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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07638/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo, emesso per il mancato pagamento di cartelle esattoriali per complessivi euro 38.769,86. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto nulle due notifiche di cartelle, perché consegnate a persona diversa dal destinatario senza invio della raccomandata informativa, e valida una terza cartella notificata per posta. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 139 c.p.c., sostenendo che la seconda raccomandata informativa non sarebbe necessaria quando la consegna avviene a persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda; 2) omesso esame della matrice della relata di notifica, dalla quale risultavano le qualità di convivente e moglie delle persone che avevano ricevuto gli atti; 3) omesso esame della documentazione prodotta, da cui risultava la spedizione delle raccomandate informative per due cartelle, e in particolare del prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite, recante il numero della cartella cui ciascuna si riferiva. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, confermando il principio per cui, in materia di notificazione di cartelle esattoriali effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, la raccomandata informativa è necessaria anche quando la consegna avvenga a persona di famiglia. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo: per una cartella ha ritenuto che la mera produzione dell'avviso di avvenuta notifica non provasse l'effettiva spedizione della raccomandata informativa; per l'altra ha ritenuto decisivo e trascurato dalla CTR il prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite, dal quale risultava il riferimento alla cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali sulla notificazione; la Corte ha esaminato la censura come relativa alla regola di perfezionamento della notifica

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza di valutazione delle prove

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato come disciplina generale della notificazione presso la residenza/domicilio con consegna a persona diversa dal destinatario

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    in materia tributaria richiede l'invio della raccomandata informativa anche se l'atto è consegnato a persona di famiglia quando la notifica è eseguita da messi comunali o speciali

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    il suo ultimo comma rinvia alla disciplina dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, rendendo applicabile la regola della raccomandata informativa

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    richiamato come norma vigente al tempo delle notifiche delle cartelle oggetto di causa

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per i depositi di memoria nella fase camerale

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    la notifica della cartella n. 097.2012.0207059175 è valida, in quanto effettuata per posta

    la notifica postale è stata ritenuta valida

  • Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053

    ha definito il perimetro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30821

    conferma che, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 d.P.R. 600/1973 richiede la raccomandata informativa anche in caso di consegna a persona di famiglia

  • Cass. Sez. 5, 03/02/2017, n. 2868

    richiamata per il medesimo principio sulla necessità della raccomandata informativa

  • Cass. Sez. 5, 22/06/2018, n. 16528

    se il destinatario contesta il contenuto del plico, grava su di lui la prova del fatto dedotto secondo il criterio di vicinanza della prova

Massime di principio

  • In materia di notificazione di cartelle esattoriali eseguita da messi notificatori ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, la raccomandata informativa costituisce adempimento necessario anche quando la consegna avvenga a persona di famiglia o comunque a soggetto diverso dal destinatario.
  • Il rinvio operato dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 alla disciplina dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 comporta l'applicazione della regola speciale tributaria sulla raccomandata informativa, prevalente rispetto alla disciplina generale dell'art. 139 c.p.c. quanto al perfezionamento della notifica.
  • Nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico trascurato, il dato documentale da cui risulta, la sua deduzione nel processo e la decisività; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle prove.
  • La mera produzione di un avviso di avvenuta notifica o di documentazione interna non equivale, di per sé, a prova dell'effettiva spedizione della raccomandata informativa, se non dimostra il concreto invio del plico.
  • Se il destinatario contesta il contenuto del plico notificato, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto indicato grava su di lui, secondo il criterio della vicinanza della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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