Cassazione Civile, Ordinanza n. 25910/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2014 emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria di immobili. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo regolare la notifica dell'atto effettuata via PEC, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, e reputando congruamente motivato l'avviso; aveva inoltre qualificato come generica e priva di prova la doglianza relativa ai valori attribuiti agli immobili. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione del CAD e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica via PEC fosse inesistente o comunque nulla perché eseguita mediante allegazione di una copia informatica di documento analogico priva di attestazione di conformità e firma digitale; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulla prova e sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che i valori immobiliari erano stati determinati arbitrariamente, senza adeguata motivazione, e che gli immobili erano beni merce non assoggettabili a IMU.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha affermato che le norme del Codice dell'amministrazione digitale si applicano ai Comuni; che la notificazione via PEC degli atti impositivi da parte degli enti locali era comunque riconducibile a una facoltà generale delle pubbliche amministrazioni, e che, anche a voler ritenere irregolare la notificazione antecedente alla modifica del 2017, la relativa invalidità sarebbe stata al più una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non un'inesistenza. Ha inoltre escluso la necessità di attestazione di conformità per la copia informatica allegata via PEC, e ha rilevato che la contribuente non aveva dedotto né provato alcun disconoscimento della conformità del documento notificato. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché generico, privo di specifica censura dell'accertamento di merito, non autosufficiente per mancata riproduzione dell'avviso di accertamento e nuovo quanto alla deduzione dei beni merce. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'ente intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 2, comma 2
Il Codice dell'amministrazione digitale si applica anche ai Comuni, in quanto ricompresi tra le pubbliche amministrazioni.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 5-bis, comma 1
Le pubbliche amministrazioni possono adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese utilizzando esclusivamente tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
d.l. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, conv. in L. n. 2 del 2009
Le imprese costituite in forma societaria devono dotarsi di un indirizzo di PEC.
Nella formulazione applicabile ratione temporis, le pubbliche amministrazioni utilizzano la PEC per le comunicazioni con i soggetti che hanno dichiarato preventivamente il proprio indirizzo.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2
La trasmissione telematica del documento informatico equivale, salvo diversa previsione di legge, alla notificazione per mezzo posta.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 6, comma 1-quater
I soggetti pubblici notificano direttamente ai domicili digitali i propri atti impositivi e la conformità della copia informatica all'originale è attestata dal responsabile del procedimento.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 22
Richiamato per escludere la necessità di attestazione di conformità nel caso concreto e per disciplinare la copia informatica di documento analogico.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 23-bis
Richiamato insieme all'art. 22 per la disciplina della conformità delle copie informatiche.
La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, ossia dalla tempestiva e regolare conoscenza dell'atto e dalla sua impugnazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di prova dei valori immobiliari, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e prova degli atti impositivi IMU.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione dell'atto amministrativo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato დამატivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione via PEC di un atto impositivo da parte di una pubblica amministrazione, quando l'atto raggiunge comunque il destinatario e viene tempestivamente impugnato, non è inesistente ma, al più, nulla e quindi sanabile per raggiungimento dello scopo.
- Per le copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC non è necessaria, di regola, un'attestazione di conformità ove la disciplina applicabile consenta la notifica del documento informatico e non sia allegato un concreto disconoscimento della conformità da parte del destinatario.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non basta denunciare in modo generico l'arbitrarietà dei valori accertati o il difetto di motivazione, ma occorre confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e indicare puntualmente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.
- È inammissibile in cassazione la questione nuova non risultante dalla sentenza impugnata quando il ricorrente non indichi specificamente dove essa sia stata dedotta nei gradi di merito.
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