Cassazione Civile, Ordinanza n. 07680/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, esercente l'attività di tassista, ha impugnato davanti ai giudici tributari due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per gli anni d'imposta 2009 e 2010, maggiori redditi ai fini IRPEF e IRAP sulla base dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi. Ha dedotto: 1) nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione del Direttore provinciale e per mancata allegazione della delega, ritenuta non nominativa; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per mancata allegazione agli avvisi di tutti gli atti e dati richiamati dall'Ufficio come base dell'accertamento; 3) omessa indicazione delle ragioni del mancato recepimento delle risposte al questionario; 4) difetto di motivazione quanto ai presupposti di fatto e di diritto riferibili al contribuente; 5) motivazione erronea o omessa degli avvisi; 6) mancata indicazione delle valutazioni dell'Ufficio in ordine allo scostamento dagli studi di settore; 7) ultrapetizione, perché la CTR avrebbe valorizzato l'antieconomicità senza che essa fosse specificamente indicata negli avvisi; 8) insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. a fondamento dell'accertamento. L'Ufficio ha resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilità di tutti i motivi tranne il settimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento non deve essere nominativa: è sufficiente l'individuazione della qualifica del funzionario delegato, trattandosi di delega di firma e non di funzioni. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo che la mancata allegazione dei documenti richiamati nell'avviso non determina invalidità se la motivazione è comunque sufficiente, anche per relationem, distinguendosi tra motivazione dell'atto e prova della pretesa. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al sesto per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva riportato né allegato il contenuto degli avvisi e delle relative contestazioni. Ha respinto il settimo motivo, osservando che la contestazione dell'antieconomicità era comunque desumibile dall'avviso, che evidenziava l'inverosimiglianza di un reddito inferiore alle spese sostenute. Ha infine rigettato l'ottavo motivo, rilevando che, trattandosi di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, non era necessario che gli elementi indiziari fossero gravi, precisi e concordanti; tale requisito riguarda semmai il diverso accertamento analitico-induttivo. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere effettuata da un funzionario delegato; la delega è di firma e non richiede indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica del delegato.
art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 212
La mancata allegazione dei documenti richiamati nell'avviso non ne comporta la nullità se la motivazione dell'atto è comunque sufficiente, anche per relationem.
Richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso secondo i principi tributarî.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Norma evocata dal ricorrente, ma la Corte ha chiarito che, nel caso concreto, l'accertamento era fondato sul metodo induttivo puro disciplinato dal comma 2, non sul metodo analitico-induttivo.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo puro quando le irregolarità contabili sono tali da rendere inattendibile la contabilità nel suo complesso; l'Ufficio può prescindere dalle scritture contabili e utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Il requisito di gravità, precisione e concordanza non è necessario nell'accertamento induttivo puro; se invece si denuncia la violazione della norma, occorre indicare puntualmente perché il ragionamento presuntivo del giudice sia erroneo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge non consente alla Corte di riesaminare il fatto né di accedere direttamente agli atti, salvo i casi di error in procedendo.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo sull'ultrapetizione in combinato con l'art. 112 c.p.c., senza accoglimento della censura.
Invocato per lamentare ultrapetizione, ma la Corte ha ritenuto che la CTR si fosse limitata a valorizzare un profilo già desumibile dall'avviso.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli studi di settore, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni: non è necessaria la specifica indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica che consenta la verifica della legittimazione alla firma.
- Nel processo tributario la validità dell'avviso non dipende dalla materiale allegazione di tutti i documenti richiamati, se la motivazione dell'atto è comunque idonea a rendere intellegibile la pretesa, anche quando sia resa per relationem; va distinto il piano della motivazione da quello della prova.
- I motivi di ricorso per cassazione fondati sulla violazione di legge devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente una critica astratta, ma occorre riportare o allegare gli elementi necessari a consentire il controllo della censura.
- L'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 consente all'Amministrazione di prescindere dalle scritture contabili e di basarsi su elementi anche meramente indiziari, senza che questi debbano necessariamente presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per l'accertamento analitico-induttivo.
- Quando il contribuente lamenta la violazione dell'art. 2729 c.c., deve indicare in modo puntuale in che cosa il ragionamento presuntivo del giudice di merito sia erroneo; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio, salvo i casi in cui sia denunciato un error in procedendo che consenta l'accesso diretto agli atti.
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