Cassazione Civile, Ordinanza n. 02214/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza della CTR per vizio di motivazione apparente e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso parziale pagamento della TARSU relativa all'anno 2012, riferita a una porzione di complesso immobiliare in Bologna adibita a pastificio e inserita in un affitto di ramo d'azienda. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che l'attività di pastificazione era cessata e che gli immobili non dovevano essere tassati con la tariffa applicata dal Comune. La Commissione tributaria provinciale aveva dato ragione alla contribuente, ma in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, perché la CTR avrebbe affermato la prosecuzione della molitura da parte della contribuente senza considerare che tale attività era svolta, in realtà, da altro soggetto nel ramo d'azienda rimasto nella sua disponibilità; 2) ancora nullità per motivazione apparente quanto alla conseguenza tariffaria della residua molitura; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extra-petizione, poiché la qualificazione tariffaria come magazzini sarebbe stata introdotta solo in appello; 4) violazione dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993 e del regolamento comunale TARSU, perché gli immobili non potevano essere assoggettati alla tariffa dei magazzini, mentre l'atto impositivo aveva applicato quella degli stabilimenti industriali. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri, perché la motivazione della CTR era apparente e non consentiva di comprendere il percorso logico seguito: la sentenza impugnata aveva richiamato in modo insufficiente e frainteso una comunicazione della società, senza considerare la distinzione tra le attività e i soggetti che le esercitavano nei diversi porzioni del complesso immobiliare.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamato insieme all'art. 36 per censurare la nullità della sentenza e l'apparente motivazione del giudice tributario di appello.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile la ratio decidendi; la sua carenza o apparenza determina nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e per extra-petizione.
Richiamato per denunciare la pretesa pronuncia extra-petita della CTR sulla qualificazione tariffaria dell'immobile.
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Norma sostanziale invocata nel quarto motivo per contestare l'assoggettamento degli immobili alla tariffa TARSU applicata dal giudice di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; se non consente il controllo sul ragionamento decisorio è meramente apparente.
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022 n. 130
Richiamato solo per l'individuazione dell'organo di rinvio, divenuto Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Richiamato per la trattazione camerale da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, non solo quando manchi del tutto, ma anche quando sia solo formalmente presente e tuttavia costruita in modo da non consentire il controllo sul ragionamento decisorio.
- La motivazione della sentenza tributaria deve esporre in modo coerente e completo le ragioni della decisione; il mero richiamo a un documento o a una comunicazione di parte non basta se non chiarisce il percorso logico seguito dal giudice.
- Quando il giudice di merito fraintende il contenuto decisivo di un documento o omette di considerare circostanze fattuali rilevanti emergenti dagli atti, la decisione può incorrere nel vizio di motivazione apparente.
- L'accoglimento del primo motivo, quando assorbe gli altri, comporta cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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