Cassazione Civile, Ordinanza n. 02211/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, opposto dal comune, all'istanza di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 da un ente territoriale per la casa, che sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili destinati all'edilizia sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, come richiamato dalla disciplina IMU applicabile all'epoca. L'ente aveva impugnato il diniego innanzi al giudice tributario, deducendo che gli immobili erano regolarmente assegnati in funzione delle finalità istituzionali e che non si svolgeva in essi attività produttiva di reddito. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo non decisiva la valenza assistenziale dell'uso degli immobili e richiamando il divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme esonerative. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) nullità della sentenza per carenza di esposizione dei fatti rilevanti e difetto di forma, con violazione delle norme sul contenuto della sentenza; (2) violazione della disciplina sull'esenzione IMU per avere la CTR negato l'esenzione per il solo fatto del mancato utilizzo diretto da parte dell'ente, nonostante l'assegnazione degli alloggi per le finalità istituzionali; (3) violazione della medesima disciplina e dei principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva, perché la CTR avrebbe ritenuto incompatibile l'esenzione con la sola detrazione d'imposta prevista dalla normativa IMU; (4) violazione della disciplina sopravvenuta del d.l. n. 102 del 2013 e dello Statuto del contribuente, per avere la CTR applicato retroattivamente la normativa successiva al periodo d'imposta 2012. Prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato al comune intimato, in ragione dell'evoluzione sfavorevole della giurisprudenza di legittimità sulla materia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e preceduta dalla necessaria autorizzazione dell'ente ricorrente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il procedimento. Non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della previsione e la sua operatività solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato quale base normativa dell'esenzione invocata per gli immobili destinati all'edilizia sociale; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua portata, perché il ricorso è stato rinunciato
art. 59, d.lgs. n. 446 del 1997
norma richiamata dalla ricorrente nel sistema delle esenzioni/agevolazioni IMU
artt. 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011
norme richiamate dalla ricorrente sulla disciplina dell'IMU
art. 13, d.l. n. 201 del 2011, conv. con mod. in L. n. 214 del 2011
richiamato per la disciplina IMU applicabile e per la previsione della sola detrazione di imposta contestata dalla ricorrente
art. 91-bis, d.l. n. 1 del 2012, conv. con mod. in L. n. 27 del 2012
norma richiamata nella ricostruzione del regime dell'esenzione IMU
d.m. Economia e Finanze n. 200 del 2012
richiamato quale fonte attuativa della disciplina sull'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
invocato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
invocato come parametro del motivo di nullità della sentenza
artt. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4), d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati per dedurre il difetto di motivazione/esposizione dei fatti della sentenza tributaria
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla struttura/formazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del vizio motivazionale/di forma
art. 3 Cost.
invocato per dedurre un contrasto della disciplina IMU con il principio di eguaglianza
art. 53 Cost.
invocato per dedurre un contrasto della disciplina IMU con il principio di capacità contributiva
d.l. n. 102 del 2013, conv. con mod. in L. n. 124 del 2013
richiamato nel quarto motivo per contestare l'applicazione retroattiva della disciplina successiva all'anno d'imposta 2012
art. 1 L. n. 212 del 2000
richiamato insieme all'art. 3 dello Statuto del contribuente contro l'applicazione retroattiva di norme tributarie
art. 3 L. n. 212 del 2000
richiamato insieme all'art. 1 dello Statuto del contribuente contro l'applicazione retroattiva di norme tributarie
art. 390 c.p.c., comma 2
la Corte lo richiama per affermare la ritualità della rinuncia proposta prima dell'adunanza camerale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e ritualmente notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia rituale, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l'estinzione del procedimento.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente ha natura eccezionale e non è applicabile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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