Cassazione Civile, Ordinanza n. 15385/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno 2007 nei confronti di una società immobiliare consolidata, della società consolidante e, per trasparenza/presunzione di distribuzione di utili occulti, dei cinque soci della consolidante. L'Ufficio contestava ricavi non dichiarati derivanti dalla cessione di 115 appartamenti a corrispettivi ritenuti inferiori al valore normale e, quindi, in parte occultati. In primo grado i ricorsi della società e dei soci erano stati accolti e gli atti annullati; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento ritenendo il quadro indiziario dell'Ufficio insufficiente, contraddittorio e non univoco. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, per asserita violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4 c.p.c.; 2) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull'accertamento induttivo, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere privi di gravità, precisione e concordanza gli indizi raccolti, in particolare perché aveva trascurato, per alcuni immobili, la documentazione bancaria e la perizia di mutuo attestanti valori superiori a quelli dichiarati nei rogiti. I soci avevano inoltre chiesto l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex d.l. 119/2018, con versamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'Agenzia delle Entrate e i cinque soci che avevano aderito alla definizione agevolata, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate e senza applicazione del doppio contributo unificato. Quanto alla controversia con le curatele fallimentari delle due società, respinge il primo motivo perché la sentenza d'appello non è priva di motivazione né meramente apparente, ma contiene una motivazione ampia e comprensibile. Accoglie invece parzialmente il secondo motivo: ritiene che, per gli immobili per i quali era stata acquisita documentazione bancaria e perizia di stima del mutuo recanti valori superiori a quelli dichiarati, la CTR abbia errato a non considerare tale elemento nel giudizio di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. Per tali profili la sentenza è cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di nullità per difetto di motivazione è infondata se la sentenza contiene una motivazione non apparente, ampia e comprensibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione del minimo costituzionale della motivazione è deducibile come nullità solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte verifica anche la corretta applicazione concreta della norma sostanziale sulle presunzioni, non solo la sua enunciazione astratta.
Gli elementi presuntivi devono essere valutati in concreto secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza; tali valutazioni sono del giudice di merito, ma la Cassazione controlla che i criteri siano correttamente applicati.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento induttivo è legittimo quando il quadro indiziario, complessivamente valutato, sia grave, preciso e concordante.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La contestazione IVA segue le regole di accertamento basate anche su presunzioni nell'ambito della verifica dei ricavi occultati.
art. 6, commi 8, 10, 12 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
comma 8; comma 10; comma 12; comma 13
La controversia definita con adesione alla definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio; in mancanza di diniego e di istanza di trattazione, il processo si estingue, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Consente il deposito di memoria in prossimità della camera di consiglio.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
È richiamato solo per la possibile applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole, questione però subordinata all'esito del rinvio.
art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La disciplina sanzionatoria più favorevole è menzionata come possibile applicazione in sede di rinvio.
art. 1, comma 307, l. 27 dicembre 2006, n. 296
È la base normativa del provvedimento amministrativo che individuava valori normali degli immobili ai fini dell'accertamento.
Massime di principio
- La censura di motivazione in cassazione è ammissibile solo quando la motivazione della sentenza sia inesistente, meramente apparente o comunque incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- Nella prova per presunzioni, il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi disponibili nel loro complesso; non può omettere di considerare dati documentali specifici che, se presenti, rafforzano il quadro indiziario, come documentazione bancaria e perizie di mutuo con valori superiori a quelli dichiarati.
- L'accertamento fondato su presunzioni è legittimo solo se gli indizi sono, nel loro insieme, gravi, precisi e concordanti; la Cassazione può censurare la decisione quando il giudice di merito non applichi correttamente tali criteri alla fattispecie concreta.
- Le valutazioni sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi appartengono normalmente al giudice di merito, ma restano sindacabili in cassazione quando la sussunzione degli elementi di fatto nella regola legale della presunzione sia giuridicamente errata.
- La definizione agevolata della controversia tributaria estingue il giudizio nei confronti del contribuente che vi abbia validamente aderito e abbia eseguito i pagamenti dovuti; in tale ipotesi non opera il raddoppio del contributo unificato, essendo quest'ultimo collegato ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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