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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15366/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata aveva convenuto l'azienda sanitaria provinciale chiedendo, da un lato, la condanna al pagamento della differenza tra il tetto di spesa previsto nel contratto stipulato nel 2016 e quanto effettivamente corrisposto per l'anno 2017; dall'altro, in via subordinata, un'indennità per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per le prestazioni erogate oltre il budget. La struttura sosteneva che la clausola di proroga del contratto del 2016 avrebbe mantenuto efficaci le condizioni economiche fino alla stipula di un nuovo contratto, mai intervenuta, e che il provvedimento commissariale regionale richiamato dalla controparte non avrebbe potuto sostituire né integrare il contratto né fissare un tetto individuale per la singola struttura senza un'apposita comunicazione. La controparte eccepiva difetto di giurisdizione e, nel merito, sosteneva che la mancata sottoscrizione del nuovo accordo e il decreto commissariale avessero comunque determinato il budget applicabile, con esclusione di pretese ulteriori. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il tetto di spesa discendesse dalla programmazione regionale e dal decreto commissariale, che integrava il contratto; aveva inoltre escluso l'indebito arricchimento perché le prestazioni extra budget erano da considerarsi imposte, essendo stata espressamente esclusa la remunerazione oltre il tetto contrattuale. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle regole sulla formazione del budget, sostenendo che il decreto commissariale non fosse equipollente al contratto e che non vi fosse stata alcuna corretta individuazione/comunicazione del tetto per il 2017; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2041 c.c. e omesso esame, affermando che per escludere l'indennizzo non bastasse la mera deliberazione del tetto di spesa, occorrendo la comunicazione del budget all'erogatore e una prova specifica della volontà contraria della P.A. alla spesa ulteriore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancata trascrizione/deduzione nel ricorso del testo del decreto commissariale richiamato, rilevando comunque che dal provvedimento emergeva un criterio di determinazione del tetto di spesa 2017 conoscibile nel corso dell'anno. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che, in base al contratto del 2016 e alla clausola che subordinava e rendeva vincolanti i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, le prestazioni rese oltre budget erano da considerarsi 'imposte' e quindi non indennizzabili ex art. 2041 c.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato per l'ordinanza decisoria del tribunale

  • art. 2041 c.c.

    l'indennizzo per arricchimento senza causa è escluso quando le prestazioni extra-budget siano rese in base a un assetto contrattuale e programmatorio che ne escluda la remunerabilità; i presupposti dell'azione restano quelli tipici anche nei confronti della P.A.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se il ricorrente non riporta specificamente nel ricorso il contenuto dell'atto su cui fonda la censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 14 contratto 16 settembre 2016

    la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa

  • art. 14.2 contratto 16 settembre 2016

    la struttura si impegna ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative e a successive prescrizioni normative

  • art. 14.3 contratto 16 settembre 2016

    oltre il tetto massimo stabilito non sono riconosciuti oneri a carico del servizio sanitario regionale

Massime di principio

  • Nei rapporti tra struttura sanitaria accreditata e amministrazione sanitaria, il provvedimento di determinazione del budget può integrare il contenuto del rapporto contrattuale quando il contratto stesso richiami espressamente tali atti e imponga l'adeguamento alle norme imperative e alla programmazione pubblica.
  • Per contestare in cassazione la ricostruzione del contenuto di un provvedimento amministrativo richiamato nella sentenza impugnata, il ricorrente deve riportarne specificamente il testo o comunque indicarne in modo completo il contenuto rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • L'azione di arricchimento senza causa non consente di ottenere un'indennità parametrata al corrispettivo contrattuale o al lucro cessante che sarebbe derivato da un rapporto negoziale; l'indennizzo resta limitato alla diminuzione patrimoniale subita dal depauperato.
  • Le prestazioni rese oltre il budget possono essere considerate non indennizzabili quando la volontà contraria della pubblica amministrazione alla spesa ulteriore risulti dal contratto e dai provvedimenti di programmazione e determinazione dei tetti di spesa, senza che sia necessaria una negoziazione individuale di ciascun tetto se il sistema normativo e contrattuale già lo prevede.
  • In materia di budget sanitari, la fissazione del tetto di spesa può sopravvenire nel corso dell'anno purché il criterio di determinazione sia conoscibile dagli operatori; ciò esclude di per sé la configurabilità di un arricchimento ingiustificato per le prestazioni extra budget eseguite in tale contesto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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