Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07637/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento presupposto, relativi al recupero di maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 1999. La CTR aveva ritenuto valida la notificazione degli atti presso il domicilio fiscale originariamente eletto in Milano, rilevando che il contribuente non aveva comunicato il successivo trasferimento di residenza a Savona e che la variazione non era opponibile all’esattore. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la richiesta di attribuzione del codice fiscale valesse come comunicazione del nuovo domicilio; (2) falsa applicazione della stessa norma, perché l’elezione di domicilio non avrebbe effetti verso l’agente della riscossione; (3) erronea ritenuta validità dell’elezione di domicilio nonostante il trasferimento in altro Comune; (4) violazione dell’art. 60, comma 3, per il rilievo dato alla sola variazione anagrafica; (5) violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), per mancata effettuazione delle ricerche nel Comune prima di procedere alla notifica per irreperibilità; (6) violazione degli artt. 24 e 46 d.P.R. 602/1973, perché la cartella era stata notificata al domicilio risultante dal ruolo, benché ormai superato dal trasferimento del domicilio fiscale e senza le verifiche dovute. L’Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla pretesa carenza di legittimazione passiva dell’ente impositore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la legittimazione passiva non fosse stata omessa, poiché il contribuente aveva impugnato anche l’avviso di accertamento; ha inoltre ricordato che tra ente impositore e concessionario non vi è litisconsorzio necessario. Sul ricorso principale, esaminando per primi il quinto e il sesto motivo, ha accolto le censure del contribuente: ha affermato che, per notificare validamente la cartella ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, il messo notificatore deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare se si tratti di irreperibilità assoluta e non di semplice cambio di indirizzo; nel caso concreto, tali ricerche non erano state effettuate. Ha quindi qualificato la notificazione della cartella come inesistente e, conseguentemente, ha ritenuto legittima l’eccezione relativa alla decadenza dell’azione riscossiva. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l’originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle amministrazioni soccombenti, con compensazione delle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    comma 1, lett. d); comma 1, lett. e); comma 3

    La variazione del domicilio fiscale e le modalità di notificazione degli atti impositivi devono essere valutate secondo la disciplina vigente; prima di utilizzare la procedura per irreperibilità assoluta, il notificatore deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare se il destinatario sia realmente irreperibile in senso assoluto.

  • art. 58 d.P.R. 600/1973

    Il trasferimento in altro Comune comporta il mutamento del domicilio fiscale, mentre il precedente indirizzo rileva solo nell’ambito del Comune di origine.

  • art. 46 d.P.R. 602/1973

    Qualora dalle verifiche emerga che il concessionario non è territorialmente competente, la riscossione deve essere devoluta al concessionario competente per il nuovo Comune; la norma è richiamata anche in relazione alla notificazione della cartella.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    L’inesistenza della notifica della cartella comporta che il termine decadenziale per la riscossione deve essere verificato e, nel caso concreto, è risultato decorso.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    È richiamato come ulteriore termine di decadenza relativo alla notifica dell’accertamento, la cui tardività era stata contestata dal contribuente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È invocato nel ricorso incidentale per censurare un preteso vizio di omessa pronuncia, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dal ricorso incidentale per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la questione della legittimazione passiva risultava implicitamente decisa.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La disciplina della notificazione della cartella è letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 e non consente di prescindere dalle forme prescritte per l’irreperibilità relativa.

  • art. 140 c.p.c.

    È il modello notificatorio da seguire nei casi di irreperibilità relativa; non può essere sostituito dalla procedura per irreperibilità assoluta senza previa verifica nel Comune.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 39 d.lgs. 112/1999

    È richiamato per ribadire che il rapporto tra ente impositore e concessionario non è di litisconsorzio necessario e che l’omessa chiamata dell’uno non impedisce la decisione sulla lite.

  • art. 1, comma 3, d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016

    È richiamato per indicare la successione ex lege di Agenzia delle Entrate-Riscossione ad Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non viene applicato nei confronti dell’amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • Corte cost. n. 258/2012

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui richiamava l’art. 60 d.P.R. 600/1973 per i casi previsti dall’art. 140 c.p.c., imponendo il corretto raccordo tra le due discipline.

Massime di principio

  • Per notificare validamente un atto impositivo al contribuente irreperibile nel domicilio fiscale, l’ufficiale notificatore deve svolgere ricerche nel Comune di riferimento per accertare se l’irreperibilità sia assoluta o soltanto relativa; in mancanza di tali ricerche, la notificazione è viziata in modo radicale.
  • Il trasferimento del contribuente in un diverso Comune determina il mutamento del domicilio fiscale; il precedente indirizzo non può essere utilizzato come base per la notificazione oltre i limiti territoriali in cui era efficace.
  • La notificazione della cartella di pagamento non può prescindere dalle regole sul domicilio fiscale e sulla competenza territoriale dell’agente della riscossione: se il nuovo domicilio emerge dalle verifiche dovute, occorre attivare il concessionario competente per quel territorio.
  • Fra ente impositore e agente della riscossione non sussiste litisconsorzio necessario; la domanda può essere validamente proposta nei confronti di entrambi senza che l’eventuale mancata chiamata di uno impedisca la decisione sulla controversia.
  • Quando la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi di fatto necessari, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, senza rinvio, accogliendo direttamente l’originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.