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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33498/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società importatrice aveva impugnato due avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica, con i relativi atti sanzionatori, relativi al periodo d’imposta 2018. L’Ufficio aveva rideterminato il valore di transazione dichiarato nelle bollette doganali, ritenendolo inattendibile perché inferiore al valore medio di importazione di merci similari provenienti dal medesimo Paese di origine. In appello la sentenza aveva ritenuto l’accertamento privo di prova, valorizzando che non erano stati eseguiti accessi o verifiche fisiche sulla merce, ma solo richieste documentali. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione della disciplina doganale e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, in presenza di fondati dubbi sulla qualità/composizione della merce e sul valore dichiarato, l’Ufficio può procedere a rettifica sulla base del contraddittorio documentale e di dati statistici, senza necessità di accesso o riscontro fisico, e che la decisione impugnata aveva erroneamente invertito l’onere della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Nel merito ha accolto il motivo dell’Agenzia, affermando che, quando l’Amministrazione doganale abbia fondati dubbi sulla corrispondenza del valore dichiarato al reale valore di transazione, è sufficiente che il contribuente sia messo in condizione di partecipare al contraddittorio e di fornire chiarimenti o documentazione, senza che sia necessario un accesso o una verifica fisica della merce. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che dovrà riesaminare la tipologia e la qualità della merce ai fini della corretta determinazione del valore doganale e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • artt. 74 e ss. Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU)

    Richiamati per la gerarchia dei criteri di determinazione del valore doganale e per la disciplina del valore di transazione.

  • art. 140 Reg. (UE) n. 2015/2447

    Le autorità doganali, in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato, possono chiedere informazioni supplementari e, se i dubbi persistono dopo il contraddittorio, respingere il prezzo dichiarato; non è richiesta una specifica forma di contraddittorio né un accesso fisico alla merce.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato in ricorso come norma sull’onere della prova, ritenuto dalla Corte non invertito dalla disciplina doganale applicata correttamente.

  • art. 181-bis Reg. (CEE) n. 2454/93

    Richiamato quale precedente disciplina, interpretata nel senso che i sistemi statistici e il contraddittorio amministrativo sono utilizzabili per contestare il valore dichiarato in dogana.

  • art. 30 CDC

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte sulla determinazione del valore doganale delle merci importate.

Massime di principio

  • In materia doganale, quando sorgano fondati dubbi sull’attendibilità del valore di transazione dichiarato, l’Amministrazione può procedere alla rettifica sulla base del contraddittorio documentale e di elementi statistici di comparazione, senza necessità di un accesso o di una verifica fisica della merce.
  • La legittimità della rettifica del valore doganale presuppone che il dichiarante sia stato posto in condizione di conoscere i dubbi dell’Ufficio e di fornire chiarimenti o documentazione idonei a superarli; il mancato superamento dei dubbi giustifica il disconoscimento del valore dichiarato.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a rilevare l’assenza di accessi ispettivi o di controlli materiali sulla merce, se dagli atti emerge che l’accertamento si fonda su fondati dubbi circa la qualità o composizione del bene e su un contraddittorio preventivo effettivamente instaurato.
  • La disciplina del valore doganale prevede una gerarchia di criteri di determinazione che consente di prescindere dal valore dichiarato quando questo risulti inattendibile alla luce di elementi oggettivi e comparativi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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