Cassazione Civile, Ordinanza n. 07633/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di concessione stipulato tra un ente locale e una società cooperativa per la gestione di un'area attrezzata a verde. Alla scadenza del rapporto, la società aveva chiesto il rinnovo e aveva nel contempo dichiarato di rinunciare alla clausola contrattuale che prevedeva, per le strutture migliorative eventualmente realizzate, lo scomputo dei canoni concessori previa valutazione dei costi. L'ente aveva inizialmente negato il rinnovo e poi adottato ulteriori provvedimenti sulla prosecuzione del rapporto e sull'area. La cooperativa aveva agito per ottenere il pagamento delle somme sostenute per le migliorie e, in subordine, un'indennità per avviamento. Nel giudizio di merito la domanda era stata respinta; la corte d'appello aveva ritenuto valida e non condizionata la rinuncia alle pretese per le migliorie, osservando che il rapporto era comunque proseguito di fatto e che il disciplinare non imponeva un obbligo di indennizzo ma solo una eventuale facoltà di scomputo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per omesso rilievo del giudicato esterno formatosi su tre sentenze del giudice amministrativo, sostenendo che esse avrebbero riconosciuto il diritto all'indennizzo per le migliorie e che la rinuncia era stata intesa in modo errato; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale non avesse valorizzato una determina dirigenziale e una nota del Comune che avrebbero riconosciuto un debito a favore della cooperativa e quantificato le somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi iscritti separatamente, ha ritenuto che la cancellazione della società dal registro imprese successiva alla proposizione del ricorso non interrompesse il giudizio di legittimità, quindi ha esaminato i motivi. Ha giudicato infondato il primo motivo, affermando che le sentenze del TAR richiamate non avevano riconosciuto in modo definitivo un diritto al rimborso delle migliorie, ma avevano soltanto affrontato la legittimità dei provvedimenti amministrativi e, incidentalmente, l'interpretazione della rinuncia alla luce del rapporto concessorio; inoltre la successiva pronuncia del Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza del TAR del 2014. Ha ritenuto corretto il ragionamento della corte d'appello secondo cui la rinuncia della cooperativa alle pretese sulle migliorie non era condizionata al rinnovo e, comunque, il disciplinare prevedeva solo una possibilità discrezionale di scomputo dei canoni, non un diritto automatico all'indennizzo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme di merito, che preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
consente la riunione dei procedimenti iscritti separatamente quando afferenti alla medesima impugnazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è stato invocato per la dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al mancato rilievo del giudicato esterno.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
la censura per omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme di merito.
la doppia conforme tra primo e secondo grado preclude il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
richiamato nei precedenti di merito; la pretesa indennitaria è stata discussa anche sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento, ma la Cassazione ha confermato il diniego della domanda nel caso concreto.
art. 10 del contratto di concessione
"qualora dovessero essere realizzate strutture migliorative, al concessionario potrà essere riconosciuto lo scomputo dei canoni concessori previa valutazione dei costi di costruzione"
prevede una mera facoltà discrezionale dell'ente di riconoscere uno scomputo dei canoni, non un obbligo di indennizzo automatico.
Massime di principio
- Le pronunce del giudice amministrativo rese tra le stesse parti non integrano giudicato esterno sulla spettanza di un credito indennitario quando l'oggetto del giudizio amministrativo sia la legittimità dei provvedimenti amministrativi e l'interpretazione delle clausole contrattuali sia svolta solo incidentalmente e in funzione della decisione su tali atti.
- La rinuncia contrattuale alle pretese economiche per migliorie può essere ritenuta valida ed efficace se, interpretata secondo il contesto del rapporto, non risulta condizionata in modo espresso a un evento futuro; il fatto che il rapporto sia poi proseguito può rafforzare la conclusione circa la non operatività della pretesa indennitaria.
- Quando il testo contrattuale prevede che al concessionario "potrà" essere riconosciuto lo scomputo dei canoni previa valutazione dei costi, la clausola attribuisce all'amministrazione una facoltà discrezionale e non un diritto soggettivo dell'altra parte al rimborso o all'indennizzo.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi non è proponibile in cassazione quando ricorre la doppia conforme di merito, salvo specifiche divergenze non ricorrenti nel caso esaminato.
- In presenza di due decisioni di merito fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, anche l'aggiunta di argomenti ulteriori in appello non esclude la configurabilità della doppia conforme e la conseguente preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
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