Cassazione Civile, Ordinanza n. 00145/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando a imponibile circa 977.141 euro per IVA e imposte dirette, assumendo che gli acquisti di materiale di telefonia mobile fossero stati effettuati tramite società "cartiere" o interposte, formalmente cessionarie ma in realtà prive di reale struttura operativa e interposte tra il contribuente e i fornitori esteri intracomunitari. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia il giudice di primo grado sia la Commissione tributaria regionale avevano respinto le sue difese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione della disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, assumendo che i costi fossero effettivi e inerenti e che fosse stata erroneamente pretesa la prova del mancato esercizio dell'azione penale; 3) violazione delle norme sulla detrazione IVA e dell'art. 2697 c.c., lamentando che l'Ufficio non avesse provato la consapevolezza del contribuente circa l'alterità del soggetto emittente le fatture; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, perché la controparte si era difesa senza ministero dell'Avvocatura dello Stato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto solo parzialmente il secondo limitatamente ai costi dedotti ai fini delle imposte dirette, ha rigettato il terzo motivo sull'IVA e ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata solo nella parte relativa al recupero a imponibile dei costi ai fini delle imposte dirette, ritenendo erroneo il diniego di deducibilità fondato sulla mancata prova dell'assenza di azione penale e precisando che, nel caso concreto, non emergeva che i costi di acquisto della merce fossero stati direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo; ha invece confermato il rigetto delle censure relative alla detrazione dell'IVA, ritenendo corretta la valutazione della CTR circa la consapevolezza o quantomeno l'assenza di incolpevole ignoranza del contribuente in ordine alla natura fittizia delle società interposte. Il quarto motivo sulle spese è stato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente nel processo tributario
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
indicato come vizio di violazione di legge per i motivi secondo e terzo
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
indicato come vizio di nullità della sentenza per il primo motivo
richiamato per l'onere della prova in tema di detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti
richiamato in relazione al recupero dell'IVA indebitamente detratta
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
interpretato nel senso che consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo i limiti derivanti da effettività, inerenza e dalla diretta utilizzazione per il compimento di delitti non colposi, nonché il rilievo dell'esercizio dell'azione penale quale limite alla deduzione per i costi direttamente utilizzati per il reato
art. 8, comma 1 e comma 2, D.L. 16/2012
richiamato quale fonte dello ius superveniens che ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
art. 14 D.P.R. 537/1993
richiamato con riferimento alla disciplina previgente e alla sua sostituzione ad opera dello ius superveniens
la sentenza penale assolutoria con formula 'perché il fatto non costituisce reato' è stata ritenuta non idonea a spiegare effetti di giudicato nel giudizio tributario sulla fattispecie concreta
richiamato nella formulazione della norma fiscale come riferimento al decreto che dispone il giudizio
richiamato nella formulazione della norma fiscale in tema di non luogo a procedere
richiamato nella formulazione della norma fiscale come causa di estinzione del reato
richiamato nella formulazione della norma fiscale come ipotesi di non doversi procedere
richiamato dal quarto motivo in tema di condanna alle spese
richiamato dal quarto motivo in tema di spese nel processo tributario
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per definire il 'minimo costituzionale' della motivazione
citato come intervento normativo di modifica della disciplina dei costi derivanti da reati
citata come conversione del D.L. 16/2012
richiamato incidentalmente nella parte trascritta della norma fiscale sulle sanzioni
richiamato nella formulazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 per i principi di deducibilità dei costi
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nella formulazione della norma fiscale sui redditi
CGUE, causa C-439/04 e C-440/04
richiamata per il principio di neutralità dell'IVA e del diritto alla detrazione
CGUE, causa C-285/11
richiamata per il principio di neutralità dell'IVA e del diritto alla detrazione
CGUE, causa C-642/11
richiamata per il principio di neutralità dell'IVA e del diritto alla detrazione
CGUE, causa C-409/04
richiamata per il criterio della diligenza dell'operatore nelle frodi IVA
CGUE, causa C-512/21
richiamata per la ricostruzione dei precedenti in tema di operazioni fraudolente e detrazione IVA
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi posti a base del convincimento o non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito; è invece sufficiente la motivazione per relationem se il rinvio alla decisione di primo grado consente il controllo della ratio decidendi e della valutazione dei motivi di appello.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini della detrazione IVA l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in una frode; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per rimanere estraneo alla frode e di trovarsi in incolpevole ignoranza.
- La mera regolarità formale della documentazione contabile, così come la prova della consegna della merce o dell'effettivo pagamento, non è di per sé sufficiente a dimostrare la buona fede del contribuente nelle frodi IVA, potendo tali elementi essere compatibili con un'operazione fraudolenta.
- In tema di deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, la disciplina dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, come modificata dallo ius superveniens, consente in linea di principio la deduzione dei costi effettivi e inerenti, anche se connessi a operazioni fraudolente, salvo che si tratti di costi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo o ricorrano gli altri limiti legali di deducibilità.
- La non deducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo non opera automaticamente per il solo fatto dell'esistenza di un procedimento o di una vicenda penale: occorre verificare in concreto la diretta funzionalità del costo alla realizzazione del reato e la rilevanza della condotta nel giudizio tributario.
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