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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02211/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, opposto dal comune, all'istanza di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 da un ente territoriale per la casa, che sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili destinati all'edilizia sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, come richiamato dalla disciplina IMU applicabile all'epoca. L'ente aveva impugnato il diniego innanzi al giudice tributario, deducendo che gli immobili erano regolarmente assegnati in funzione delle finalità istituzionali e che non si svolgeva in essi attività produttiva di reddito. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo non decisiva la valenza assistenziale dell'uso degli immobili e richiamando il divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme esonerative. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) nullità della sentenza per carenza di esposizione dei fatti rilevanti e difetto di forma, con violazione delle norme sul contenuto della sentenza; (2) violazione della disciplina sull'esenzione IMU per avere la CTR negato l'esenzione per il solo fatto del mancato utilizzo diretto da parte dell'ente, nonostante l'assegnazione degli alloggi per le finalità istituzionali; (3) violazione della medesima disciplina e dei principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva, perché la CTR avrebbe ritenuto incompatibile l'esenzione con la sola detrazione d'imposta prevista dalla normativa IMU; (4) violazione della disciplina sopravvenuta del d.l. n. 102 del 2013 e dello Statuto del contribuente, per avere la CTR applicato retroattivamente la normativa successiva al periodo d'imposta 2012. Prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato al comune intimato, in ragione dell'evoluzione sfavorevole della giurisprudenza di legittimità sulla materia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e preceduta dalla necessaria autorizzazione dell'ente ricorrente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il procedimento. Non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della previsione e la sua operatività solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato quale base normativa dell'esenzione invocata per gli immobili destinati all'edilizia sociale; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua portata, perché il ricorso è stato rinunciato

  • art. 59, d.lgs. n. 446 del 1997

    norma richiamata dalla ricorrente nel sistema delle esenzioni/agevolazioni IMU

  • artt. 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011

    norme richiamate dalla ricorrente sulla disciplina dell'IMU

  • art. 13, d.l. n. 201 del 2011, conv. con mod. in L. n. 214 del 2011

    richiamato per la disciplina IMU applicabile e per la previsione della sola detrazione di imposta contestata dalla ricorrente

  • art. 91-bis, d.l. n. 1 del 2012, conv. con mod. in L. n. 27 del 2012

    norma richiamata nella ricostruzione del regime dell'esenzione IMU

  • d.m. Economia e Finanze n. 200 del 2012

    richiamato quale fonte attuativa della disciplina sull'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    invocato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    invocato come parametro del motivo di nullità della sentenza

  • artt. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4), d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per dedurre il difetto di motivazione/esposizione dei fatti della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla struttura/formazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del vizio motivazionale/di forma

  • art. 3 Cost.

    invocato per dedurre un contrasto della disciplina IMU con il principio di eguaglianza

  • art. 53 Cost.

    invocato per dedurre un contrasto della disciplina IMU con il principio di capacità contributiva

  • d.l. n. 102 del 2013, conv. con mod. in L. n. 124 del 2013

    richiamato nel quarto motivo per contestare l'applicazione retroattiva della disciplina successiva all'anno d'imposta 2012

  • art. 1 L. n. 212 del 2000

    richiamato insieme all'art. 3 dello Statuto del contribuente contro l'applicazione retroattiva di norme tributarie

  • art. 3 L. n. 212 del 2000

    richiamato insieme all'art. 1 dello Statuto del contribuente contro l'applicazione retroattiva di norme tributarie

  • art. 390 c.p.c., comma 2

    la Corte lo richiama per affermare la ritualità della rinuncia proposta prima dell'adunanza camerale

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e ritualmente notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di rinuncia rituale, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l'estinzione del procedimento.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente ha natura eccezionale e non è applicabile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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