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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21538/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007, fondato su accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 d.P.R. n. 633/1972. In primo grado la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un ex amministratore in proprio e accolto quello della società; in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma favorevole. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi: (1) carenza di poteri di firma del sottoscrittore dell'avviso; (2) omessa notifica dell'appello a un soggetto che assumeva essere parte del primo grado; (3) mancata integrazione del contraddittorio; (4) nullità della notifica dell'appello spedito per posta in busta chiusa anziché in plico senza busta; (5) decadenza del potere impositivo per asserita inapplicabilità del raddoppio dei termini e tardività della denuncia penale; (6) illegittimità dell'accertamento induttivo per difetto dei presupposti, sostenendo che non vi fosse stata una valida richiesta di esibizione della contabilità al legale rappresentante in carica; (7) omessa detrazione dei costi sui maggiori ricavi accertati; (8) illegittimità delle sanzioni alla luce dello ius superveniens favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158/2015.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo; il secondo è stato dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato, mentre il terzo è stato ritenuto assorbito. In sintesi, la Corte ha escluso sia vizi di sottoscrizione dell'atto, sia invalidità della notifica dell'impugnazione, sia decadenza dell'Ufficio, sia mancanza dei presupposti dell'accertamento induttivo, sia omessa considerazione dei costi, sia automatica applicabilità della disciplina sanzionatoria sopravvenuta senza specifica deduzione del concreto beneficio. È stata disposta la condanna della società alle spese di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento induttivo quando ricorrano i presupposti di legge; nel caso concreto la CTR è stata ritenuta corretta nell'averlo applicato in presenza di oggettive difficoltà di reperimento della contabilità e del legale rappresentante.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale base normativa dell'accertamento ai fini IVA insieme all'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato per la decadenza del potere impositivo; la Corte ha escluso che, nel caso, fosse maturata decadenza per effetto della disciplina sul raddoppio dei termini.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015

    ritenuto applicabile ai processi verbali notificati dopo il 2 settembre 2015; non è stato considerato abrogato dalla legge n. 208/2015.

  • art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015

    non ha determinato l'abrogazione della disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015.

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 170 c.p.c., per affermare la validità della notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti con consegna di una sola copia.

  • art. 170 c.p.c.

    utilizzato, in via analogica/di sistema, per sostenere che il procuratore costituito è destinatario della notificazione endoprocessuale.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente per contestare la forma della notificazione dell'appello; la Corte ha però qualificato l'invio in busta chiusa come mera irregolarità non invalidante in mancanza di contestazioni sul contenuto.

  • art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nella motivazione sul mezzo di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa motivazione; la Corte ha escluso il vizio per i motivi prospettati.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    le modifiche in tema di sanzioni non operano automaticamente in senso favorevole al contribuente senza specifica deduzione del concreto trattamento sanzionatorio più mite.

  • d.lgs. n. 471 del 1997

    oggetto delle modifiche sanzionatorie richiamate dal d.lgs. n. 158/2015.

  • art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015

    non comporta, da solo, l'illegittimità della sanzione irrogata se non viene indicata la sanzione concretamente inferiore applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di impugnazione al procuratore costituito per più parti è valida anche se eseguita mediante consegna di una sola copia, poiché il procuratore è destinatario della notificazione e non mero consegnatario formale dell'atto.
  • Nel processo tributario l'invio per posta dell'atto di impugnazione in busta chiusa, anziché in plico senza busta, costituisce una mera irregolarità quando non sia contestato il contenuto della busta o la riferibilità dell'atto alla parte.
  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento va valutato secondo la disciplina transitoria applicabile in relazione alla data del processo verbale di constatazione; le modifiche successive non si applicano automaticamente ai verbali notificati anteriormente alla data limite prevista dalla norma transitoria.
  • L'accertamento induttivo è legittimo quando l'Ufficio dimostri di avere posto in essere le iniziative ragionevolmente esigibili per reperire la documentazione contabile e il legale rappresentante, e tali tentativi siano risultati infruttuosi per oggettive difficoltà di contatto.
  • La deduzione del mancato abbattimento dei costi sui maggiori ricavi deve essere specifica e circostanziata; in mancanza, la censura è generica e non consente il controllo di legittimità.
  • Le modifiche normative più favorevoli in materia di sanzioni tributarie non determinano automaticamente la riduzione della sanzione irrogata se il ricorrente non indica in modo puntuale quale sanzione concreta, inferiore, sarebbe applicabile al caso di specie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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