Cassazione Civile, Ordinanza n. 20228/2025 del 19/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 contestando alla società l'omessa fatturazione di operazioni imponibili per complessivi euro 59.818,93, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA. In sede di accertamento con adesione la contribuente aveva chiesto di poter compensare il maggior imponibile con perdite pregresse indicate nella propria dichiarazione, ma l'Ufficio aveva negato tale utilizzo. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che, in assenza di contestazioni e di rettifica della dichiarazione, le perdite dichiarate fossero utilizzabili in compensazione. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 84 TUIR e dell'art. 8, comma 1, L. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente affermato l'assenza di contestazioni, nonostante le perdite fossero state oggetto di separato avviso di accertamento e di altro contenzioso tra le medesime parti; la società resisteva eccependo tardività e doppia conforme.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente, ritenendo tempestivo il ricorso per effetto della sospensione dei termini per la definizione agevolata ex D.L. 119/2018 e della sospensione COVID ex D.L. 18/2020, e ha escluso l'operatività del filtro della doppia conforme, poiché il motivo non era ex art. 360, n. 5, c.p.c. Sul merito ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui la CTR aveva deciso su un presupposto errato e contraddittorio, poiché l'utilizzo delle perdite pregresse era stato oggetto di specifica contestazione dell'Ufficio e di un autonomo giudizio pendente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine semestrale di impugnazione richiamato per il ricorso per cassazione nel processo tributario
art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
richiamo al termine di impugnazione nel processo tributario
ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie
art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018
ha disposto la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione nelle controversie suscettibili di definizione agevolata
art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020
ha sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 il decorso dei termini processuali, inclusi quelli per le impugnazioni
art. 36, comma 1, D.L. n. 23/2020
ha modificato la disciplina emergenziale della sospensione dei termini processuali
art. 84, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
"la perdita di un periodo d'imposta ... può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto"
la compensazione delle perdite pregresse è ammessa entro i limiti di capienza del reddito imponibile e nei limiti temporali previsti dalla norma ratione temporis
art. 8, comma 1, L. n. 212/2000
l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, ma solo previa verifica dei presupposti applicativi
la preclusione da doppia conforme non opera quando il ricorso non è proposto per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e la censura non mira a rivalutare il fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura non era formulata come vizio motivazionale, quindi non si applicava il filtro della doppia conforme
norma utilizzata per la cassazione con rinvio
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio e la decisione nel rispetto del principio di diritto
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato per il giudizio di cassazione nel processo tributario e per il rinvio
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice di rinvio
art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022
la definizione agevolata successiva di altro giudizio tra le parti non incide su questo autonomo contenzioso
Massime di principio
- Nel processo tributario, la possibilità di compensare perdite pregresse con il maggior reddito accertato presuppone la verifica dell'effettiva spettanza e non è utilizzabile automaticamente solo perché la perdita è stata indicata in dichiarazione.
- Se l'utilizzo delle perdite pregresse è stato specificamente contestato dall'Ufficio con autonomo atto impositivo, il giudice non può fondare la decisione sull'assenza di contestazioni o di rettifica della dichiarazione.
- La disciplina della compensazione delle perdite ex art. 84 TUIR opera entro i limiti temporali e quantitativi previsti dalla norma vigente ratione temporis e richiede che il credito/perdita sia concretamente riconosciuto.
- Nel giudizio di cassazione in materia tributaria, la sospensione dei termini per definizione agevolata e quella emergenziale COVID si sommano ai fini della tempestività dell'impugnazione.
- La preclusione da doppia conforme non opera quando il ricorso per cassazione denuncia violazione di legge e non un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., purché la censura non miri surrettiziamente a rivalutare il fatto.
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