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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25874/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2017 per un importo di euro 8.375,28, sostenendo che la cartella presupposta non gli fosse stata regolarmente notificata e che, conseguentemente, la pretesa fosse estinta per prescrizione. I giudici di merito avevano ritenuto valida la notifica della cartella con la procedura dell'irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, eseguita presso il domicilio fiscale noto all'ufficio, nonostante il trasferimento di residenza del contribuente risultante da certificati storici e non comunicato all'amministrazione. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e 6 d.lgs. 212/2000, sostenendo che non bastasse il mancato rinvenimento all'indirizzo del notificante, ma fosse necessario svolgere ulteriori ricerche presso l'anagrafe comunale per verificare l'eventuale trasferimento di residenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiamato dall'art. 26 d.P.R. 602/1973, il messo notificatore deve previamente svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare se il contribuente sia solo mutato di indirizzo all'interno dello stesso Comune oppure sia effettivamente irreperibile in quel luogo. Poiché la CTR aveva considerato irrilevante la mancata indicazione, nella relata, delle attività di ricerca svolte e si era limitata a rilevare che il destinatario risultava trasferito "ignorasi dove", la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione, che dovrà accertare se il messo notificatore abbia effettivamente eseguito ricerche concrete e informazioni sulle eventuali mutazioni di domicilio nello stesso comune, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiama la disciplina della notifica della cartella di pagamento e, nel caso di specie, consente l'applicazione del procedimento previsto per l'irreperibilità assoluta solo se ne ricorrono i presupposti

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    la notifica in tale forma è legittima solo dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale che consentano di verificare l'irreperibilità assoluta del destinatario; non è sufficiente il mero mancato rinvenimento all'indirizzo inizialmente indicato

  • art. 6 d.lgs. 212/2000

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla correttezza della notifica e della tutela del contribuente

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato come base della proposta del relatore e della regolare costituzione del contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata quale parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso

Massime di principio

  • Prima di procedere alla notificazione degli atti impositivi con la disciplina dell'irreperibilità assoluta, il notificatore deve svolgere ricerche effettive e riferibili al caso concreto nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, al fine di verificare se questi sia soltanto trasferito altrove nello stesso Comune oppure davvero irreperibile in quel luogo.
  • La notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 è valida solo se risulta che il contribuente non abiti più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale; il semplice mancato reperimento all'indirizzo non basta.
  • La relata non deve seguire forme sacramentali, ma deve comunque rendere chiaramente percepibile che le ricerche siano state effettivamente compiute dal messo notificatore e siano riferibili alla specifica notificazione eseguita.
  • In presenza di contestazione sulla notifica della cartella presupposta, il giudice di merito deve verificare in concreto l'effettività delle ricerche svolte prima di ritenere perfezionata la notifica per irreperibilità assoluta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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