Cassazione Civile, Ordinanza n. 23329/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da separati avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA. L’accertamento si fondava su una verifica fiscale che aveva contestato, da un lato, la strumentale interposizione di società cooperative 'satelliti' nei rapporti con terzi e l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, dall’altro l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; in relazione a tali fatti era stata trasmessa notizia di reato per reati tributari. La C.T.P. aveva respinto i ricorsi, mentre la C.T.R. aveva accolto l’appello solo per IRAP, ritenendo illegittimo il raddoppio dei termini, confermando per il resto la pretesa. In Cassazione il fallimento ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 14, commi 4 e 4-bis, L. 537/1993, sostenendo che gli avvisi, fondati su indagini penali e su una successiva richiesta di rinvio a giudizio, sarebbero divenuti improcedibili o inefficaci per sopravvenienze processuali, e riproponendo altresì le censure già formulate nel merito; 2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la C.T.R. non avrebbe considerato l’intero quadro fattuale e giuridico; 3) violazione dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 324 c.p.c., perché la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto rinunciata l’impugnazione relativa all’anno 2010, desumendolo dal fatto che nell’atto di appello fossero menzionati solo gli anni 2006-2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché l’eccezione di improcedibilità era stata proposta tardivamente e, comunque, il tema prospettato non poteva essere introdotto come nuovo motivo in appello, essendo il contenzioso tributario delimitato dai motivi originari di impugnazione; ha inoltre osservato che la pretesa sopravvenienza processuale non poteva essere usata per rivalutare i fatti in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per genericità, poiché il ricorrente non aveva indicato un fatto storico decisivo omesso nei rigorosi termini richiesti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., né aveva adempiuto agli oneri specifici in ipotesi di doppia conforme. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, ritenendo non adeguatamente confutato il dato testuale dell’atto di appello, che menzionava solo gli avvisi relativi agli anni 2006-2009 e non quello del 2010. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del fallimento alle spese di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del raddoppio dei termini di accertamento; la CTR aveva escluso la sua applicabilità all’IRAP, ma la Cassazione non ha accolto le censure del ricorrente su questo profilo.
art. 14, commi 4 e 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
La Corte ribadisce che la norma richiede, per negare la deduzione dei costi, non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero; inoltre, in mancanza di rinvio a giudizio o di altri esiti processuali rilevanti, il relativo profilo non può essere introdotto come nuovo motivo oltre i confini del ricorso introduttivo.
art. 8, commi 1, 2, 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44
È richiamato come norma di modifica dell’art. 14 L. 537/1993, rilevante per la deducibilità dei costi connessi ad attività delittuose.
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Citato dalla ricorrente tra le norme fiscali asseritamente violate.
art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Citato dalla ricorrente tra le norme fiscali asseritamente violate.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Citato dalla ricorrente tra le norme fiscali asseritamente violate.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Citato dalla ricorrente tra le norme IVA asseritamente violate.
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Citato dalla ricorrente tra le norme IVA asseritamente violate.
art. 203 Direttiva 2006/112/CE
Citato dalla ricorrente nel primo motivo come parametro eurounitario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei primi e terzi motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per l’asserito omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce i rigorosi requisiti di specificità del vizio.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per sostenere che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere rinunciata l’impugnazione relativa all’anno 2010.
Richiamato insieme all’art. 56 d.lgs. 546/1992 per contestare la portata devolutiva dell’appello.
art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte lo richiama per affermare che nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere dedotti nel ricorso introduttivo e non possono essere ampliati tardivamente.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato nel definire gli oneri di specifica indicazione dei fatti, dati e atti su cui si fonda il vizio di omesso esame.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 366, n. 6, c.p.c. per gli oneri di produzione e specificità del ricorso per cassazione.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato in tema di doppia conforme, per cui il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio.
Richiamato dalla ricorrente per il decreto che dispone il giudizio; la Corte precisa che, nel caso concreto, il tema non era utilmente spendibile come nuovo motivo di impugnazione.
Citato nel testo dell’art. 14 L. 537/1993 quale esito processuale che può incidere sul rimborso delle imposte.
Citato nel testo dell’art. 14 L. 537/1993 quale esito processuale che può incidere sul rimborso delle imposte.
Citato nel testo dell’art. 14 L. 537/1993 quale possibile decisione di non luogo a procedere rilevante ai fini del rimborso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’oggetto della lite è delimitato dai motivi di impugnazione dell’atto introduttivo: non è consentito introdurre in appello o in cassazione nuovi profili di illegittimità dell’avviso di accertamento non dedotti originariamente.
- L’eccezione di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata contenga una statuizione implicita di rigetto sul punto; in tal caso la censura va veicolata come violazione di legge o vizio motivazionale, non come omessa pronuncia in sé.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; censure generiche sono inammissibili.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve anche indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deducibilità dei costi collegati ad attività delittuose è esclusa solo al ricorrere dei presupposti normativi espressamente previsti, tra cui l’esercizio dell’azione penale o l’adozione di specifici provvedimenti penali; non basta la mera ipotesi di reato.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, specie quando il ricorrente si limiti a riproporre in modo generico le censure già svolte nel merito.
- La specificità dell’atto di appello va desunta dal suo contenuto testuale; in mancanza di chiari elementi contrari, la mancata menzione di un avviso o di un periodo d’imposta può essere interpretata come mancata devoluzione della relativa contestazione.
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