Cassazione Civile, Ordinanza n. 02212/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due società poi riunite e una delle quali incorporata nell'altra, di avvisi di accertamento TARSU/TIA relativi alle annualità 2006 e 2007, emessi da un Comune. Le società contestavano in via principale che il tributo fosse dovuto e, in subordine, ne sostenevano la debenza in misura ridotta per la mancata o irregolare attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. In primo e secondo grado i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili perché notificati al Comune mediante posta privata. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione nel processo tributario, sostenendo che nel periodo ratione temporis la notifica a mezzo operatore postale privato fosse consentita; 2) violazione delle norme processuali e travisamento delle risultanze istruttorie, perché i ricorsi sarebbero comunque pervenuti al Comune entro 60 giorni dalla notifica degli avvisi, con specifico riferimento ad alcuni avvisi per i quali la ricezione risultava da avviso di ricevimento e protocollazione comunale; 3) erronea esclusione della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, poiché il Comune si era costituito in giudizio; 4) mancata rimessione in termini per errore incolpevole, motivo poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso introduttivo eseguita tramite operatore di posta privata prima del 10 settembre 2017 non fosse inesistente ma nulla, e che tale nullità fosse sanata dalla costituzione in giudizio del Comune. Tuttavia, una volta sanata la nullità, occorreva verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine di 60 giorni ex art. 21 d.lgs. 546/1992. La Corte ha rilevato che, per almeno due ricorsi, la ricezione da parte del Comune risultava da dati certi (protocollazione e attestazioni comunali) collocati entro il termine utile, sicché la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità senza compiere tale verifica è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 546/1992
disciplina la notificazione degli atti del processo tributario; la Corte lo richiama per affermare che, una volta sanata la nullità della notifica, occorre comunque verificare la tempestività del ricorso.
art. 4 d.lgs. n. 261/1999
nella formulazione ratione temporis richiamata dalla ricorrente, avrebbe consentito la notificazione tramite posta privata; la Corte afferma invece che la questione va letta alla luce del regime successivamente chiarito dalle Sezioni Unite.
L. n. 890/1982
è richiamata come disciplina delle notificazioni a mezzo posta, ai fini del confronto con la notifica eseguita tramite servizio privato.
L. n. 124/2017
l'abrogazione dell'art. 4 d.lgs. 261/1999 e l'entrata in vigore del nuovo regime non hanno efficacia retroattiva; prima del 10 settembre 2017 la notifica tramite posta privata era priva del relativo titolo abilitativo.
art. 156 c.p.c.
la costituzione del convenuto sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
art. 153 c.p.c.
norma invocata sulla rimessione in termini; il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
il termine per la proposizione del ricorso si collega alla spedizione nelle forme previste; la Corte esclude che la consegna a un operatore postale privato privo di poteri certificativi offra certezza legale della data di spedizione.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
fissa il termine di 60 giorni per impugnare gli avvisi; la sua osservanza deve essere verificata d'ufficio anche dopo la sanatoria della nullità della notifica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza/processo e alla rimessione in termini.
artt. 115, 116 e 132 c.p.c.
richiamati nel motivo relativo al travisamento della prova documentale e alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso introduttivo del giudizio tributario eseguita tramite operatore di posta privata privo di titolo abilitativo, nel regime anteriore al 10 settembre 2017, è nulla e non inesistente.
- La nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce in giudizio; la sanatoria, però, non esonera il giudice dal verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione.
- Ai fini del rispetto del termine di decadenza per proporre ricorso, non può attribuirsi certezza legale alla data di consegna dell'atto all'operatore di posta privata, mancando in capo a quest'ultimo poteri certificativi.
- La tempestività dell'impugnazione può essere accertata solo sulla base di una data certa di ricezione dell'atto da parte del destinatario o di altri documenti fidefacienti, idonei a collocare la proposizione del ricorso entro il termine di legge.
- Quando la notifica è sanata, il giudice deve comunque distinguere tra validità della notificazione e tempestività del ricorso, trattandosi di profili autonomi ai fini dell'ammissibilità.
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