Cassazione Civile, Ordinanza n. 07635/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da lavori sulle facciate di un edificio condominiale: la società proprietaria di una unità immobiliare e i soci, destinatari di una richiesta di pagamento e di un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio, hanno chiesto l’accertamento negativo della debenza delle somme pretese per il contributo alle spese, sostenendo che le opere integrassero innovazione gravosa o voluttuaria e domandando anche la nullità o inesistenza delle delibere assembleari che avevano autorizzato l’intervento. In via subordinata hanno chiesto la rideterminazione del contributo e il risarcimento del danno per la cattiva esecuzione dei lavori. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel giudizio di legittimità il Condominio non ha svolto difese. La Corte di cassazione, senza esaminare i motivi, ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso perché i ricorrenti, pur dichiarando che la sentenza impugnata era stata notificata, non avevano depositato entro il termine di legge la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; il deposito tardivo eseguito successivamente non ha sanato il vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ritenendo mancante, nel termine per il deposito del ricorso, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica. Ha precisato che la successiva produzione tardiva non vale a eliminare l’improcedibilità e che non opera l’esenzione dall’onere di deposito quando, come nel caso concreto, il ricorso è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Non sono state liquidate spese, perché il condominio intimato non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
impone il deposito, nel termine per l’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione quando la sentenza sia stata notificata; la mancanza determina improcedibilità del ricorso
il tardivo deposito della copia notificata della sentenza non sana il vizio di improcedibilità già maturato per omesso deposito nel termine
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 6 § 1 CEDU
l’obbligo di depositare la relata di notificazione entro il termine di legge non è ritenuto dalla Corte EDU un ostacolo sproporzionato all’accesso al giudice
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. anche la copia notificata del provvedimento; la sola copia autentica priva di relata non basta.
- L’improcedibilità del ricorso per cassazione deriva ope legis dall’omesso deposito tempestivo della copia notificata della sentenza e non può essere sanata da un deposito successivo oltre il termine previsto.
- L’esenzione dall’onere di deposito della copia notificata opera solo quando il ricorso sia notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza; se tale intervallo è maggiore, l’onere permane.
- La dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza comporta un onere di autoresponsabilità processuale e non è emendabile in modo da evitare la sanzione dell’improcedibilità.
- Quando il ricorso viene dichiarato improcedibile e la controparte non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- In caso di improcedibilità dell’impugnazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
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