Cassazione Civile, Ordinanza n. 07639/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria agiva per ottenere dal condominio il rimborso di euro 15.421,78 spesi per il ripristino urgente di una tettoia in aggetto sulla terrazza di sua esclusiva proprietà, sostenendo che quel manufatto dovesse essere considerato copertura dell’edificio condominiale e quindi bene comune, con conseguente obbligo del condominio di sopportarne le spese di riparazione o ricostruzione. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, ritenendo che la tettoia fosse funzionale al solo godimento dell’appartamento della proprietaria e non avesse funzione di copertura comune. In Cassazione la ricorrente denunciava: 1) violazione dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la tettoia come opera a servizio esclusivo dell’immobile; 2) violazione dell’art. 1117 c.c., per avere escluso la presunzione di condominialità del manufatto; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c., per essere stata condannata alle spese del grado in favore del condominio appellato rimasto contumace.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito, attività preclusa in cassazione; ha ritenuto coerente la motivazione della Corte d’appello sull’accertamento che la tettoia fosse una superfetazione destinata al servizio esclusivo della terrazza della ricorrente, senza funzione di copertura o beneficio per l’edificio condominiale, e quindi non soggetta alla presunzione di comunione dell’art. 1117 c.c. La Corte ha invece accolto il terzo motivo, affermando che non possono essere liquidate spese processuali in favore del contumace vittorioso che non abbia svolto alcuna attività difensiva e non abbia quindi sopportato spese. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha eliminato tale condanna. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione presuntiva del manufatto; la Corte non ne accoglie la doglianza perché la censura mira a una diversa lettura delle prove e dei fatti.
l’elencazione dei beni comuni è ritenuta esemplificativa; la presunzione di condominialità opera solo per beni con oggettiva destinazione al servizio comune e non per quelli strutturalmente destinati al servizio esclusivo di una sola unità immobiliare.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione o falsa applicazione di legge, ma le prime due censure sono state giudicate inammissibili perché in realtà sollecitavano una nuova valutazione del fatto.
la condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia svolto attività processuale e abbia sostenuto spese; non è legittima la liquidazione in favore del contumace vittorioso che non abbia svolto difesa e non abbia sopportato spese.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per decidere nel merito, senza rinvio, eliminando la statuizione sulle spese in quanto non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia condominiale, la presunzione di comunione dell’art. 1117 c.c. riguarda anche i beni non espressamente elencati, purché abbiano una concreta e oggettiva destinazione al servizio comune; essa non opera invece per manufatti che, per caratteristiche strutturali e funzione, risultino destinati al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.
- La qualificazione di un manufatto come bene comune o bene esclusivo è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del compendio istruttorio.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste formale dell’errore di diritto, miri in realtà a contestare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che non abbia svolto attività difensiva e non abbia quindi sostenuto spese processuali da rifondere.
- Se la decisione impugnata contiene solo un errore sulla liquidazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può correggere la statuizione decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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