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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 34009 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI n. 112/2010 per l'anno 2005 relativo alla particella indicata: i ricorrenti deducevano (1) che la memoria difensiva del Comune del 11/06/2013, depositata tardivamente, costituisse una inammissibile motivazione postuma e rettifica dell'atto (soprattutto in relazione al valore di mercato e alle rendite catastali); (2) che il Comune non avesse considerato il diniego di concessione edilizia che, secondo i ricorrenti, escludeva una potenzialità edificatoria effettiva e dunque doveva incidere sulla qualificazione e sul valore dell'area; (3) che la presunta integrazione motivazionale successiva fosse decaduta e non potesse superare la decadenza della pretesa; (4) violazione dell'obbligo di indicare i criteri di valutazione e del contraddittorio endo-procedimentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) non si trattava di motivazione postuma in senso inammissibile in quanto l'atto impositivo conteneva gli elementi essenziali che permettevano al contribuente di esercitare la difesa; la memoria comunale del 2013 non ha introdotto nuovi elementi essenziali ma ha amesso errori di calcolo e si è dimostrata remissiva, il che è consentito (la rettifica in diminuzione della pretesa è ammissibile nel giudizio senza necessità di nuovo atto impositivo); (ii) il giudice di merito ha correttamente valutato la natura edificatoria del suolo alla luce degli strumenti urbanistici e del contenuto del diniego di concessione (diniego motivato dall'esaurimento dei limiti quantitativi di vani, non dall'assenza di edificabilità), perciò la qualificazione come area edificabile è stata confermata; (iii) il motivo relativo al mancato contraddittorio e carenza di motivazione è inammissibile per genericità, mancanza di indicazione di fatti decisivi e confusione tra atto originario e presunta rettifica. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata costituzione della parte vittoriosa; è stata però dichiarata l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente secondo DPR 115/2002 art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Norme sul processo tributario richiamate per la disciplina della motivazione degli atti e dei poteri processuali del giudice tributario; la Corte usa tali riferimenti per valutare la correttezza della motivazione dell'accertamento e dell'attività processuale dell'ente impositore.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamata in relazione al diritto del contribuente ad una motivazione chiara dell'atto impositivo e al rispetto del diritto di difesa; la Corte conferma che l'atto deve contenere gli elementi essenziali affinché il contribuente possa difendersi.

  • L. n. 241 del 1990

    Richiamata con riferimento ai principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa; la Corte valuta se vi sia stata carenza motivazionale o violazione di contraddittorio endo-procedimentale.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento delle doglianze in Cassazione: il ricorso ha invocato vizi di motivazione e violazione di legge (n.4), errori di fatto (n.3) e omessa pronuncia su circostanze decisive (n.5); la Corte ha valutato la specificità e ammissibilità di tali motivi.

  • Costituzione

    Richiamato nella contestazione sul corretto carico tributario; la Corte richiama il principio costituzionale di capacità contributiva inquadrando la questione nella corretta determinazione della base imponibile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992

    Norme sulla tassazione degli immobili (ICI) richiamate per la definizione della base imponibile e della natura edificabile del terreno; la Corte richiama che la determinazione dipende dagli strumenti urbanistici vigenti.

  • L. n. 289 del 2002

    Citata dai ricorrenti nella critica alla determinazione del valore; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo alteri la corretta applicazione delle regole di valutazione fondate sugli strumenti urbanistici.

  • L. n. 296 del 2006

    Richiamata nella parte relativa a presunte questioni di decadenza e oneri procedurali; la Corte non ha ritenuto che la memoria del Comune costituisse un nuovo atto soggetto a decadenza.

  • D.L. n. 137 del 2020 conv. L. n. 176 del 2020

    Richiamato per la disciplina del trattamento della causa in camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica a causa delle norme emergenziali; la Corte ha trattato la causa in tale modo.

  • D.L. 30 dicembre 2021, n. 228

    Ulteriore disposizione normativa che ha consentito il procedimento in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale in presenza di conclusioni scritte.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La motivazione dell'atto impositivo deve contenere ab origine gli elementi essenziali (soggettivi e oggettivi) della pretesa in modo che il contribuente possa difendersi; eventuali precisazioni o ammissioni dell'ente durante il giudizio che comportino una riduzione della pretesa non costituiscono necessariamente una motivazione postuma inammissibile.
  • L'amministrazione è libera, nel corso del giudizio tributario, di rettificare la propria pretesa in diminuzione senza emanare un nuovo provvedimento: rettifiche che attenuano l'onere richiesto sono ammesse (diversa è la situazione se la rettifica aumentasse l'imposizione).
  • La valutazione della natura edificabile di un terreno ai fini ICI/IMU si effettua concretamente alla luce degli strumenti urbanistici vigenti; il diniego di una concessione edilizia non equivale automaticamente a negazione della edificabilità: è necessario esaminare le ragioni del diniego (es. esaurimento di limiti quantitativi vs. assenza di potenzialità edificatoria).
  • Per far valere in Cassazione questioni di carenza motivazionale o violazione del contraddittorio è necessario individuare fatti decisivi omessi o vizi di motivazione specifici; censure generiche o confuse tra atto originario e presunta rettifica risultano inammissibili.
  • In contenziosi tributari, se l'atto iniziale contiene gli elementi essenziali della pretesa, il giudice può esaminare l'effettivo verificarsi dei fatti e la loro idoneità a sostenere la pretesa in sede di merito; dunque l'assenza di dettagli non sempre determina l'annullamento se il diritto di difesa del contribuente non è compromesso.

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