Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15369/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto un contributo pubblico per un programma di investimenti finalizzato all’ampliamento di una specifica unità produttiva. A seguito di un’ispezione, l’amministrazione aveva rilevato che i beni oggetto dell’investimento agevolato si trovavano presso un’altra unità produttiva rispetto a quella indicata nella domanda e aveva quindi disposto la revoca del beneficio, chiedendo la restituzione delle somme già erogate. La società aveva impugnato la revoca sostenendo che lo spostamento della sede fosse avvenuto per pochi chilometri, sempre all’interno della stessa regione, che gli obiettivi economici e occupazionali del programma fossero stati comunque raggiunti e che il cambio di sede non integrasse una causa di revoca; inoltre aveva dedotto che la costituzione dei convenuti fosse tardiva e che il giudice di merito avesse errato nell’applicare le norme del decreto ministeriale sulle agevolazioni e i principi di buona fede e correttezza. Con il ricorso per cassazione sono stati prospettati quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi; omesso esame della tardiva costituzione dei convenuti; falsa applicazione del D.M. n. 527/1995; erronea applicazione dei principi sull’importanza dell’inadempimento e sulla buona fede.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e infondati i motivi che contestavano la lettura delle norme sul regime delle agevolazioni e la valutazione della gravità dell’inadempimento, osservando che la ricorrente non aveva indicato con precisione dove e come avesse dedotto in appello i fatti invocati e che la censura sulla buona fede investiva valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. Ha inoltre escluso che la doglianza sulla tardiva costituzione dei convenuti integrasse un omesso esame di fatto decisivo, trattandosi di un fatto processuale e, comunque, di una mera difesa o eccezione in senso lato non soggetta ai termini di decadenza invocati. La revoca del contributo è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi

    il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non può essere utilizzato per censurare un’omessa attività del giudice o questioni processuali.

  • art. 167 c.p.c.

    la mancanza di ricezione della comunicazione di cambio sede non integra, nel caso concreto, un’eccezione in senso stretto soggetta a decadenza, ma una mera difesa o al più un’eccezione in senso lato.

  • art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527

    le agevolazioni sono collegate al programma di investimento riferito a una specifica unità produttiva e a specifici immobili disponibili al momento della domanda.

  • art. 3 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527

    disciplina la diversa ipotesi del cambio di localizzazione del programma di investimento, non sovrapponibile al semplice trasferimento di sede dell’impresa.

  • art. 8, comma 1, lett. b), del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527

    la revoca è corretta quando le immobilizzazioni agevolate siano distolte dall’uso previsto prima del termine quinquennale, in coerenza con il vincolo di destinazione del programma finanziato.

  • art. 9, comma 9, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527

    la ricorrente lo invocava come norma che consentirebbe modifiche sostanziali dell’investimento, ma la Corte non ne ha accolto la lettura ai fini del caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile per censurare omissioni valutative o attività processuali del giudice.
  • Chi deduce l’erronea applicazione di un regime agevolativo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo specifico dove e come i fatti rilevanti siano stati già devoluti al giudice di merito.
  • Le valutazioni sulla gravità dell’inadempimento e sulla buona fede, se sorrette da motivazione adeguata, appartengono al merito e non sono normalmente riesaminabili in cassazione.
  • Quando un finanziamento agevolato è riferito a una specifica unità produttiva e a specifici immobili, il trasferimento dell’attività in una diversa sede, senza preventiva comunicazione, può integrare violazione del vincolo di destinazione e legittimare la revoca del beneficio.
  • La mancata comunicazione di un fatto impeditivo o modificativo del diritto alla prestazione, se risulta dagli atti, può integrare una mera difesa o un’eccezione in senso lato, non soggetta ai termini decadenziali propri delle eccezioni in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.