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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08021/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di merce. La società destinataria del decreto propose opposizione, respinta dal Tribunale; l’appello fu poi rigettato dalla Corte territoriale, che ritenne provata la pretesa creditoria. Avverso tale decisione propose ricorso per cassazione l’ex socio unico e già legale rappresentante della società, articolando tre censure: 1) violazione delle norme sulla competenza, assumendo che il giudice adito non fosse competente, perché la merce doveva essere consegnata a Roma e non ricorrevano i presupposti per applicare il criterio del credito liquido ex art. 1182, comma 3, c.c.; 2) violazione delle norme sulla prova testimoniale e dei limiti alla prova per testi, deducendo l’ammissibilità illegittima della prova orale sia per i pagamenti sia per la consegna della merce, in difetto di prova scritta; 3) violazione delle norme sulla capacità e attendibilità del testimone, sostenendo che la decisione si fondasse su una sola deposizione resa da soggetto incapace e interessato, perché percettore di provvigione collegata alla fornitura.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi, perché ha accolto l’eccezione preliminare della controricorrente sulla carenza di legittimazione processuale del ricorrente. Poiché al momento della proposizione del ricorso la società era già fallita, la capacità processuale e la legittimazione in ordine ai rapporti compresi nel fallimento spettavano al curatore in via esclusiva, salvo che il fallito allegasse e dimostrasse un totale disinteresse degli organi della procedura, circostanza che nel caso di specie non era stata dedotta. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.

    viene richiamato nel primo motivo come norma sulla dedotta violazione della competenza

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    il ricorrente ne esclude l’applicazione perché, a suo dire, il credito non sarebbe stato liquido a causa della contestazione sul contratto

  • artt. 112, 2721 e 2725 c.c.

    sono invocati nel secondo motivo per contestare l’ammissibilità della prova testimoniale e il rispetto del divieto di prova per testi in relazione a specifici fatti

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 472 del 1996

    richiamato nel secondo motivo unitamente alle norme sulla prova testimoniale

  • artt. 246 e 252 c.p.c.

    sono invocati nel terzo motivo per sostenere l’incapacità o inattendibilità del testimone

  • art. 43 l.fall.

    la Corte lo applica ratione temporis per affermare la perdita della capacità processuale del fallito e l’attribuzione esclusiva al curatore della legittimazione processuale sui rapporti compresi nel fallimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento determina la perdita della capacità processuale del fallito con riferimento ai rapporti compresi nel fallimento, attribuendo al curatore una legittimazione sostitutiva ed esclusiva.
  • Il fallito può conservare una legittimazione processuale solo in via eccezionale e suppletiva, se allega e dimostra che gli organi della procedura sono rimasti totalmente inerti per assoluto disinteresse, e non quando la mancata iniziativa dipenda da una valutazione negativa di convenienza della lite.
  • La mancanza dell’allegazione del totale disinteresse del curatore può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta da soggetto privo di legittimazione.
  • Quando difetta la legittimazione processuale del ricorrente, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito.
  • Le questioni relative a competenza e ammissibilità delle prove restano assorbite se l’impugnazione è proposta da soggetto privo della capacità processuale necessaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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