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Sentenza

Sentenza del 05/03/2025 n. 5908 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della CTR della Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l'avviso di accertamento Irpef per il 2009, relativo al reddito di partecipazione imputatogli in conseguenza dell'accertamento nei confronti di R-C. Sas. Ha dedotto nove motivi: mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari; motivazione per relationem asseritamente insufficiente; invalidità del questionario notificato alla società dopo la sua cancellazione; mancata valutazione di documenti e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; illegittima ripresa dei costi e asserita applicazione di un ricarico eccessivo; mancata distinzione tra responsabilità di socio accomandante e accomandatario; invalidità della delega di firma del sottoscrittore; incompetenza territoriale dell'ufficio. In memoria ha inoltre invocato la non contestazione e un giudicato esterno relativo al 2008.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 5 febbraio 2025, depositata il 5 marzo 2025, ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che la mancata partecipazione formale di tutti i soci imponesse la nullità: i giudizi sulla società e sui soci erano stati trattati contestualmente dallo stesso collegio e definiti con decisioni coincidenti, senza pregiudizio effettivo; inoltre il motivo non ricostruiva adeguatamente lo svolgimento processuale. Il motivo sulla motivazione per relationem è stato rigettato perché il contribuente conosceva la sentenza richiamata e ne aveva discusso le ragioni. È stato ritenuto infondato il motivo sul questionario: esso è una facoltà dell'Amministrazione, non un passaggio necessario dell'accertamento. Sono stati rigettati i motivi su documenti e contraddittorio perché non erano state allegate le concrete difese che si sarebbero potute svolgere prima dell'atto; la doglianza sui costi è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ragione effettiva della ripresa, ossia la mancata documentazione di costi per complessivi 82.929 euro. La censura sulla responsabilità dei soci è stata dichiarata inammissibile per carenza d'interesse; quelle sulla delega e sulla competenza territoriale sono state rigettate. La Corte ha inoltre reputato insufficientemente specifica la deduzione di giudicato esterno sul 2008 e ha chiarito che l'errore materiale nella conclusione del controricorso non prevaleva sul suo contenuto sostanziale, che contestava i motivi. A.A. è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 2.200 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato dichiarato sussistente il presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986

    l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all' art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali

    L'accertamento dei redditi di una società di persone e quello dei redditi imputati ai soci sono normalmente unitari: la controversia sui presupposti comuni richiede la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato

    La norma sul litisconsorzio nel processo tributario impone il contraddittorio con tutti i soggetti interessati quando la decisione verte su elementi comuni dell'accertamento. Tuttavia, secondo la decisione, la nullità non va dichiarata se la trattazione coordinata e le decisioni coincidenti escludono un pregiudizio effettivo ai litisconsorti.

  • Art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973

    il quale, come correttamente osservato dai giudici d'appello nella sentenza concernente la società, prodotta in atti, non è previsto quale presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica che caratterizza l'accertamento tributario, ma costituisce una mera facoltà discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, tant'è che, ove questo sia omesso, non si determina alcuna invalidità dell'accertamento medesimo

    Il questionario istruttorio è uno strumento facoltativo dell'Amministrazione, non un adempimento indispensabile per la validità dell'accertamento. La sua notificazione dopo la cancellazione della società non invalida per ciò solo l'accertamento.

  • Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    l'onere non assolto concerne il piano delle allegazioni, non già quello delle produzioni che ad esse siano, eventualmente, riferite

    La possibilità di produrre documenti in appello non sostituisce l'onere di allegare in modo specifico i fatti e le ragioni difensive rilevanti. Nel caso concreto, la censura sulle produzioni tardive non superava la mancata indicazione delle concrete ragioni che si sarebbero potute far valere nel contraddittorio.

  • Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973

    La disciplina dell'accertamento induttivo puro e della deduzione forfettaria dei costi, richiamata dal ricorrente, non è stata ritenuta applicabile: l'Ufficio non aveva rideterminato i ricavi, ma aveva recuperato costi specifici non documentati e quindi non giustificati.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    la delega di cui all' art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973 è una delega di firma; pertanto essa non deve essere conferita per il singolo atto e non deve indicare un termine di scadenza, non va allegata all'atto impositivo, in quanto provvista di mera rilevanza interna; infine l'atto è comunque valido ove, come nella specie, sia stato sottoscritto da un funzionario delegato di carriera direttiva

    La delega prevista per la sottoscrizione dell'avviso è una delega di firma: non deve riferirsi a un singolo atto, indicare una scadenza o essere allegata all'avviso. È sufficiente, nel caso esaminato, che l'atto sia stato sottoscritto da un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva.

  • Art. 31 del D.P.R. n. 600 del 1973

    In riferimento alla competenza territoriale ad emanare l'avviso di accertamento, infatti, la sentenza appellata ha motivato con chiarezza, ritenendola radicata (in capo alla Direzione provinciale II di Milano) in relazione alla residenza del (------).

    La competenza territoriale dell'ufficio accertatore è stata valutata in base alla residenza del destinatario; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della Direzione provinciale II di Milano.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il rigetto dell'impugnazione comporta l'attestazione dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando il contributo sia dovuto.

Massime di principio

  • Negli accertamenti relativi a società di persone, la rettifica del reddito societario e l'imputazione ai soci sono normalmente inscindibili: se si discutono presupposti comuni, società e soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni esclusivamente personali.
  • La violazione formale del litisconsorzio non comporta necessariamente la nullità quando i giudizi collegati sono stati trattati contestualmente, con piena conoscenza delle difese e decisioni sostanzialmente identiche, e non risulta un pregiudizio effettivo.
  • La motivazione per relationem può essere valida se il provvedimento richiamato è identificabile e le ragioni della decisione sono concretamente conoscibili; chi impugna deve confrontarsi anche con gli argomenti del precedente incorporati nella motivazione.
  • Un questionario dell'Amministrazione finanziaria non è, di per sé, un passaggio indispensabile dell'accertamento: la sua omissione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto.
  • Per contestare la mancanza del contraddittorio endoprocedimentale occorre indicare concretamente quali argomenti difensivi avrebbero potuto essere presentati e in che modo avrebbero potuto incidere sul contenuto dell'accertamento; la sola produzione di documenti non supplisce a tale allegazione.
  • La deduzione forfettaria dei costi in un accertamento induttivo non equivale a poter dedurre costi specificamente contabilizzati ma privi di documentazione giustificativa: occorre distinguere la rideterminazione dei ricavi dal recupero di costi non provati.
  • La delega di firma per l'avviso di accertamento non richiede necessariamente una delega individuale per ciascun atto né l'indicazione di una scadenza; la validità va valutata secondo la natura e i requisiti riconosciuti alla delega nel caso concreto.
  • Il giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non vincola automaticamente per gli anni successivi o precedenti: occorre dimostrare che riguardi elementi costitutivi tendenzialmente permanenti, e non circostanze di fatto suscettibili di variare da un anno all'altro.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione effettiva della decisione impugnata e indicare in modo specifico gli atti e lo sviluppo processuale rilevanti; contestazioni generiche o non pertinenti possono essere dichiarate inammissibili.

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