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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15367/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento della differenza tra quanto già versato a titolo di acconto e quanto ritenuto dovuto dal beneficiario in relazione ai danni subiti in conseguenza dell’alluvione del gennaio 2003. Un tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo per il saldo del contributo, ma l’amministrazione aveva proposto opposizione eccependo difetto di giurisdizione, carenza di legittimazione passiva e insussistenza del credito. L’opposizione era stata respinta, mentre in appello la sentenza di primo grado era stata riformata e il decreto ingiuntivo revocato, sul presupposto che l’ordinanza commissariale emergenziale non attribuisse un diritto soggettivo all’intero importo astrattamente liquidabile, ma solo al contributo effettivamente autorizzato e erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie, pari nel caso concreto al 35% dell’importo accertato dai comuni. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici nella lettura dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’ordinanza commissariale, sostenendo che l’atto avesse determinato un importo complessivo liquidabile e che il 35% fosse solo un acconto; 2) omesso esame di documenti decisivi, in particolare dell’ordinanza commissariale del 2004; 3) omesso esame dell’ordinanza commissariale del 2007, che avrebbe indicato l’importo spettante e l’acconto già pagato; 4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la corte di merito avrebbe omesso di esaminare la questione della capienza del bilancio regionale; 5) in subordine, violazione delle norme sulla giurisdizione, assumendo che, se la verifica della disponibilità di bilancio era riservata alla pubblica amministrazione, la controversia spettasse al giudice amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’interpretazione della Corte d’appello era coerente con il testo delle ordinanze emergenziali: l’O.P.C.M. aveva natura programmatica e non costitutiva di un diritto immediato all’intero contributo, mentre l’ordinanza commissariale n. 3/2007 aveva fissato solo l’acconto nella misura del 35% dell’importo complessivamente liquidabile, senza attribuire automaticamente il saldo. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo perché il documento richiamato non incideva sulla ratio decidendi; il terzo perché mirava soltanto a contrapporre una lettura alternativa di un atto già esaminato; il quarto perché non denunciava una vera violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma contestava la valutazione di argomenti difensivi; il quinto perché sulla questione di giurisdizione si era formato giudicato interno, non essendo stata la relativa eccezione riproposta nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    indicato come base formale dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Regione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la censura di violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici, ma la Corte ribadisce che non è sufficiente contrapporre una lettura diversa dell’atto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte precisa che non può usarsi per contestare semplicemente la valutazione del documento già esaminato.

  • artt. 1362, 1363, 1367 e 1353 c.c.

    sono le norme ermeneutiche invocate per l’interpretazione dell’ordinanza amministrativa; la Corte le applica in via analogica agli atti amministrativi non normativi e ne limita la censura al caso di effettiva violazione dei canoni interpretativi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio perché la censura riguardava solo argomenti difensivi, non una domanda diversa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 5 l. n. 225 del 1992

    richiamato quale base normativa dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile ed emergenza.

  • O.P.C.M. n. 3322/2003

    qualificata come atto amministrativo generale/emergenziale con contenuto non normativo quanto alla specifica vicenda, idoneo a fissare criteri e limiti ma non a costituire di per sé il diritto all’intero contributo.

  • ordinanza commissariale n. 3/2007

    interpretata come provvedimento che approva gli elenchi degli aventi diritto e fissa l’acconto al 35% dell’importo liquidabile, senza attribuire automaticamente il saldo.

  • ordinanza commissariale n. 17/2004

    menzionata come atto che aveva stabilito requisiti e criteri per la concessione dei contributi, ma ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione.

Massime di principio

  • L’interpretazione di atti amministrativi a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, non mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura dell’atto.
  • Quando un provvedimento emergenziale prevede contributi o provvidenze pubbliche nei limiti delle risorse disponibili e demanda a successivi atti amministrativi la quantificazione e l’erogazione, esso non costituisce di per sé titolo per il riconoscimento dell’intero importo astrattamente liquidabile.
  • Se l’atto amministrativo indica espressamente una somma come acconto o anticipazione su future provvidenze, il beneficiario non può pretendere il saldo in assenza di un successivo provvedimento che lo riconosca e lo quantifichi.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile quando il documento o il fatto storico risultano comunque esaminati dal giudice di merito e la critica mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del loro significato.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice pronuncia su una domanda diversa o omette di decidere su una domanda o eccezione; non sussiste quando la parte contesta il modo in cui il giudice ha valutato singoli argomenti difensivi.
  • La questione di giurisdizione non può essere riproposta in cassazione se si è formato giudicato interno per mancata riproposizione dell’eccezione nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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