Cassazione Civile, Ordinanza n. 07636/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La lite nasce da un preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 emesso dall'agente della riscossione nei confronti di un contribuente, sulla base di più cartelle e di un avviso di accertamento relativi a imposte e addizionali per alcuni anni d'imposta, nonché di una cartella riferita a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l'agente della riscossione aveva sostenuto la legittimità dell'atto almeno per la parte relativa ai crediti tributari e aveva contestato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato nullo l'intero preavviso per la presenza anche di un credito non tributario. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice tributario, perché la presenza di crediti non tributari avrebbe imposto la devoluzione al giudice ordinario per la parte corrispondente; (2) nullità della sentenza d'appello per violazione del divieto di domande nuove in appello, avendo la CTR accolto una diversa ragione di nullità non proposta in primo grado; (3) violazione della disciplina sulla riscossione mediante ruolo e dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, assumendo che l'ipoteca/preavviso possa riguardare anche entrate non tributarie riscosse a ruolo; (4) violazione dell'art. 77 d.P.R. 602/1973 per avere la CTR annullato integralmente l'atto invece di limitarsi, in tesi, a decidere in modo conforme alla natura di impugnazione-merito del processo tributario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la giurisdizione del giudice tributario non potesse estendersi alla parte del preavviso riferita a crediti non tributari. Ha affermato che, quando il provvedimento di preavviso di iscrizione ipotecaria riguarda in parte crediti tributari e in parte crediti di natura diversa, la giurisdizione va ripartita secondo la natura dei crediti: al giudice tributario per la parte tributaria, al giudice ordinario per la parte non tributaria. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare la causa nel perimetro della propria giurisdizione e provvedere anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il preavviso di iscrizione ipotecaria è collegato alla riscossione coattiva e la sua legittimità/impugnabilità va valutata tenendo conto della natura dei crediti sottostanti; l'atto non è assimilato all'espropriazione forzata in senso stretto.
art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
la riscossione mediante ruolo può riguardare anche entrate non tributarie degli enti locali e delle altre amministrazioni indicate.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
delimita la giurisdizione del giudice tributario alle controversie tributarie; per i crediti non tributari opera la giurisdizione ordinaria.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul divieto di nuove ragioni in appello nel processo tributario.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente come norma sul devolutum e sui limiti dell'appello tributario.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità di domande/eccezioni nuove in appello.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
citato nel ricorso per sostenere che la mancata replica del contribuente alla documentazione prodotta avrebbe delimitato il thema decidendum.
richiamato per il principio secondo cui, ove il presupposto dell'ipoteca venga meno in parte, l'ipoteca deve essere ridotta proporzionalmente e non necessariamente annullata integralmente.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
norma processuale invocata per il motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per le censure di violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale invocata per la nullità della sentenza per violazione di norme processuali del giudizio di appello.
art. 50, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
menzionato per precisare che l'intimazione ad adempiere è prescritta per l'espropriazione forzata non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, ma non è richiesta per il preavviso di ipoteca.
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione sulle controversie relative a un preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, assume rilievo la natura dei crediti posti a fondamento dell'atto: la giurisdizione spetta al giudice tributario per i crediti tributari e al giudice ordinario per i crediti non tributari.
- Se il medesimo provvedimento di preavviso di ipoteca è fondato in parte su crediti tributari e in parte su crediti di natura diversa, la controversia va ripartita per segmenti di giurisdizione, con eventuale rimessione al giudice competente per la parte estranea alla giurisdizione tributaria.
- Nel processo tributario, quando un atto cautelare o esecutivo è viziato solo in parte per il venir meno di alcuni presupposti creditori, il giudice non deve necessariamente annullarlo integralmente, ma deve limitarne gli effetti alla parte non assistita da titolo e, se del caso, disporre la riduzione della garanzia.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria non coincide con un atto dell'espropriazione forzata in senso stretto e, quindi, non richiede automaticamente l'intimazione prevista per l'esecuzione non iniziata entro l'anno dalla cartella.
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