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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (società opponente)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di un creditore, relativo a somme versate per la realizzazione di una casa familiare a Velletri. Il creditore aveva eccepito l’improcedibilità dell’opposizione perché la società, notificato l’atto introduttivo il 29 novembre 2018, si era costituita telematicamente l’11 dicembre 2018, oltre il termine previsto dall’art. 165 c.p.c. Il Tribunale, con sentenza n. 22576/2019, aveva accolto l’eccezione, dichiarato improcedibile l’opposizione e condannato la società a metà delle spese, compensando la restante metà. In appello, la società aveva contestato la decorrenza del termine di costituzione, invocando gli artt. 149 e 165 c.p.c. e la disciplina della notificazione postale; il creditore aveva chiesto l’inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4621/2024, aveva ritenuto procedibile l’opposizione, ma dichiarato inammissibile l’appello per mancata riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., delle questioni di merito; aveva inoltre condannato il creditore alla restituzione alla società di quanto pagato in esecuzione dei precedenti provvedimenti, con interessi legali. Il creditore ha proposto ricorso principale per cassazione con tre motivi: nullità parziale della sentenza per difetto di motivazione sulla restituzione; violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 165 e 149 c.p.c. La società ha proposto ricorso incidentale, formalmente condizionato, sostenendo che, una volta riformata la pronuncia di improcedibilità, la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere il merito dell’opposizione senza esigere specifici motivi d’appello o la riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle questioni di merito mai decise in primo grado.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, pur qualificato dalla società come condizionato, perché censurava una statuizione autonoma a essa sfavorevole e l’interesse all’impugnazione era attuale. Ha accolto il motivo incidentale: quando il primo giudice definisce il giudizio con una pronuncia in rito, l’impugnazione di tale pronuncia devolve al giudice d’appello anche le domande e le questioni di merito ritualmente introdotte in primo grado, sulle quali non vi è stata decisione. Pertanto, una volta esclusa l’improcedibilità dell’opposizione, la Corte d’appello non poteva dichiarare inammissibile l’appello per mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c., ma doveva esaminare il merito dell’opposizione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché decida il merito dell’opposizione e le domande restitutorie conseguenti e regoli le spese del giudizio di legittimità. I tre motivi del ricorso principale sono rimasti assorbiti; non è stata quindi decisa in cassazione la questione della decorrenza del termine di costituzione dell’opponente.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La parte non è, quindi, tenuta a formulare specifici motivi di appello contro statuizioni di merito inesistenti, né a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. domande ed eccezioni sulle quali il primo giudice non si sia pronunciato per avere definito il giudizio esclusivamente in rito.

    L’onere di riproposizione previsto dall’art. 346 c.p.c. non riguarda domande ed eccezioni di merito sulle quali il primo giudice non si è pronunciato perché ha definito il giudizio esclusivamente in rito.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Tanto giustifica l'esame nell'ordine logico delle questioni indicato dall'art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. applicabile, ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ., anche nel giudizio di cassazione.

    Nel giudizio di cassazione le questioni devono essere esaminate secondo l’ordine logico previsto dall’art. 276, comma 2, c.p.c.; una censura relativa a una statuizione pregiudiziale autonomamente sfavorevole può quindi precedere l’esame dei motivi principali.

  • art. 141 disp. att. c.p.c.

    Tanto giustifica l'esame nell'ordine logico delle questioni indicato dall'art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. applicabile, ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ., anche nel giudizio di cassazione.

    La disposizione rende applicabile anche al giudizio di cassazione l’ordine logico di esame delle questioni indicato dall’art. 276, comma 2, c.p.c.

  • art. 165 c.p.c.

    La Corte d’appello, pertanto, una volta esclusa la tardività della costituzione dell’opponente e riformata la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione, non poteva dichiarare inammissibile l’appello per violazione dell’art. 346 c.p.c., ma avrebbe dovuto esaminare il merito dell’opposizione a decreto ingiuntivo sulla base delle domande, delle eccezioni e delle difese ritualmente introdotte dalle parti.

    La questione della tardività della costituzione dell’opponente era stata risolta dalla Corte d’appello, che aveva escluso l’improcedibilità; la Cassazione non ha riesaminato nel merito la decorrenza del termine, poiché il relativo motivo del ricorso principale è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado definisce il giudizio con una pronuncia esclusivamente in rito, l’impugnazione diretta contro tale pronuncia devolve al giudice d’appello anche le domande e le questioni di merito ritualmente introdotte in primo grado e non esaminate.
  • Se il giudice d’appello riforma la pronuncia di improcedibilità o inammissibilità che aveva definito il giudizio, deve decidere il merito delle questioni già ritualmente introdotte, senza esigere specifici motivi d’appello contro statuizioni di merito inesistenti né la loro riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
  • Un ricorso incidentale denominato condizionato va qualificato in base al contenuto sostanziale e al rapporto logico-giuridico con le altre impugnazioni. Se censura una statuizione autonoma e sfavorevole che impedisce alla parte di conseguire una decisione sul merito, l’interesse all’impugnazione è attuale e la censura può essere esaminata prioritariamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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