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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02216/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento TARI per l'anno 2015 riferito a una concessione demaniale avente ad oggetto un pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni nello specchio d'acqua antistante la banchina del porto. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società contribuente, ritenendo, tra l'altro, che il regolamento comunale TARI includesse tra le superfici/tipologie tassabili anche gli "specchi d'acqua in concessione con punti di ormeggio - approdi" e che la relativa delibera regolamentare non fosse stata impugnata davanti al giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice tributario avrebbe dovuto poter disapplicare incidenter tantum il regolamento comunale/atto generale presupposto dell'imposizione, senza esigere una previa impugnazione davanti al giudice amministrativo; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una diversa annualità (TARI 2014) relativa al medesimo pontile, in cui era stata rideterminata l'imposta con disapplicazione della tariffa ritenuta eccessiva e con applicazione di una riduzione collegata alla stagionalità dell'attività.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che il giudice tributario, investito della contestazione dell'avviso di accertamento, può e deve disapplicare incidentalmente il regolamento o atto generale presupposto se lo ritiene illegittimo, anche d'ufficio, purché l'illegittimità sia dedotta rispetto all'atto impositivo impugnato. Non è invece corretto ritenere preclusa la disapplicazione solo perché l'atto regolamentare non sia stato impugnato davanti al giudice amministrativo. La sentenza di appello è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio sulla disapplicazione incidentale dell'atto regolamentare; al giudice del rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    «Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente»

    Attribuisce al giudice tributario il potere-dovere di disapplicare incidenter tantum gli atti amministrativi generali illegittimi rilevanti ai fini della decisione, senza necessità che l'atto sia stato previamente impugnato in sede amministrativa, salvo il limite del giudicato amministrativo diretto di legittimità.

  • art. 5, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E

    È richiamato quale espressione del principio generale secondo cui gli atti amministrativi presupposti dell'imposizione possono essere applicati in giudizio solo se e in quanto legittimi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per censurare la violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso.

  • art. 324 c.p.c.

    È invocato per la censura relativa alla mancata considerazione del giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    È invocato per la censura relativa all'autorità del giudicato esterno.

  • art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata da remoto.

  • art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamato solo per la proroga del regime di trattazione da remoto.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato per l'indicazione della nuova denominazione dell'organo di rinvio, oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • Il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare incidentalmente il regolamento o l'atto amministrativo generale presupposto dell'imposizione quando ritenga che esso sia illegittimo e tale questione sia rilevante ai fini della decisione sull'atto impugnato.
  • La disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo presupposto non è preclusa dalla sola mancata impugnazione dell'atto davanti al giudice amministrativo; il limite opera soltanto quando sulla legittimità dell'atto si sia formato un giudicato amministrativo diretto tra le stesse parti.
  • Per ottenere la disapplicazione incidentale non basta contestare in modo generico la scelta regolamentare dell'ente: occorre dedurre vizi di legittimità dell'atto amministrativo, quali incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere.
  • L'omessa considerazione da parte del giudice di merito del potere di disapplicazione ex art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 integra violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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