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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08026/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con cui all’impresa venivano contestati minori componenti negativi, maggiore IVA e varie indebite deduzioni e omesse applicazioni d’imposta: sopravvenienze passive, costi per operazioni inesistenti, cessioni verso una società di San Marino, costi per fatture da ricevere non registrate né esibite e costi di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche. La società aveva impugnato l’atto e, dopo il rigetto in primo grado, aveva proposto appello solo nell’aprile 2016, ottenendo dalla CTP una rimessione in termini fondata sulla mancata comunicazione del deposito della sentenza. In cassazione la contribuente ha proposto ricorso principale con cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un motivo pregiudiziale, deducendo la tardività dell’appello e la violazione degli artt. 38 d.lgs. 546/1992, 327 e 153 c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la rimessione in termini fosse irrituale e che l’impugnazione andasse dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo sulla tardività dell’appello. Ha affermato che il provvedimento di rimessione in termini emesso dalla CTP era irrituale e quindi tamquam non esset, perché il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l’impugnazione tardiva spettava al giudice ad quem e, comunque, la mancata comunicazione del deposito della sentenza non giustificava la proposizione dell’appello oltre tre anni dopo la pubblicazione della decisione di primo grado. L’accoglimento del motivo incidentale ha determinato l’assorbimento del ricorso principale della contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la società è stata condannata al pagamento delle spese di appello e di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo incidentale per sostenere la tardività dell’appello e l’erronea ammissione dell’impugnazione oltre termine.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini è ammessa solo nei presupposti previsti dalla norma; nel caso concreto il provvedimento della CTP è stato ritenuto irrituale e privo di effetti, perché adottato dal giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dalle comunicazioni di cancelleria; la mancata comunicazione non giustifica, di per sé, una tardiva impugnazione dopo anni.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel motivo incidentale, ma la decisione si concentra soprattutto sulla tardività dell’appello e sulla irrilevanza della rimessione in termini irrituale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio dedotto in cassazione sul punto pregiudiziale.

  • art. 292 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla comunicazione degli atti e sulla decorrenza del termine di impugnazione in ipotesi di contumacia e nullità delle notificazioni.

Massime di principio

  • Il provvedimento di rimessione in termini emesso dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando riguarda l’ammissibilità di un’impugnazione tardiva, è irrituale e non può incidere sulla validità del gravame, poiché la verifica dei presupposti spetta al giudice dell’impugnazione.
  • La mancata comunicazione da parte della cancelleria del deposito della sentenza o dell’avviso di trattazione non fa venir meno la decorrenza del termine lungo per impugnare, che inizia dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria.
  • L’inerzia della parte per un periodo superiore al termine lungo di impugnazione non può essere qualificata come scusabile solo per difetti di comunicazione di cancelleria, rientrando nel dovere del difensore vigilare sull’esito del processo.
  • Quando viene accolto il motivo pregiudiziale che attacca l’ammissibilità dell’appello, il ricorso principale diviene assorbito e la cassazione può avvenire senza rinvio, ove non residuino questioni di merito decidibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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