccomandate informative.
La decisione
La Corte rigetta l’unico motivo. Rileva che le cartelle erano state notificate, presso l’indirizzo della destinataria, a persone indicate nelle relate come cugino o nipote; la contribuente non aveva contestato i rapporti di parentela e la frequente presenza dei consegnatari presso il suo domicilio consentiva di considerarli persone di famiglia anche in assenza di convivenza. La qualità di persona di famiglia risultante dalla relata si presume fino a prova contraria, che spetta al destinatario fornire; la sola assenza di convivenza non invalida la notifica. Quanto alle raccomandate informative, la Corte afferma che, nella disciplina richiamata dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, è sufficiente provarne l’invio e non occorre dimostrarne la ricezione; nel caso concreto la CTR aveva accertato l’invio. La Corte condanna la ricorrente a rifondere alle resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 13.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
A tal proposito, va evidenziato che la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, iuris tantum, che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.
La notifica a persona di famiglia presso l’indirizzo del destinatario è valida anche se il consegnatario non convive con quest’ultimo, quando sussiste un rapporto di parentela o affinità idoneo a fondare la presunzione che l’atto sarà recapitato. Spetta a chi contesta la notifica provare che la presenza del consegnatario nell’abitazione era del tutto occasionale; le sole risultanze anagrafiche non bastano.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per quel che riguarda, invece, la dedotta mancata ricezione della c.d. raccomandata informativa, l'art. 60, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Per le notificazioni disciplinate da questa disposizione, la raccomandata informativa deve essere inviata anche quando l’atto è consegnato a una persona di famiglia. L’invio costituisce l’adempimento richiesto per il perfezionamento della notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare Marrone Nicoletta tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata, quindi, fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Le disposizioni sono richiamate quale base procedurale per la trattazione del ricorso in adunanza camerale; la sentenza non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.
Massime di principio
- Ai fini della notifica ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna a una persona di famiglia non richiede che il consegnatario conviva con il destinatario; è sufficiente un rapporto di parentela o affinità idoneo a fondare la presunzione che l’atto venga recapitato.
- La qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa risultante dalle dichiarazioni raccolte e riportate nella relata di notifica si presume fino a prova contraria; spetta al destinatario che contesti la notifica dimostrare l’inesistenza del rapporto rilevante o, in caso di consegna a un familiare, il carattere del tutto occasionale della sua presenza presso l’abitazione. Le sole certificazioni anagrafiche non sono sufficienti.
- Nelle notifiche eseguite secondo l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, la raccomandata informativa deve essere inviata anche quando l’atto è consegnato a una persona di famiglia; per il perfezionamento della notifica è sufficiente la prova dell’invio, senza necessità di provare l’effettiva ricezione della raccomandata.
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