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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02305/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 emesso da un Comune nei confronti della proprietaria di alcuni terreni destinati ad attività di cava ed estrattive. In primo grado il ricorso della contribuente è stato rigettato; in appello la CTR ha accolto parzialmente, escludendo l'imposta solo per una porzione di terreno classificata dal PRG come zona agricola (E2), mentre ha confermato l'assoggettamento a IMU delle aree in zone D7 ed E1-D7, ritenute edificabili o comunque aventi potenzialità edificatoria. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e dell'accertamento tributario, sostenendo che l'atto fosse carente perché non avrebbe indicato le ragioni del mancato riconoscimento di esenzioni; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla contraddittorietà della decisione di primo grado e, in via sostanziale, sulla pretesa necessità di applicare una procedura specifica per fabbricati non dichiarati; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni, assumendo che il Comune non avesse comunicato l'intervenuta edificabilità del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'avviso era adeguatamente motivato perché conteneva gli elementi essenziali della pretesa e allegava schede catastali con riferimenti, valore venale, aliquota e imposta dovuta; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che non vi era reale omessa pronuncia e che, comunque, la censura ruotava attorno a una fattispecie diversa da quella in esame; ha ritenuto il terzo motivo infondato, rilevando che l'eventuale omissione di pronuncia sulle sanzioni non imponeva rinvio perché la relativa domanda sarebbe comunque stata respinta, essendo l'edificabilità desumibile dal PRG e irrilevante, in difetto di specifica sanzione e di pregiudizio difensivo, la mancata comunicazione comunale ex art. 31, comma 20, L. 289/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Comune non si è difeso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente sulla motivazione degli atti tributari; la Corte lo considera nel quadro delle norme sulla motivazione, ma ritiene sufficiente la motivazione dell'avviso in concreto.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente sulla motivazione degli accertamenti; la Corte non ravvisa violazione poiché l'atto consentiva di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che per l'ICI/IMU la base imponibile delle aree edificabili va determinata secondo il valore venale, avendo riguardo alla qualificazione urbanistica.

  • art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. 504/1992

    la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica presupposti di fatto e ragioni giuridiche, senza dover esporre tutte le possibili esenzioni astrattamente applicabili.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude la cassazione quando la pretesa omessa era comunque infondata o decidibile nel merito senza ulteriori accertamenti.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; non è ravvisata nullità della decisione impugnata.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato ai fini della validità della motivazione della sentenza; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione utilizzata per incardinare i motivi; la Corte respinge/inammissibilizza le censure.

  • art. 31, comma 20, L. 289/2002

    la mancata comunicazione dell'attribuzione della natura edificabile non è di per sé causa di invalidità dell'accertamento, se non è specificamente sanzionata e non risulta pregiudicata la difesa del contribuente.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 203/2005

    richiamato quale interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 504/1992: l'edificabilità discende dalla qualificazione nel PRG adottato dal Comune.

  • art. 36, comma 2, D.L. 223/2006

    richiamato con la stessa funzione interpretativa autentica: l'area è edificabile in base al PRG, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi.

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 504/1992

    l'edificabilità ai fini ICI/IMU si desume dalla qualificazione urbanistica attribuita dal PRG adottato dal Comune.

  • art. 59, comma 1, lett. f), D.Lgs. 446/1997

    richiamato nel passaggio sulla variazione del prelievo per la natura periodica del tributo e sul possibile rimborso per anni pregressi solo se riconosciuto dal Comune.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato come base del raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di avvisi di accertamento ICI/IMU, la motivazione è sufficiente quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, senza che l'ente debba confutare in anticipo ogni possibile esenzione astrattamente invocabile.
  • L'onere di allegare e provare l'esistenza di una causa di esclusione o esenzione dall'imposta grava sul contribuente.
  • Ai fini dell'assoggettamento a ICI/IMU delle aree fabbricabili, l'edificabilità va desunta dalla qualificazione attribuita dal PRG adottato dal Comune, senza necessità dell'approvazione regionale o di strumenti urbanistici attuativi.
  • La mancata comunicazione comunale dell'attribuzione della natura edificabile non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento se non risulta specificamente sanzionata e se non ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa del contribuente.
  • In sede di legittimità, la nullità per omessa pronuncia non comporta cassazione con rinvio quando la domanda omessa sarebbe comunque infondata o decidibile nel merito senza ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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