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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15368/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contributo regionale concesso per abbattere il costo di un mutuo acceso per realizzare una struttura tensostatica a servizio di due campi da tennis. La Regione, dopo aver rilevato che la società beneficiaria non aveva prodotto entro il termine fissato la documentazione di spesa e di regolare realizzazione dell’iniziativa, ha annullato in autotutela il decreto di conferma del contributo e poi revocato il contributo stesso. La società ha agito per ottenere l’accertamento del proprio diritto al pagamento dell’importo originariamente concesso. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di varie norme regionali e dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 97 Cost., sostenendo in sintesi che: il termine per la rendicontazione non doveva ritenersi perentorio; il ritardo dipendeva dall’amministrazione regionale e dalla mancata definizione della pratica edilizia; il decreto di conferma del 2008 era legittimo perché mera riconferma del contributo; il procedimento non poteva essere chiuso con revoca; la pubblica amministrazione doveva rispondere delle conseguenze del proprio operato illegittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il rigetto: da un lato, il mancato rilascio della concessione edilizia e la conseguente impossibilità di riconoscere il contributo; dall’altro, comunque, l’omessa presentazione entro il termine della documentazione richiesta, che aveva determinato l’estinzione del diritto al contributo. Le censure della ricorrente si sono rivolte solo contro la prima ratio, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, e dunque non hanno colpito la seconda ratio, con sopravvenuto difetto di interesse. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda e ha condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 L.R. FVG n. 20/1985

    Richiamato come base normativa del contributo e della necessità di accertare la regolare realizzazione dell’opera prima dell’erogazione.

  • art. 13 L.R. FVG n. 46/1986

    Richiamato nel decreto e nel giudizio di merito come disciplina della documentazione da produrre entro un termine; nella sentenza di legittimità il suo richiamo è evocato nei motivi, ma la Corte non ne entra nel merito.

  • art. 180, co. 2, L.R. FVG n. 2/2002

    Evocato dalla ricorrente e dalla sentenza impugnata; la Corte di merito lo aveva ritenuto non decisivo perché successivo all’estinzione del diritto.

  • art. 7, lett. d), L.R. FVG n. 7/2000

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sospensione dei termini e l’irrilevanza della revoca; la Cassazione non ne esamina il contenuto nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come fondamento della responsabilità della pubblica amministrazione; la Corte non affronta la questione perché assorbita dall’inammissibilità.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere i limiti dell’attività discrezionale della P.A.; la Corte non sviluppa il punto.

  • art. 21-quinquies L. 241/1990

    Citato dalla ricorrente per sostenere che il procedimento non fosse stato validamente chiuso con revoca; non è oggetto di decisione di merito da parte della Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes: l’attacco a una sola rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione se non si denunciano specifici vizi di legittimità e se la prospettazione non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il diritto al beneficio è subordinato alla produzione entro un termine della documentazione richiesta, l’omessa produzione di alcunché entro quel termine può determinare l’estinzione del diritto, indipendentemente dalle ulteriori contestazioni sul procedimento amministrativo.
  • La deduzione di fatti o circostanze non esaminati dalla sentenza impugnata, senza allegare che siano stati effettivamente introdotti nei gradi di merito, integra un difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisoluzione del contrattoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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