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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25879/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, da parte di un contribuente già amministratore e socio al 20% di una società a responsabilità limitata estinta il 23 aprile 2010, di un avviso di accertamento relativo all’IVA per il 2008. L’Ufficio gli aveva richiesto € 23.485, assumendo che costi per complessivi € 48.507, riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore, fossero stati dedotti dalla società e distribuiti ai soci; l’importo richiesto era composto, secondo l’Ufficio, da € 9.701,46 di IVA, € 12.126 di sanzioni e € 1.649,04 di interessi. Il contribuente aveva contestato la competenza territoriale dell’ufficio, i presupposti della responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e il merito della pretesa. La Commissione tributaria provinciale di Isernia aveva accolto il ricorso perché la pretesa non era provata. La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 468/2019 depositata il 29 luglio 2019, ha respinto l’appello principale dell’Ufficio e accolto l’appello incidentale del contribuente sulle spese di primo grado. Ha ritenuto competente l’ufficio di Isernia e ravvisato elementi indicativi dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, ma ha escluso la responsabilità del socio: l’art. 36, nel testo applicabile, riguardava le imposte sui redditi e non l’IVA; inoltre, ha rilevato l’assenza di prova dell’assegnazione di beni al socio e di un utile effettivo al momento dell’estinzione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il contribuente non aveva contestato la comprensibilità del calcolo dei € 23.485; l’Ufficio ha anche indicato la composizione dell’importo. Il secondo ha denunciato violazione degli artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c., sostenendo che la responsabilità del socio poteva derivare anche dalla distribuzione di utili extracontabili e non soltanto da somme ricevute in sede di riparto finale. Il terzo ha denunciato violazione dell’art. 47 d.P.R. 917/1986, contestando che fosse necessaria la prova di un utile effettivo alla data di estinzione e invocando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse: la considerazione della CTR sulla scarsa chiarezza del calcolo non aveva determinato il rigetto dell’appello, fondato invece sull’insussistenza dei presupposti normativi della responsabilità. Ha esaminato congiuntamente e rigettato il secondo e il terzo motivo. La Corte ha chiarito che, per l’IVA relativa al 2008, non era applicabile l’estensione dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 alle imposte diverse da quelle sui redditi, introdotta dal d.lgs. 175/2014. Ha inoltre rilevato che la responsabilità del socio prevista dall’art. 2495 c.c. è distinta e autonoma rispetto a quella dell’art. 36, ma l’avviso impugnato non richiamava né azionava l’art. 2495 c.c.; non era quindi possibile fondare su tale norma la pretesa in giudizio. Per questa ragione era superfluo decidere se ricorressero presunzioni di distribuzione degli utili occulti. La Corte ha rigettato il ricorso e condannato l’Agenzia delle Entrate a pagare al contribuente € 2.400 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, € 200 per esborsi e accessori di legge, con attribuzione al difensore. Ha escluso che dovesse dichiararsi il raddoppio del contributo unificato, essendo l’amministrazione istituzionalmente esonerata.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    non vi è dubbio che alla fattispecie in esame, avente ad oggetto l’IVA relativa all’anno 2008, non può trovare applicazione, ratione temporis, la responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 estesa anche alle imposte diverse da quelle sui redditi solo con il d.lgs. 175/2014

    La responsabilità prevista dall’art. 36, nella disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie relativa all’IVA del 2008, non si estendeva a tale imposta; l’estensione alle imposte diverse da quelle sui redditi è stata introdotta successivamente dal d.lgs. 175/2014.

  • art. 2495 c.c.

    Va tuttavia osservato che l’avviso, la cui motivazione è trascritta alle pagg. 22-23 del ricorso, non contiene alcun riferimento all’art. 2495 c.c., sicché non sembra che la pretesa possa essere fatta valere in base a tale norma che, come sopra evidenziato, costituisce un’ipotesi di responsabilità autonoma e distinta rispetto a quella di cui all’art. 36 d.P.R. 601/1973.

    La responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2495 c.c. è autonoma e distinta da quella prevista dall’art. 36 d.P.R. 602/1973. Se l’avviso ha fondato la pretesa soltanto su quest’ultima disposizione, la responsabilità civilistica non può essere introdotta come diversa base della pretesa nel giudizio di impugnazione dell’avviso.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR, infatti, non ha posto a fondamento della propria decisione l’impossibilità di comprendere la natura del credito o, comunque, la sua erronea determinazione; la stessa, infatti, ha comunque correttamente identificato la pretesa in un credito per IVA ed ha escluso la possibilità di farlo valere nei confronti del socio, in considerazione della mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2495 c.c..

    Non sussiste ultrapetizione per una considerazione svolta dal giudice che non abbia costituito fondamento della decisione. La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è inoltre inammissibile per difetto d’interesse quando la statuizione contestata non ha determinato l’esito della controversia.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto la ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dello stesso

    Non va dichiarato il raddoppio del contributo unificato quando la parte ricorrente è istituzionalmente esonerata dal relativo versamento.

Massime di principio

  • La responsabilità del socio prevista dall’art. 36, terzo comma, d.P.R. 602/1973 presuppone la percezione o l’assegnazione di attività sociali nei limiti del loro valore; è distinta sia dalla responsabilità propria di liquidatori e amministratori prevista dagli altri commi dello stesso articolo, sia dalla responsabilità civilistica del socio ai sensi dell’art. 2495 c.c.
  • L’estensione della responsabilità prevista dall’art. 36 d.P.R. 602/1973 alle imposte diverse da quelle sui redditi, introdotta dal d.lgs. 175/2014, non si applica ratione temporis alle fattispecie anteriori alla modifica normativa.
  • La responsabilità del socio ex art. 2495 c.c. è autonoma rispetto a quella ex art. 36 d.P.R. 602/1973. Quando l’avviso di accertamento fonda la pretesa soltanto sull’art. 36, la diversa responsabilità civilistica non può essere utilizzata in giudizio per sostituire la base giuridica dell’atto.
  • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale non rileva per fondare una pretesa che sia stata esercitata esclusivamente ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 602/1973; può eventualmente rilevare nell’ambito della distinta responsabilità ex art. 2495 c.c., nei limiti previsti da tale disposizione.
  • La censura di ultrapetizione è inammissibile per difetto d’interesse se la considerazione che si assume non richiesta non costituisce la ragione della decisione e non ne ha determinato l’esito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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