Sentenza del 18/11/2022 n. 34009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI n. 112/2010 per l'anno 2005 relativo alla particella indicata: i ricorrenti deducevano (1) che la memoria difensiva del Comune del 11/06/2013, depositata tardivamente, costituisse una inammissibile motivazione postuma e rettifica dell'atto (soprattutto in relazione al valore di mercato e alle rendite catastali); (2) che il Comune non avesse considerato il diniego di concessione edilizia che, secondo i ricorrenti, escludeva una potenzialità edificatoria effettiva e dunque doveva incidere sulla qualificazione e sul valore dell'area; (3) che la presunta integrazione motivazionale successiva fosse decaduta e non potesse superare la decadenza della pretesa; (4) violazione dell'obbligo di indicare i criteri di valutazione e del contraddittorio endo-procedimentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) non si trattava di motivazione postuma in senso inammissibile in quanto l'atto impositivo conteneva gli elementi essenziali che permettevano al contribuente di esercitare la difesa; la memoria comunale del 2013 non ha introdotto nuovi elementi essenziali ma ha amesso errori di calcolo e si è dimostrata remissiva, il che è consentito (la rettifica in diminuzione della pretesa è ammissibile nel giudizio senza necessità di nuovo atto impositivo); (ii) il giudice di merito ha correttamente valutato la natura edificatoria del suolo alla luce degli strumenti urbanistici e del contenuto del diniego di concessione (diniego motivato dall'esaurimento dei limiti quantitativi di vani, non dall'assenza di edificabilità), perciò la qualificazione come area edificabile è stata confermata; (iii) il motivo relativo al mancato contraddittorio e carenza di motivazione è inammissibile per genericità, mancanza di indicazione di fatti decisivi e confusione tra atto originario e presunta rettifica. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata costituzione della parte vittoriosa; è stata però dichiarata l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente secondo DPR 115/2002 art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Norme sul processo tributario richiamate per la disciplina della motivazione degli atti e dei poteri processuali del giudice tributario; la Corte usa tali riferimenti per valutare la correttezza della motivazione dell'accertamento e dell'attività processuale dell'ente impositore.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata in relazione al diritto del contribuente ad una motivazione chiara dell'atto impositivo e al rispetto del diritto di difesa; la Corte conferma che l'atto deve contenere gli elementi essenziali affinché il contribuente possa difendersi.
Richiamata con riferimento ai principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa; la Corte valuta se vi sia stata carenza motivazionale o violazione di contraddittorio endo-procedimentale.
Fondamento delle doglianze in Cassazione: il ricorso ha invocato vizi di motivazione e violazione di legge (n.4), errori di fatto (n.3) e omessa pronuncia su circostanze decisive (n.5); la Corte ha valutato la specificità e ammissibilità di tali motivi.
Costituzione
Richiamato nella contestazione sul corretto carico tributario; la Corte richiama il principio costituzionale di capacità contributiva inquadrando la questione nella corretta determinazione della base imponibile.
Norme sulla tassazione degli immobili (ICI) richiamate per la definizione della base imponibile e della natura edificabile del terreno; la Corte richiama che la determinazione dipende dagli strumenti urbanistici vigenti.
Citata dai ricorrenti nella critica alla determinazione del valore; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo alteri la corretta applicazione delle regole di valutazione fondate sugli strumenti urbanistici.
Richiamata nella parte relativa a presunte questioni di decadenza e oneri procedurali; la Corte non ha ritenuto che la memoria del Comune costituisse un nuovo atto soggetto a decadenza.
D.L. n. 137 del 2020 conv. L. n. 176 del 2020
Richiamato per la disciplina del trattamento della causa in camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica a causa delle norme emergenziali; la Corte ha trattato la causa in tale modo.
Ulteriore disposizione normativa che ha consentito il procedimento in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale in presenza di conclusioni scritte.
art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione dell'atto impositivo deve contenere ab origine gli elementi essenziali (soggettivi e oggettivi) della pretesa in modo che il contribuente possa difendersi; eventuali precisazioni o ammissioni dell'ente durante il giudizio che comportino una riduzione della pretesa non costituiscono necessariamente una motivazione postuma inammissibile.
- L'amministrazione è libera, nel corso del giudizio tributario, di rettificare la propria pretesa in diminuzione senza emanare un nuovo provvedimento: rettifiche che attenuano l'onere richiesto sono ammesse (diversa è la situazione se la rettifica aumentasse l'imposizione).
- La valutazione della natura edificabile di un terreno ai fini ICI/IMU si effettua concretamente alla luce degli strumenti urbanistici vigenti; il diniego di una concessione edilizia non equivale automaticamente a negazione della edificabilità: è necessario esaminare le ragioni del diniego (es. esaurimento di limiti quantitativi vs. assenza di potenzialità edificatoria).
- Per far valere in Cassazione questioni di carenza motivazionale o violazione del contraddittorio è necessario individuare fatti decisivi omessi o vizi di motivazione specifici; censure generiche o confuse tra atto originario e presunta rettifica risultano inammissibili.
- In contenziosi tributari, se l'atto iniziale contiene gli elementi essenziali della pretesa, il giudice può esaminare l'effettivo verificarsi dei fatti e la loro idoneità a sostenere la pretesa in sede di merito; dunque l'assenza di dettagli non sempre determina l'annullamento se il diritto di difesa del contribuente non è compromesso.
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