Cassazione Civile, Ordinanza n. 02215/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un comune ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento dell'appello di un'agenzia territoriale per la casa, riconoscendole il diritto all'esenzione IMU per l'anno 2012 su immobili destinati a finalità di recettività sociale e assegnati a famiglie e soggetti bisognosi a canoni inferiori a quelli di mercato. In corso di causa, tuttavia, l'agenzia ha depositato rinuncia al rimborso dell'IMU versata per quell'anno, notificandola al comune, che ne ha preso atto. Il ricorso era affidato a due motivi, ma dal testo della pronuncia non emergono i contenuti specifici delle censure, perché la Corte definisce la causa per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per effetto della rinuncia al rimborso notificata dalla contribuente e accettata dall'ente impositore, è venuto meno l'interesse alla decisione sulla pretesa restitutoria; ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 546/1992. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando il consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla necessità dell'utilizzo diretto per l'esenzione ICI/IMU degli immobili detenuti dalle ATC.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sopravvenuta rinuncia alla pretesa di rimborso, notificata alla controparte e da questa presa d'atto, determina la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del procedimento.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Citato solo per la trattazione camerale non partecipata da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
Citato solo per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Legge Regione Piemonte 26 aprile 1993, n. 11
Richiamata come disciplina delle Agenzie Territoriali per la Casa, nel contesto dell'orientamento giurisprudenziale sull'esenzione ICI/IMU subordinata all'utilizzo diretto degli immobili.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda di rimborso tributario, se ritualmente comunicata e presa d'atto dalla controparte, può comportare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- Quando nel corso del processo viene meno l'interesse sostanziale alla decisione per effetto di una sopravvenienza che incide su petitum e causa petendi, il giudice deve dichiarare l'estinzione del procedimento.
- La sopravvenuta affermazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite per la presenza di giusti motivi.
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