Cassazione Civile, Ordinanza n. 02209/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale l'Ufficio aveva determinato induttivamente maggiori ricavi e aveva disconosciuto costi ritenuti non inerenti e non di competenza. In primo grado la CTP aveva ritenuto legittimo l'atto sotto il profilo formale e aveva confermato l'esclusione dei costi non provati quanto all'inerenza, ma aveva parzialmente accolto il ricorso rideterminando i ricavi da trasferimenti immobiliari sulla base di valori OMI ridotti. La CTR, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, aveva ulteriormente ridotto il valore unitario degli immobili compravenduti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nelle more ha presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie e sospensione del giudizio; successivamente ha depositato atto di rinuncia, dichiarando di avere definito la pretesa iscritta a ruolo e di non avere più interesse alla prosecuzione del processo. La rinuncia era univoca ma priva dei requisiti di cui all'art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio dichiarata dalla società ricorrente a seguito della definizione della pendenza creditoria. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, rilevando che la rinuncia era sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. 119/2018
richiamato per la richiesta di sospensione del giudizio in pendenza di definizione agevolata delle controversie tributarie.
indicata come legge di conversione del D.L. 119/2018.
la rinuncia al ricorso era stata ritenuta priva dei requisiti formali previsti da questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la rinuncia è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche quando la sopravvenienza derivi da una definizione della pretesa tributaria intervenuta nelle more del processo.
- La rinuncia al ricorso, se univocamente espressa dal ricorrente, può rilevare quale manifestazione della sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione, con conseguente arresto del giudizio.
- Quando la rinuncia o la definizione della controversia intervengono dopo la proposizione del ricorso, non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di estinzione o arresto del giudizio per iniziativa sopravvenuta della parte ricorrente, le spese possono essere compensate ove il giudice ravvisi ragioni di equità o la peculiarità della vicenda.
Come è indicizzato
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