Sentenza del 06/03/2025 n. 6048 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento per complessivi € 9.665,67, contestando anche gli atti presupposti (cartella, ruolo e avviso di accertamento). Ha dedotto, tra l’altro, vizi di motivazione della sentenza della CTR e della notifica degli atti, decadenza dal potere di accertamento, mancato contraddittorio endoprocedimentale, difetti di rappresentanza e procura dell’agente della riscossione, difformità delle copie, insufficiente indicazione degli interessi e delle modalità d’impugnazione, nonché l’illegittimità della condanna per responsabilità processuale aggravata. In Cassazione ha proposto dieci motivi; ha rinunciato al settimo e chiesto la rimessione in termini per rinnovare la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili; il quinto, l’ottavo, il nono e il decimo manifestamente infondati; il settimo, già rinunciato dalla ricorrente, non è stato esaminato. La Corte ha ritenuto, in particolare, che la CTR avesse motivato senza dover seguire la suddivisione formale dei motivi d’appello; che le contestazioni sulla rappresentanza non fossero adeguatamente specificate e tempestive; che non fosse stata provata l’inesistenza o invalidità della notifica della cartella, né specificata la difformità della copia; che l’intimazione potesse richiamare gli atti precedenti per la motivazione degli interessi; e che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. fosse coerente con la valutazione di pretestuosità complessiva dell’iniziativa. Ha ritenuto superfluo rinnovare la notifica all’Agenzia subentrata, considerato l’esito prima facie del ricorso. Confermata quindi la decisione della CTR, che aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo. Nulla sulle spese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono individuare con precisione il vizio denunciato e confrontarsi con la motivazione e la decisione impugnate; censure generiche, disorganiche o prive delle necessarie specificazioni sono inammissibili.
Art. 36 del D.Lgs. 546/1992; artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
La nullità per vizio di motivazione ricorre solo in presenza di un’anomalia radicale, riconoscibile dal testo della sentenza; non basta che la motivazione sia sintetica o non affronti le doglianze seguendo l’ordine o la suddivisione formale indicati dalla parte.
Artt. 23, 24 e 7 del D.Lgs. 546/1992
Le contestazioni relative alla valutazione di ammissibilità dei motivi e agli scritti difensivi devono indicare in modo specifico quali argomenti decisivi sarebbero stati pretermessi; la mera affermazione che le memorie non sono state esaminate non rende ammissibile la censura.
Artt. 12 e 18 del D.Lgs. 546/1992; artt. 77, 83, 101, 112, 115 e 122 c.p.c.
La contestazione dei poteri rappresentativi e della procura dell’ente non comporta automaticamente l’accoglimento della domanda avversaria: l’eventuale conseguenza riguarda la costituzione processuale della parte, e il ricorrente deve spiegare come il vizio abbia concretamente inciso sull’esito. Per i poteri verificabili tramite pubblicità legale, spetta a chi contesta dimostrare l’assenza del potere; le contestazioni devono inoltre essere tempestive.
La contestazione della relata di notifica deve individuare un’effettiva carenza dei requisiti rilevanti; la sola illeggibilità della sottoscrizione non dimostra che il notificatore fosse privo del potere di notificare.
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 [...] comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.
La nullità della notifica della cartella può essere sanata quando l’atto ha raggiunto il proprio scopo. Nel caso deciso, l’impugnazione tempestiva dell’intimazione sanava i vizi della sua notifica; per la cartella, la contestazione non è stata provata e la contribuente non ha negato di averla ricevuta né di aver potuto impugnarla nei termini.
L’onere della prova va riferito alla specifica contestazione: l’Amministrazione deve provare la piena conoscenza dell’atto quando invoca tale circostanza nonostante vizi di notifica; il contribuente che contesta la qualità o i poteri del notificatore deve fornire elementi idonei a superare la presunzione di legittimità della sottoscrizione e della funzione esercitata.
Art. 26, commi 5 e 6, del D.P.R. 602/1973
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.
Il regime di notifica della cartella rinvia alle regole di notificazione richiamate dalla disciplina tributaria e consente l’applicazione della sanatoria processuale per raggiungimento dello scopo. Il comma 6 prevede, inoltre, la conservazione della documentazione di notifica secondo quanto richiamato dalla censura, ma la ricorrente non ha specificato la difformità tra copia e originale.
Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale deve essere specifico e circostanziato, con indicazione del documento e degli aspetti di difformità; una contestazione generica non impone l’acquisizione dell’originale né rende inefficace la copia.
Art. 3 della L. 241/1990 e art. 7 della L. 212/2000
La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Quando l’atto precedente ha già determinato il debito e gli interessi, è sufficiente richiamarlo e quantificare gli ulteriori accessori, senza ripetere tutti i dettagli di calcolo. Per l’intimazione, è sufficiente il richiamo agli atti presupposti.
Art. 21-octies della L. 241/1990
La censura relativa alla mancata indicazione delle modalità d’impugnazione non ha comportato l’annullamento dell’intimazione. La Corte ha richiamato il carattere vincolato e il contenuto conforme al modello ministeriale dell’avviso, ritenendo sufficiente il riferimento alla cartella precedentemente notificata.
Art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. 602/1973
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
L’intimazione ha contenuto vincolato; per motivarla è sufficiente richiamare la cartella già notificata.
La condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
La condanna per responsabilità processuale aggravata può essere pronunciata senza domanda e senza prova del danno, ma richiede mala fede o colpa grave. Può fondarsi sulla pretestuosità complessiva dell’iniziativa o sulla manifesta inconsistenza delle impugnazioni; nel caso concreto la Cassazione ha escluso la denunciata falsa applicazione della norma.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c.
I doveri di lealtà e probità informano la valutazione dell’abuso dello strumento processuale e possono fondare la responsabilità aggravata quando l’azione o l’impugnazione sia proposta con mala fede o colpa grave.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue.
Il giudice può evitare attività processuali inutili quando il ricorso è prima facie infondato e la rinnovazione della notifica non apporterebbe un’effettiva garanzia difensiva o un beneficio alla decisione.
La richiesta di rimessione in termini e rinnovazione della notifica non è stata accolta: la Corte ha ritenuto superflua la rinnovazione in ragione della manifesta infondatezza o inammissibilità dei motivi e dell’esigenza di ragionevole durata del processo.
Art. 76 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021
La disposizione è richiamata in relazione al subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.; la richiesta di rinnovare la notifica all’ente subentrato è stata respinta perché ritenuta superflua.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non basta lamentare che la sentenza sia sintetica o non abbia seguito l’ordine dei motivi: occorre dimostrare una carenza motivazionale radicale oppure indicare con precisione la domanda o questione rimasta senza risposta.
- Le contestazioni sulla rappresentanza processuale di una società devono essere tempestive e documentate. Se il potere è verificabile attraverso atti soggetti a pubblicità legale, chi lo contesta deve dimostrarne l’assenza; un eventuale vizio della costituzione non determina automaticamente la vittoria nel merito.
- La nullità della notifica non equivale automaticamente all’inesistenza dell’atto. La notifica è normalmente condizione di efficacia e il vizio può essere sanato se l’atto ha raggiunto il suo scopo; per contestare una notifica occorre indicare il difetto concreto e, quando necessario, provare che il notificatore non aveva i poteri dichiarati.
- La firma illeggibile o una sigla sulla relata non bastano, da sole, a dimostrare l’invalidità della notifica: serve una contestazione specifica e una prova idonea a superare la presunzione di legittimità dell’attività del notificatore.
- Il disconoscimento di una copia deve precisare quale documento si contesta e quali elementi differiscono dall’originale; formule generiche non sono efficaci.
- Quando l’intimazione o la cartella successiva richiama un atto precedente che ha già determinato il debito e gli interessi, la motivazione può essere soddisfatta dal rinvio a quell’atto e dalla quantificazione degli ulteriori importi, senza necessariamente indicare ogni singolo passaggio di calcolo.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere riconosciuta per mala fede o colpa grave, anche senza domanda della controparte o prova del danno; non basta però la mera soccombenza, essendo necessario un accertamento di abuso o pretestuosità dell’iniziativa.
- Quando il ricorso per Cassazione risulta prima facie infondato, il giudice può evitare la rinnovazione di una notifica se essa comporterebbe solo un inutile prolungamento del processo senza migliorare le garanzie difensive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mar 2025Sentenza del 06/03/2025 n. 6041 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5905 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5908 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5909 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5910 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2025Sentenza del 05/03/2025 n. 5911 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →