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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25910/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2014 emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria di immobili. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo regolare la notifica dell'atto effettuata via PEC, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, e reputando congruamente motivato l'avviso; aveva inoltre qualificato come generica e priva di prova la doglianza relativa ai valori attribuiti agli immobili. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione del CAD e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica via PEC fosse inesistente o comunque nulla perché eseguita mediante allegazione di una copia informatica di documento analogico priva di attestazione di conformità e firma digitale; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulla prova e sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che i valori immobiliari erano stati determinati arbitrariamente, senza adeguata motivazione, e che gli immobili erano beni merce non assoggettabili a IMU.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha affermato che le norme del Codice dell'amministrazione digitale si applicano ai Comuni; che la notificazione via PEC degli atti impositivi da parte degli enti locali era comunque riconducibile a una facoltà generale delle pubbliche amministrazioni, e che, anche a voler ritenere irregolare la notificazione antecedente alla modifica del 2017, la relativa invalidità sarebbe stata al più una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non un'inesistenza. Ha inoltre escluso la necessità di attestazione di conformità per la copia informatica allegata via PEC, e ha rilevato che la contribuente non aveva dedotto né provato alcun disconoscimento della conformità del documento notificato. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché generico, privo di specifica censura dell'accertamento di merito, non autosufficiente per mancata riproduzione dell'avviso di accertamento e nuovo quanto alla deduzione dei beni merce. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'ente intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione via PEC di un atto impositivo da parte di una pubblica amministrazione, quando l'atto raggiunge comunque il destinatario e viene tempestivamente impugnato, non è inesistente ma, al più, nulla e quindi sanabile per raggiungimento dello scopo.
  • Per le copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC non è necessaria, di regola, un'attestazione di conformità ove la disciplina applicabile consenta la notifica del documento informatico e non sia allegato un concreto disconoscimento della conformità da parte del destinatario.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non basta denunciare in modo generico l'arbitrarietà dei valori accertati o il difetto di motivazione, ma occorre confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e indicare puntualmente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.
  • È inammissibile in cassazione la questione nuova non risultante dalla sentenza impugnata quando il ricorrente non indichi specificamente dove essa sia stata dedotta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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