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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08085/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società e ai soci avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando maggiori redditi d'impresa per trasparenza ai soci, maggiore imponibile IRAP e IVA indebitamente detratta, sulla base dell'utilizzo di fatture ritenute soggettivamente o oggettivamente collegate a una società considerata cartiera nell'ambito di una verifica svolta su un diverso operatore. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati rigettati e la sentenza era stata confermata in appello. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che gli avvisi fossero tardivi perché la denuncia penale sarebbe stata rivolta a soggetto diverso dalla compagine sociale accertata e, comunque, che il raddoppio non potesse operare se la denuncia era stata presentata oltre il termine ordinario; 2) in subordine, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che l'accertamento si fondasse solo sulle movimentazioni bancarie della società fornitrice e che l'Ufficio non avesse svolto autonome indagini, oltre a contestare la ripartizione dell'onere della prova e invocare la buona fede.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: per gli avvisi relativi a periodi d'imposta anteriori al regime introdotto dal d.lgs. 128/2015 e dalla L. 208/2015, il raddoppio dei termini operava già in presenza di seri indizi di reato idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia e dalla sua tempestività; inoltre, il nuovo regime più restrittivo non si applicava alla fattispecie, perché gli avvisi risultavano notificati prima del 31 dicembre 2016 e operava il regime transitorio che salvava gli atti già notificati. La Corte ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché proposto in presenza di doppia conforme senza l'indicazione delle divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito e comunque formulato in modo generico, senza individuare un fatto storico decisivo omesso; ha anche osservato che la questione dell'onere della prova era stata già esaminata dai giudici di merito e che, per operazioni oggettivamente inesistenti, la produzione delle fatture non era sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata, con ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di termini di accertamento e onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Evocato per censurare un vizio processuale nella motivazione sulla denuncia penale, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o comunque infondata nella sostanza.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Utilizzato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso la praticabilità per genericità e per doppia conforme.

  • d.lgs. n. 128/2015

    Le modifiche sul raddoppio dei termini non si applicano alla fattispecie per il regime transitorio e perché gli avvisi risultavano già notificati.

  • L. n. 208/2015

    Il nuovo regime più stringente sul raddoppio dei termini si applica solo a fattispecie non coperte dal regime transitorio; non incide sugli avvisi già notificati.

  • art. 43, comma 2-bis, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dai ricorrenti per negare il raddoppio dei termini; la Corte ha applicato il regime previgente e ha ritenuto operante il raddoppio in presenza di obbligo di denuncia.

  • art. 57, comma 2-bis, d.P.R. 633/1972

    Richiamato dai ricorrenti sulla medesima questione; la Corte ha ribadito che, nel regime applicabile, il raddoppio discende dai seri indizi di reato.

  • art. 10 L. 212/2000

    Invocato dai ricorrenti in relazione al decorso dei termini e alla buona fede, ma la Corte lo ha ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia sorge in presenza di seri indizi di reato perseguibile d'ufficio; la tempestiva presentazione della denuncia non è condizione per il raddoppio nei periodi d'imposta interessati.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3

    Nel testo ratione temporis il raddoppio dei termini per l'accertamento IRPEF consegue all'obbligo di denuncia penale per reati tributari.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 57, comma 3

    Nel testo ratione temporis il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA consegue all'obbligo di denuncia penale per reati tributari.

  • d.lgs. n. 74/2000

    È il catalogo dei reati tributari cui si collega l'obbligo di denuncia e il conseguente raddoppio dei termini.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme impedisce il ricorso per cassazione sulla motivazione se non si indicano specificamente le divergenze tra le decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera quando esistano seri indizi di reato tributario idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., senza che sia necessario dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia entro i termini ordinari.
  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. 128/2015 e dalla L. 208/2015 sul raddoppio dei termini hanno applicazione limitata dal regime transitorio: non incidono sugli avvisi già notificati nei periodi e alle condizioni salvaguardati dalla disciplina previgente.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono specificamente indicate le divergenze tra le due decisioni e il fatto storico decisivo asseritamente omesso.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per riproporre una mera critica alla sufficienza o alla correttezza dell'accertamento, né per sollecitare una diversa lettura delle prove già valutate dai giudici di merito.
  • Nelle contestazioni relative a operazioni oggettivamente inesistenti, la mera esibizione delle fatture non è sufficiente a vincere l'accertamento se l'Ufficio ha fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
  • La censura sulla buona fede o sulla necessità di ulteriori indagini è irrilevante se non si confronta con il tipo di operazione contestata e se la doglianza non incide su un fatto storico decisivo non esaminato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenzaBuona fede e correttezza

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