Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2026 del 28/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento per maggiore IRPEF, ritenendo imponibile la plusvalenza realizzata cedendo un terreno lottizzato a fini edificatori. I terreni erano pervenuti alla contribuente per donazione e furono ceduti in cambio di cosa futura, consistente in appartamenti da realizzare; sul terreno insisteva inoltre un edificio già costruito, destinato alla demolizione. La contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che annullava l’atto. In appello, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia riteneva che, secondo la causa concreta del contratto, l’edificio preesistente non avesse rilievo e che l’oggetto della cessione fosse sostanzialmente un terreno edificabile; accoglieva quindi l’appello dell’Agenzia e confermava la validità e l’efficacia dell’accertamento. La contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi, il cui contenuto non è esaminato nella decisione. Nel corso del giudizio di legittimità chiedeva la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022, relativa alla cosiddetta rottamazione quater, documentando l’istanza ricevuta dall’Amministrazione il 28 giugno 2023, la quantificazione degli oneri in complessivi 30.341,63 euro oltre accessori, il pagamento della prima rata e delle rate successive richieste, e depositando il 7 settembre 2026 atto di rinuncia al ricorso. La Corte non ha potuto verificare che i pagamenti corrispondessero esattamente al debito fiscale derivante dall’avviso impugnato.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio, rilevando che la contribuente, nell’ambito della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022, aveva assunto l’impegno a rinunciare e aveva depositato l’atto di rinuncia il 7 settembre 2026. Non ha disposto sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non aveva svolto difese nel giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di estinzione per rinuncia e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. 197/2022
In ottemperanza con le previsioni della normativa condonistica, però, la contribuente ha provveduto ad assumere l’impegno a rinunciare al giudizio in corso, ed ha effettivamente depositato atto di rinuncia al ricorso in data 7.9.2026.
La definizione agevolata considerata dalla Corte comporta, nel caso concreto, l’impegno alla rinuncia al giudizio; la rinuncia depositata dalla contribuente determina l’estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
L’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
Il comma 1-bis individua l’importo assunto come parametro per l’ulteriore contributo previsto dal comma 1-quater; in caso di estinzione per rinuncia, tale ulteriore importo non è dovuto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata nel giudizio di cassazione, in attuazione dell’impegno assunto nell’ambito della definizione agevolata della controversia, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non può essere esteso ai casi di estinzione per rinuncia: data la sua natura eccezionale e sanzionatoria, è dovuto soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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