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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07636/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La lite nasce da un preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 emesso dall'agente della riscossione nei confronti di un contribuente, sulla base di più cartelle e di un avviso di accertamento relativi a imposte e addizionali per alcuni anni d'imposta, nonché di una cartella riferita a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l'agente della riscossione aveva sostenuto la legittimità dell'atto almeno per la parte relativa ai crediti tributari e aveva contestato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato nullo l'intero preavviso per la presenza anche di un credito non tributario. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice tributario, perché la presenza di crediti non tributari avrebbe imposto la devoluzione al giudice ordinario per la parte corrispondente; (2) nullità della sentenza d'appello per violazione del divieto di domande nuove in appello, avendo la CTR accolto una diversa ragione di nullità non proposta in primo grado; (3) violazione della disciplina sulla riscossione mediante ruolo e dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, assumendo che l'ipoteca/preavviso possa riguardare anche entrate non tributarie riscosse a ruolo; (4) violazione dell'art. 77 d.P.R. 602/1973 per avere la CTR annullato integralmente l'atto invece di limitarsi, in tesi, a decidere in modo conforme alla natura di impugnazione-merito del processo tributario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la giurisdizione del giudice tributario non potesse estendersi alla parte del preavviso riferita a crediti non tributari. Ha affermato che, quando il provvedimento di preavviso di iscrizione ipotecaria riguarda in parte crediti tributari e in parte crediti di natura diversa, la giurisdizione va ripartita secondo la natura dei crediti: al giudice tributario per la parte tributaria, al giudice ordinario per la parte non tributaria. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare la causa nel perimetro della propria giurisdizione e provvedere anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione sulle controversie relative a un preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, assume rilievo la natura dei crediti posti a fondamento dell'atto: la giurisdizione spetta al giudice tributario per i crediti tributari e al giudice ordinario per i crediti non tributari.
  • Se il medesimo provvedimento di preavviso di ipoteca è fondato in parte su crediti tributari e in parte su crediti di natura diversa, la controversia va ripartita per segmenti di giurisdizione, con eventuale rimessione al giudice competente per la parte estranea alla giurisdizione tributaria.
  • Nel processo tributario, quando un atto cautelare o esecutivo è viziato solo in parte per il venir meno di alcuni presupposti creditori, il giudice non deve necessariamente annullarlo integralmente, ma deve limitarne gli effetti alla parte non assistita da titolo e, se del caso, disporre la riduzione della garanzia.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria non coincide con un atto dell'espropriazione forzata in senso stretto e, quindi, non richiede automaticamente l'intimazione prevista per l'esecuzione non iniziata entro l'anno dalla cartella.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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