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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08022/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'esecutore di lavori edili per il pagamento del corrispettivo. La committente si opponeva deducendo vizi e difformità delle opere. Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, rideterminando il credito e detraendo anche il corrispettivo relativo a un impianto del gas ritenuto nullo per carenza di abilitazione, oltre a compensare un danno liquidato in favore della committente. In appello la committente lamentava che la nullità dovesse estendersi anche ai lavori termoidraulici e chiedeva ulteriori danni, sia per deprezzamento dell'immobile sia per un asserito danno esistenziale. Con il ricorso per cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1218, 1223 e 1225 c.c. e dell'art. 15, comma 7, d.m. n. 37/2008, per mancato riconoscimento del danno da deprezzamento dell'immobile e per non aver considerato che, trattandosi di comportamento doloso dell'inadempiente, sarebbero risarcibili anche i danni imprevedibili; (2) violazione dell'art. 2059 c.c. in relazione agli artt. 2056 e 1223 c.c., per il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale/esistenziale legato al disagio abitativo e alla mancanza di riscaldamento; (3) violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. in relazione agli artt. 1242 e 1243, comma 2, c.c., per il mancato riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi sul controcredito, sostenendo che si trattasse di compensazione giudiziale e non legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il danno da deprezzamento non è in re ipsa e va specificamente allegato e provato come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; nel caso concreto la domanda era generica e non dimostrava concrete occasioni perdute di guadagno. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il danno non patrimoniale di tipo esistenziale richiede allegazione e prova di fatti specifici che evidenzino una lesione seria ed effettiva di un interesse costituzionalmente rilevante; inoltre, un eventuale vizio di motivazione non era scrutinabile per il divieto derivante dalla doppia conforme. È stato infondato infine il terzo motivo: il controcredito, una volta posto in detrazione rispetto al maggior credito dell'altra parte e determinato dal giudice, si estingue per compensazione dal momento della coesistenza dei crediti e non produce interessi né rivalutazione, principio applicabile anche alla compensazione giudiziale. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come parametro della responsabilità da inadempimento dedotta dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare il preteso danno ulteriore in assenza di allegazione e prova specifica

  • art. 1223 c.c.

    la Corte lo utilizza per affermare che il danno da deprezzamento deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e non può presumersi

  • art. 1224 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di interessi e rivalutazione sul controcredito, poi esclusi

  • art. 1225 c.c.

    richiamato per affermare che, anche se si allega condotta dolosa, il danno deve comunque essere causalmente collegato e specificamente provato

  • art. 2059 c.c.

    il danno non patrimoniale/esistenziale è risarcibile solo se concretamente allegato e dimostrato come lesione seria di un interesse costituzionalmente protetto

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale norma di rinvio ai criteri del danno patrimoniale anche nel risarcimento del danno non patrimoniale

  • art. 1242 c.c.

    richiamato in tema di compensazione tra crediti, con effetti estintivi dal momento della coesistenza dei crediti

  • art. 1243, secondo comma, c.c.

    richiamato per la compensazione giudiziale; la Corte afferma che, una volta quantificato il controcredito, non spettano interessi e rivalutazione

  • art. 2697 c.c.

    la prova del danno esistenziale grava sulla parte che lo allega

  • art. 348-ter c.p.c.

    impedisce l'esame in cassazione del vizio di motivazione quando ricorre la doppia conforme

  • art. 360, primo comma, num. 5), c.p.c.

    richiamato solo per qualificare l'eventuale doglianza come censura di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 15, comma 7, d.m. n. 37 del 2008

    norma richiamata per la nullità del contratto relativo agli impianti privi della necessaria abilitazione

Massime di principio

  • Il danno da deprezzamento di un immobile non è risarcibile in re ipsa: deve essere specificamente allegato e provato come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, sulla base di circostanze concrete e non di mere presunzioni o richiami all'id quod plerumque accidit.
  • Anche il danno non patrimoniale di tipo esistenziale richiede allegazione di fatti specifici e prova di una lesione seria ed effettiva di un interesse di rango costituzionale; non basta la mera allegazione di un disagio abitativo o di un generico pregiudizio esistenziale.
  • Quando un controcredito viene accertato e posto in detrazione del credito principale, esso si estingue per compensazione dal momento della coesistenza dei crediti e non matura interessi o rivalutazione, anche se il giudice lo quantifica nell'ambito di una compensazione giudiziale.
  • In presenza di doppia conforme, è precluso in cassazione il riesame del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, salvo i limiti specifici del sistema delle impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoCompensazioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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