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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15385/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno 2007 nei confronti di una società immobiliare consolidata, della società consolidante e, per trasparenza/presunzione di distribuzione di utili occulti, dei cinque soci della consolidante. L'Ufficio contestava ricavi non dichiarati derivanti dalla cessione di 115 appartamenti a corrispettivi ritenuti inferiori al valore normale e, quindi, in parte occultati. In primo grado i ricorsi della società e dei soci erano stati accolti e gli atti annullati; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento ritenendo il quadro indiziario dell'Ufficio insufficiente, contraddittorio e non univoco. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, per asserita violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4 c.p.c.; 2) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull'accertamento induttivo, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere privi di gravità, precisione e concordanza gli indizi raccolti, in particolare perché aveva trascurato, per alcuni immobili, la documentazione bancaria e la perizia di mutuo attestanti valori superiori a quelli dichiarati nei rogiti. I soci avevano inoltre chiesto l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex d.l. 119/2018, con versamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'Agenzia delle Entrate e i cinque soci che avevano aderito alla definizione agevolata, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate e senza applicazione del doppio contributo unificato. Quanto alla controversia con le curatele fallimentari delle due società, respinge il primo motivo perché la sentenza d'appello non è priva di motivazione né meramente apparente, ma contiene una motivazione ampia e comprensibile. Accoglie invece parzialmente il secondo motivo: ritiene che, per gli immobili per i quali era stata acquisita documentazione bancaria e perizia di stima del mutuo recanti valori superiori a quelli dichiarati, la CTR abbia errato a non considerare tale elemento nel giudizio di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. Per tali profili la sentenza è cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La censura di motivazione in cassazione è ammissibile solo quando la motivazione della sentenza sia inesistente, meramente apparente o comunque incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • Nella prova per presunzioni, il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi disponibili nel loro complesso; non può omettere di considerare dati documentali specifici che, se presenti, rafforzano il quadro indiziario, come documentazione bancaria e perizie di mutuo con valori superiori a quelli dichiarati.
  • L'accertamento fondato su presunzioni è legittimo solo se gli indizi sono, nel loro insieme, gravi, precisi e concordanti; la Cassazione può censurare la decisione quando il giudice di merito non applichi correttamente tali criteri alla fattispecie concreta.
  • Le valutazioni sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi appartengono normalmente al giudice di merito, ma restano sindacabili in cassazione quando la sussunzione degli elementi di fatto nella regola legale della presunzione sia giuridicamente errata.
  • La definizione agevolata della controversia tributaria estingue il giudizio nei confronti del contribuente che vi abbia validamente aderito e abbia eseguito i pagamenti dovuti; in tale ipotesi non opera il raddoppio del contributo unificato, essendo quest'ultimo collegato ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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