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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02400/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l'Ufficio, in relazione al periodo d'imposta 2007, rettificava il credito IVA esposto dalla società al rigo VL26, riducendolo da circa euro 419.314 a euro 49.314 e recuperando a tassazione la parte di credito che la società aveva chiesto a rimborso nella dichiarazione relativa al 2006. Secondo l'Amministrazione, quel credito non era più utilizzabile in compensazione nel 2007 perché oggetto di istanza di rimborso; la società aveva poi utilizzato in compensazione il credito nell'anno successivo. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello, ritenendo legittima la compensazione anche in assenza di modello VR e di dichiarazione integrativa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. 633/1972, dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998, dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 1246 n. 4 c.c., sostenendo che, in tema di IVA, la scelta originaria del rimborso non può essere revocata implicitamente e che la compensazione del credito, in alternativa al rimborso, è consentita solo mediante dichiarazione integrativa da presentarsi nel termine previsto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha precisato che la mancata presentazione del modello VR non impedisce di per sé il rimborso, perché la volontà del contribuente può risultare dalla dichiarazione annuale; tuttavia, nel caso concreto, il punto decisivo era un altro: il contribuente aveva inizialmente chiesto il rimborso del credito IVA e poi aveva tentato di utilizzarlo in compensazione senza presentare una dichiarazione integrativa idonea a sostituire la precedente opzione. In base al principio di alternatività tra rimborso e detrazione/compensazione, la modifica della scelta è ammessa solo con dichiarazione integrativa nei termini di legge. Poiché tale adempimento mancava, la compensazione era illegittima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio di diritto affermato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplina richiamata in tema di credito IVA e opzioni del contribuente tra rimborso e altri utilizzi del credito.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte richiama la norma per ribadire che il rimborso IVA può essere richiesto mediante manifestazione della volontà nella dichiarazione annuale; il modello VR ha funzione meramente sollecitatoria del procedimento.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998

    È la base normativa dell'integrazione della dichiarazione, necessaria per modificare l'originaria opzione del contribuente e rendere legittima la diversa utilizzazione del credito.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione ai termini e alle modalità di esercizio delle facoltà processuali/tributarie collegate alla rettifica della dichiarazione.

  • art. 1246 n. 4 c.c.

    Richiamato nel motivo come norma evocata dalla parte ricorrente, ma la decisione si incentra soprattutto sulla disciplina IVA e sulla necessità della dichiarazione integrativa.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    La Corte afferma che la variazione della scelta da rimborso a compensazione va effettuata mediante dichiarazione integrativa entro l'anno successivo alla maturazione del credito, secondo il principio di alternatività tra rimborso e detrazione/compensazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato per violazione di legge nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In materia di IVA, l'omessa presentazione del modello VR non preclude di per sé il rimborso del credito, potendo la volontà di richiederlo desumersi dalla dichiarazione annuale.
  • Il contribuente che abbia originariamente optato per il rimborso del credito IVA non può poi utilizzare quel medesimo credito in compensazione in modo implicito o tacito: la modifica della scelta richiede una dichiarazione integrativa idonea a sostituire la precedente opzione.
  • Il principio di alternatività tra rimborso e compensazione del credito IVA esclude una revoca illimitata della scelta effettuata; la diversa utilizzazione del credito è ammessa solo se attuata nei modi e nei termini previsti dalla disciplina dichiarativa.
  • In assenza di dichiarazione integrativa, la compensazione di un credito IVA inizialmente chiesto a rimborso è illegittima e legittima il recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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