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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20228/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 contestando alla società l'omessa fatturazione di operazioni imponibili per complessivi euro 59.818,93, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA. In sede di accertamento con adesione la contribuente aveva chiesto di poter compensare il maggior imponibile con perdite pregresse indicate nella propria dichiarazione, ma l'Ufficio aveva negato tale utilizzo. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che, in assenza di contestazioni e di rettifica della dichiarazione, le perdite dichiarate fossero utilizzabili in compensazione. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 84 TUIR e dell'art. 8, comma 1, L. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente affermato l'assenza di contestazioni, nonostante le perdite fossero state oggetto di separato avviso di accertamento e di altro contenzioso tra le medesime parti; la società resisteva eccependo tardività e doppia conforme.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente, ritenendo tempestivo il ricorso per effetto della sospensione dei termini per la definizione agevolata ex D.L. 119/2018 e della sospensione COVID ex D.L. 18/2020, e ha escluso l'operatività del filtro della doppia conforme, poiché il motivo non era ex art. 360, n. 5, c.p.c. Sul merito ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui la CTR aveva deciso su un presupposto errato e contraddittorio, poiché l'utilizzo delle perdite pregresse era stato oggetto di specifica contestazione dell'Ufficio e di un autonomo giudizio pendente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la possibilità di compensare perdite pregresse con il maggior reddito accertato presuppone la verifica dell'effettiva spettanza e non è utilizzabile automaticamente solo perché la perdita è stata indicata in dichiarazione.
  • Se l'utilizzo delle perdite pregresse è stato specificamente contestato dall'Ufficio con autonomo atto impositivo, il giudice non può fondare la decisione sull'assenza di contestazioni o di rettifica della dichiarazione.
  • La disciplina della compensazione delle perdite ex art. 84 TUIR opera entro i limiti temporali e quantitativi previsti dalla norma vigente ratione temporis e richiede che il credito/perdita sia concretamente riconosciuto.
  • Nel giudizio di cassazione in materia tributaria, la sospensione dei termini per definizione agevolata e quella emergenziale COVID si sommano ai fini della tempestività dell'impugnazione.
  • La preclusione da doppia conforme non opera quando il ricorso per cassazione denuncia violazione di legge e non un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., purché la censura non miri surrettiziamente a rivalutare il fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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