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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08023/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di tre imbarcazioni. La società committente aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di alcune rate del corrispettivo maturato a stato di avanzamento lavori, poi opposto senza successo. In appello aveva sostenuto: a) che il credito azionato fosse inferiore a quanto riconosciuto, richiamando una missiva del curatore fallimentare che indicava un residuo molto più basso; b) che l'appaltatrice fosse inadempiente, anche perché le fatture a SAL erano state emesse pochi giorni dopo la conclusione del contratto, circostanza che, secondo la ricorrente, faceva presumere che le imbarcazioni non fossero state realmente costruite per quella commessa; c) che il contratto prevedesse un termine dilatorio di pagamento che la controparte avrebbe violato; d) che esistesse un controcredito da compensare, derivante da un credito vantato verso la società appaltatrice da un terzo ceduto alla committente. In cassazione la società committente ha dedotto, in sintesi, violazione delle norme processuali sull’appello e sul giudizio di legittimità, omesso esame di documenti decisivi, errata esclusione della compensazione e omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, confermando che la missiva del curatore era comunque irrilevante rispetto al credito azionato e che il decreto di chiusura del fallimento non era stato indicato come decisivo in modo specifico; ha inoltre ribadito che, anche in caso di scioglimento ex nunc del contratto per il fallimento dell'appaltatore, resta dovuto il corrispettivo per le opere già eseguite, salve eventuali pretese risarcitorie non coltivate nel giudizio. Il secondo motivo è stato rigettato perché la Corte d'appello aveva effettivamente pronunciato sulla compensazione e il motivo di appello era inammissibile per mancato confronto con la decisiva ratio della sentenza di primo grado, fondata sul riconoscimento di essere già debitrice verso l'opposta e sulla diversità dei titoli. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché diretto, in sostanza, a criticare la sentenza di primo grado anziché quella impugnata, oltre che per mancata indicazione della domanda asseritamente non decisa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello non possono essere introdotte o valorizzate oltre misura questioni e documenti non ritualmente e tempestivamente dedotti, e il motivo deve confrontarsi con le rationes della decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte nega che le censure consentano di sovvertire l'apprezzamento di merito delle prove senza un vero error in iudicando.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto la decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non ricorre quando il giudice di appello abbia comunque statuito sulla questione, né quando la censura non indichi specificamente la domanda asseritamente trascurata.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo alla valutazione delle prove non consente in cassazione un nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione probatoria è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 277 c.p.c.

    Invocato nel ricorso, senza che la Corte ravvisi una violazione utile a fondare l'impugnazione.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è escluso quando la motivazione sia chiara, coerente e logicamente comprensibile.

  • art. 81 l.f.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti del fallimento sul contratto, ma la Corte ribadisce che lo scioglimento del contratto non elimina il diritto al corrispettivo per le opere già eseguite.

  • art. 1672 c.c.

    In caso di scioglimento del contratto per fallimento dell'appaltatore, resta dovuto il corrispettivo maturato per le opere eseguite, con possibile tutela risarcitoria per ritardi o inesatto adempimento.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con argomentazioni che confutino la decisione di primo grado; non servono formule sacramentali o la trascrizione integrale della sentenza, ma occorre un confronto effettivo con la ratio decidendi.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della pretesa omessa pronuncia, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1186 c.c.

    Invocato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato in tema di compensazione, senza che la Corte riconosca i presupposti della compensazione invocata.

  • art. 1242 c.c.

    La compensazione non è operativa se manca un controcredito certo, dedotto e coltivato in modo specifico e se il motivo non si confronta con i fatti ostativi accertati dal giudice di merito.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato per la compensazione, ma la Corte ritiene inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio della sentenza di primo grado.

  • art. 1246 c.c.

    Invocato nei motivi sulla compensazione, senza esiti favorevoli per la ricorrente.

  • art. 53 l.f.

    Richiamato dalla ricorrente senza che ne derivi una diversa conclusione sul credito dell'appaltatrice o sulla compensazione.

  • art. 96 ss. l. fall.

    Invocato in relazione agli effetti concorsuali, ma senza incidere sull'esito del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio: la censura deve individuare un errore di diritto o un vizio di motivazione nei limiti rigorosi dell'art. 360 c.p.c., non un diverso apprezzamento dei fatti.
  • L'atto di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con i fatti ritenuti decisivi dal primo giudice.
  • L'omesso esame di un documento o di un fatto è censurabile solo se il ricorrente indica puntualmente la sua decisività, cioè la sua idoneità a sovvertire con certezza il fondamento della decisione e non già a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • Lo scioglimento del contratto di appalto per effetto del fallimento dell'appaltatore non estingue il diritto al corrispettivo già maturato per le opere eseguite; restano salve, se tempestivamente dedotte, le eventuali pretese risarcitorie per ritardo o inesatto adempimento.
  • La compensazione presuppone un controcredito dedotto in modo specifico e l'assenza di fatti ostativi accertati dal giudice di merito; in appello non è sufficiente prospettare genericamente l'esistenza del controcredito senza confrontarsi con la decisione di primo grado.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando una domanda o eccezione ritualmente proposta sia stata del tutto ignorata dal giudice, non quando la decisione esista ma sia sfavorevole alla parte o quando il motivo non sia autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniRisoluzione del contrattoAccertamento del passivo
RamiContrattiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoCompensatio lucri cum damno

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