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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15363/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda buoni postali fruttiferi emessi tra il 1982 e il 1986 e riscossi molti anni dopo. La titolare dei titoli ha chiesto il pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto sosteneva di dover ricevere applicando i rendimenti originariamente indicati sul retro dei buoni. Ha contestato che i rendimenti fossero stati ridotti in suo danno da un decreto ministeriale emanato in forza dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, deducendo che tale disciplina non poteva operare retroattivamente sui titoli già emessi e che, comunque, l'eventuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bastasse a farle conoscere la modifica in modo vincolante. Ha inoltre lamentato una violazione dei principi di buona fede e correttezza nella fase di collocamento e nella successiva variazione delle condizioni, l'omesso esame di prove circa informazioni incomplete o fuorvianti fornite dal collocatore, l'erronea applicazione della disciplina sulla prova e una presunta illegittimità costituzionale delle norme applicate. Con il ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c. per la pretesa presunzione assoluta di conoscenza della variazione dei tassi; richiesta di rimessione alla Corte costituzionale per asseriti profili di illegittimità dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione dell'art. 7 d.lgs. n. 284/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 consentisse la modifica dei tassi dei buoni anche per emissioni precedenti, tramite decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con efficacia integrativa del contenuto contrattuale ex art. 1339 c.c. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 3963/2019 e la sentenza della Corte costituzionale n. 26/2020 per escludere che la modifica in peius incidesse irragionevolmente sull'affidamento dei risparmiatori. Ha giudicato irrilevante, ai fini della decisione, l'accertamento di eventuali condotte scorrette del collocatore, perché la doglianza mirava in sostanza a una rivalutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito. Ha inoltre escluso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fosse superabile con prova contraria, qualificandola come pubblicità legale idonea a rendere conoscibile la variazione. Ha ritenuto generiche le ulteriori questioni di costituzionalità e infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che non sussisteva un dubbio interpretativo tale da imporre il rinvio in presenza di un quadro giurisprudenziale già chiaro. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    È richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla risparmiatrice.

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    Consente la modificazione dei tassi di rendimento dei buoni postali tramite disposizioni ministeriali, anche per emissioni anteriori, con effetto integrativo del rapporto.

  • art. 1339 c.c.

    Le disposizioni ministeriali richiamate dalla disciplina speciale integrano automaticamente il contenuto del contratto di sottoscrizione dei buoni.

  • D.M. 13 giugno 1986, n. 148

    È il decreto ministeriale che ha modificato i rendimenti dei buoni oggetto di causa.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per lamentare violazione dei doveri di correttezza, ma la censura è stata respinta perché incompatibile con l'accertamento di merito e con la disciplina speciale.

  • art. 1337 c.c.

    Invocato in tema di buona fede nelle trattative e nel collocamento; la Corte ne ha escluso la decisività nel caso concreto.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per la buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'effetto integrativo della normativa speciale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omesso esame delle prove; la Corte ha ritenuto la censura diretta in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la censura è stata qualificata come richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Invocato per contestare la presunzione di conoscenza della variazione dei tassi; la Corte ha affermato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale opera come pubblicità legale e non ammette prova contraria, salvo previsione espressa.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nella richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, ma ritenuto non idoneo a fondare una questione nuova e specifica.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato a sostegno delle censure di irragionevolezza e disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto già superati tali profili dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Evocato nella questione di costituzionalità, senza che la ricorrente indicasse un profilo nuovo e specifico non già esaminato.

  • art. 47 Cost.

    Richiamato per la tutela del risparmio; la Corte ha ritenuto che la disciplina contestata fosse stata già ritenuta compatibile con tale parametro.

  • art. 97 Cost.

    Evocato nella richiesta di rimessione, ma senza specifiche ragioni ulteriori rispetto a quelle già vagliate dalla Consulta.

  • art. 267 TFUE

    È richiamato in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte ribadisce che il rinvio non è automatico se la questione è manifestamente infondata o già chiarita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei buoni postali fruttiferi la disciplina speciale può attribuire al decreto ministeriale efficacia integrativa del contenuto contrattuale, con possibilità di modificare i rendimenti anche per emissioni precedenti, se la modifica opera solo per il futuro e secondo la previsione di legge.
  • La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quando prevista dalla norma come forma di conoscenza della variazione, integra pubblicità legale e non è superabile mediante prova contraria, salvo espressa previsione legislativa.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove; la denuncia di violazione di legge non può risolversi nella contestazione degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazioni dei doveri di buona fede, correttezza o informazione è irrilevante se la decisione di merito poggia su una disciplina speciale che rende prevedibile la modifica delle condizioni economiche e se il ricorrente non allega e prova un concreto pregiudizio causalmente ricollegabile alla condotta contestata.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non impone un automatismo: il giudice di ultima istanza può negarlo quando la questione sia già chiarita dal diritto vivente o risulti manifestamente infondata, dando conto, anche implicitamente, delle ragioni del diniego.
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono essere specifiche e non meramente reiterative di profili già esaminati dalla Corte costituzionale; in difetto, la censura è generica e non può condurre alla rimessione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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