Cassazione Civile, Ordinanza n. 25873/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2007, notificati il 28 dicembre 2012 a una persona fisica in qualità di socio di una società a responsabilità limitata cancellata dal Registro delle imprese il 14 luglio 2010. Gli avvisi recuperavano, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti indeducibili e indetraibili, connessi a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale di Isernia aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Molise aveva riformato tale decisione, ritenendo legittimi gli avvisi e ravvisando una responsabilità del contribuente, senza però individuare con precisione il relativo titolo. In seguito al precedente giudizio di cassazione, concluso con la sentenza n. 35928/2021 che aveva rilevato la motivazione apparente della decisione regionale, il contribuente aveva riassunto il processo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, con la sentenza impugnata n. 333/2023, depositata il 16 novembre 2023, ha accolto l’appello incidentale del contribuente e annullato gli avvisi, ritenendo territorialmente competente la Direzione provinciale di Caserta, in ragione del domicilio fiscale del contribuente, anziché quella di Isernia. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, ha dedotto la violazione degli artt. 345 c.p.c. e 57 del d.lgs. 546/1992: la contestazione dell’incompetenza territoriale non era stata formulata nel ricorso originario contro l’avviso relativo all’IVA, e la riunione di quel giudizio con quello relativo a IRES e IRAP non poteva trasferirvi la contestazione proposta nell’altro processo. Con il secondo, ha denunciato la violazione degli artt. 31 e 65, comma 4, del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2495 c.c., sostenendo che la competenza territoriale doveva essere determinata in riferimento alla società, soggetto obbligato alla dichiarazione, e non al domicilio fiscale del socio al quale la responsabilità era stata estesa. Il contribuente si è costituito oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., dichiarando di voler ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza e partecipare alla discussione orale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Quanto all’avviso IVA, ha stabilito che la contestazione dell’incompetenza territoriale non poteva essere introdotta in appello se non era stata sollevata nel ricorso originario contro quello specifico avviso: la riunione dei giudizi non ne elimina l’autonomia e il vizio di competenza deve essere fatto valere dal contribuente, non rilevato d’ufficio. Quanto all’avviso relativo a IRES e IRAP, la Corte ha ritenuto competente l’ufficio individuato in base al domicilio fiscale della società obbligata alla dichiarazione. L’estensione della responsabilità al socio ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 602/1973, ed eventualmente dell’art. 2495 c.c., non sposta la competenza sull’ufficio del domicilio fiscale del socio. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi a tali principi. Il contribuente aveva depositato un atto di costituzione oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.; la sentenza non attribuisce a tale circostanza una distinta statuizione nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo.
La riunione non consente di trasferire automaticamente in un giudizio una contestazione formulata soltanto nell’altro; la questione di incompetenza non sollevata nel ricorso originario contro uno specifico avviso non può essere introdotta per la prima volta in appello.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Nel caso di specie, nell’originario ricorso avverso l’avviso n. TR406T100825/2012 la questione non è stata sollevata, come risulta tanto dalla sua trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione (pagg. 7 e ss.), quanto dal ricorso stesso prodotto dalla ricorrente che può essere esaminato in questa sede, essendo denunciata una violazione di carattere processuale (Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014).
La Corte ha ritenuto fondata la censura processuale perché la contestazione di incompetenza territoriale relativa all’avviso IVA non risultava proposta nel ricorso introduttivo contro quell’atto; la riunione con il giudizio relativo all’altro avviso non rendeva ammissibile la sua successiva introduzione.
art. 31 d.P.R. 600/1973
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
La competenza territoriale per l’accertamento delle imposte sui redditi si individua in relazione al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione. Nel caso deciso, tale soggetto era la società, non il socio cui era stata estesa la responsabilità.
art. 36 d.P.R. 602/1973
L’art. 36 d.P.R. 602/1973 si limita infatti a stabilire che «La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» e non contiene alcuna indicazione che consenta di ritenere alterata la competenza determinata in base alla norma sopra riportata.
L’estensione della responsabilità tributaria al liquidatore, all’amministratore o al socio non determina uno spostamento della competenza territoriale fissata dall’art. 31 del d.P.R. 600/1973. L’accertamento della responsabilità resta affidato all’ufficio competente per il soggetto obbligato alla dichiarazione.
art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973
Orbene, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il soggetto tenuto alla dichiarazione era la società e che la responsabilità per le imposte è stata estesa all’Arzillo solo in considerazione di quanto previsto dall’art. 36 d.P.R. 602/1973 (ed eventualmente dall’art. 2495 c.c.).
