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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23329/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da separati avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA. L’accertamento si fondava su una verifica fiscale che aveva contestato, da un lato, la strumentale interposizione di società cooperative 'satelliti' nei rapporti con terzi e l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, dall’altro l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; in relazione a tali fatti era stata trasmessa notizia di reato per reati tributari. La C.T.P. aveva respinto i ricorsi, mentre la C.T.R. aveva accolto l’appello solo per IRAP, ritenendo illegittimo il raddoppio dei termini, confermando per il resto la pretesa. In Cassazione il fallimento ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 14, commi 4 e 4-bis, L. 537/1993, sostenendo che gli avvisi, fondati su indagini penali e su una successiva richiesta di rinvio a giudizio, sarebbero divenuti improcedibili o inefficaci per sopravvenienze processuali, e riproponendo altresì le censure già formulate nel merito; 2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la C.T.R. non avrebbe considerato l’intero quadro fattuale e giuridico; 3) violazione dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 324 c.p.c., perché la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto rinunciata l’impugnazione relativa all’anno 2010, desumendolo dal fatto che nell’atto di appello fossero menzionati solo gli anni 2006-2009.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché l’eccezione di improcedibilità era stata proposta tardivamente e, comunque, il tema prospettato non poteva essere introdotto come nuovo motivo in appello, essendo il contenzioso tributario delimitato dai motivi originari di impugnazione; ha inoltre osservato che la pretesa sopravvenienza processuale non poteva essere usata per rivalutare i fatti in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per genericità, poiché il ricorrente non aveva indicato un fatto storico decisivo omesso nei rigorosi termini richiesti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., né aveva adempiuto agli oneri specifici in ipotesi di doppia conforme. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, ritenendo non adeguatamente confutato il dato testuale dell’atto di appello, che menzionava solo gli avvisi relativi agli anni 2006-2009 e non quello del 2010. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del fallimento alle spese di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’oggetto della lite è delimitato dai motivi di impugnazione dell’atto introduttivo: non è consentito introdurre in appello o in cassazione nuovi profili di illegittimità dell’avviso di accertamento non dedotti originariamente.
  • L’eccezione di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata contenga una statuizione implicita di rigetto sul punto; in tal caso la censura va veicolata come violazione di legge o vizio motivazionale, non come omessa pronuncia in sé.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; censure generiche sono inammissibili.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve anche indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La deducibilità dei costi collegati ad attività delittuose è esclusa solo al ricorrere dei presupposti normativi espressamente previsti, tra cui l’esercizio dell’azione penale o l’adozione di specifici provvedimenti penali; non basta la mera ipotesi di reato.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, specie quando il ricorrente si limiti a riproporre in modo generico le censure già svolte nel merito.
  • La specificità dell’atto di appello va desunta dal suo contenuto testuale; in mancanza di chiari elementi contrari, la mancata menzione di un avviso o di un periodo d’imposta può essere interpretata come mancata devoluzione della relativa contestazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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