La disposizione è stata richiamata nel motivo dell’Amministrazione, ma la Corte ha fondato la decisione sulla regola di competenza dell’art. 31 e ha chiarito che il soggetto tenuto alla dichiarazione era la società. Il testo non contiene un’autonoma interpretazione dell’art. 65, comma 4.
art. 2495 c.c.
La natura civilistica dell’obbligazione in esame non può condurre ad escludere l’applicazione della norma richiamata (Cass. n. 20014/2024) e, conseguentemente, l’astratta configurabilità del vizio di incompetenza, dal momento che le forme attraverso le quali viene fatta valere la pretesa sono pur sempre quelle dell’accertamento di natura tributaria (come risulta chiaramente dal testo del 5° comma dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 sopra riportato).
Il richiamo alla responsabilità civilistica del socio per i debiti della società estinta non esclude l’applicazione delle regole sulla competenza dell’accertamento tributario. La Corte non attribuisce all’art. 2495 c.c. l’effetto di spostare la competenza al domicilio fiscale del socio.
art. 40 d.P.R. 633/1972
La competenza va individuata in base a quanto stabilito per le imposte sui redditi dall’art. 31 d.P.R. 600/1973 (ma principi analoghi sono contenuti negli artt. 40 e 51 d.P.R. 633/1972 in tema di IVA).
La Corte richiama gli artt. 40 e 51 del d.P.R. 633/1972 per rilevare che anche in materia IVA operano principi analoghi a quelli della disciplina della competenza territoriale per le imposte sui redditi; non ne sviluppa una distinta applicazione nel caso concreto.
art. 51 d.P.R. 633/1972
La competenza va individuata in base a quanto stabilito per le imposte sui redditi dall’art. 31 d.P.R. 600/1973 (ma principi analoghi sono contenuti negli artt. 40 e 51 d.P.R. 633/1972 in tema di IVA).
La Corte segnala che la disciplina IVA contiene principi analoghi a quelli dell’art. 31 del d.P.R. 600/1973 in tema di individuazione della competenza territoriale, senza però svolgere una distinta interpretazione della norma ai fini della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce infatti principio consolidato quello per il quale «La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo» (Cass. n. 5434/2021; nello stesso senso, Cass. n. 15383/2011; con specifico riguardo al processo tributario, cfr. Cass. n. 17236/2019; Cass. n. 25083/2019).
La censura processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, è fondata quando la decisione di merito non rispetta l’autonomia dei giudizi riuniti e ammette, per uno di essi, una contestazione non proposta nel relativo ricorso introduttivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Orbene, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il soggetto tenuto alla dichiarazione era la società e che la responsabilità per le imposte è stata estesa all’Arzillo solo in considerazione di quanto previsto dall’art. 36 d.P.R. 602/1973 (ed eventualmente dall’art. 2495 c.c.).
La Corte ha accolto la censura di violazione di legge perché la competenza territoriale non andava determinata sulla base del domicilio fiscale del socio destinatario dell’atto, bensì in base al domicilio fiscale della società obbligata alla dichiarazione.
art. 370 c.p.c.
Il contribuente ha depositato, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., un atto di costituzione “al fine di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza e partecipare alla discussione orale ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.
La sentenza dà atto della costituzione tardiva del contribuente, ma non ricava da essa una distinta statuizione processuale nel dispositivo né un principio decisivo per l’esito del ricorso.
art. 375 c.p.c.
Il contribuente ha depositato, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., un atto di costituzione “al fine di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza e partecipare alla discussione orale ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.
La disposizione è menzionata per descrivere la finalità dichiarata dell’atto di costituzione tardivo; la Corte non formula su di essa una ratio decidendi.
Massime di principio
- La riunione di cause connesse non elimina l’autonomia dei singoli giudizi quanto alle domande, alle eccezioni e alle posizioni processuali assunte dalle parti; un atto o una contestazione riferiti a uno dei processi non si estendono all’altro per il solo fatto della riunione.
- Nel processo tributario, la contestazione dell’incompetenza territoriale dell’ufficio deve essere sollevata dal contribuente nel ricorso contro il singolo atto e non può essere rilevata d’ufficio; la riunione con un giudizio nel quale la questione è stata proposta non supplisce alla sua omissione.
- La competenza territoriale per l’accertamento delle imposte sui redditi si determina in base al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui essa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
- Quando la responsabilità tributaria per i debiti di una società estinta viene estesa a un socio, la competenza dell’ufficio non si sposta in base al domicilio fiscale del socio: resta determinata con riferimento alla società obbligata alla dichiarazione. La natura civilistica della responsabilità del socio non muta la natura tributaria delle forme con cui la pretesa viene accertata.
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