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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06762/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una docente in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha chiesto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, al fine di ottenere la stabilizzazione e l'assunzione a tempo indeterminato nel piano straordinario di immissione in ruolo. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che, pur essendo il diploma titolo abilitante, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento avesse definitivamente chiuso l'accesso ai nuovi inserimenti, salvo le categorie espressamente derogate dalla legge. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti undici motivi: violazione della legge n. 296/2006 e dei successivi decreti-legge che avrebbero limitato solo nuovi accessi non già i soggetti già abilitati; errata applicazione delle norme su prescrizione e decadenza; omessa pronuncia e motivazione apparente sulla domanda di risarcimento in forma specifica; violazione dell'art. 2058 c.c.; violazione del giudicato e delle norme europee; erronea interpretazione della domanda; violazione della normativa sul diploma magistrale e sul riconoscimento del titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello, ma con diversa motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Ha aderito all'orientamento già espresso da Cass. n. 3830/2021 e successive pronunce conformi, ritenendo che il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non costituisca titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006. Ha escluso che la clausola di salvaguardia della legge del 2006 potesse essere interpretata come apertura a nuovi inserimenti, ha negato efficacia erga omnes alla sentenza del Consiglio di Stato sul D.M. n. 235/2014 e ha ritenuto assorbite le ulteriori censure su tempestività, prescrizione, risarcimento in forma specifica e questioni eurounitarie. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, lett. c), L. 296/2006

    graduatorie ad esaurimento

    ha chiuso definitivamente l'accesso alle graduatorie, consentendo solo i soggetti già contemplati dalla clausola di salvaguardia e non nuovi inserimenti di diplomati magistrali non già inseriti.

  • art. 15, comma 7, d.P.R. 323/1998

    valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare

    riconosce il valore abilitante del diploma magistrale, ma ciò non basta, da solo, per fondare il diritto all'inserimento nelle GAE.

  • art. 197 d.lgs. 297/1994

    richiamato dalla Corte territoriale come parte del quadro normativo sul titolo abilitante.

  • D.M. 10 marzo 1997

    richiamato dalla Corte territoriale come parte del quadro normativo sul titolo abilitante.

  • art. 9, D.L. 70/2011

    conferma il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento e non consente nuovi inserimenti non previsti dalla disciplina primaria.

  • art. 14, D.L. 216/2011

    ribadisce la chiusura delle graduatorie ad esaurimento e non introduce una deroga utile al caso esaminato.

  • art. 2935 c.c.

    invocato per sostenere la perdurante azionabilità del diritto, ma ritenuto irrilevante alla luce dell'insussistenza del diritto sostanziale all'inserimento.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per la prescrizione ordinaria, ma assorbito dall'esclusione del diritto all'iscrizione.

  • art. 2964 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione/decadenza, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in forma specifica è stata comunque assorbita dal rigetto nel merito del diritto all'inserimento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per motivazione apparente, ma non accolto.

  • art. 111 Cost.

    invocato insieme al vizio di motivazione apparente, ma non determinante.

  • artt. 1223 e 2058 c.c.

    richiamati per il risarcimento in forma specifica, ma la Corte ha escluso il relativo presupposto sostanziale.

  • art. 63, d.lgs. 165/2001

    citato nel motivo sul risarcimento in forma specifica, senza esito favorevole.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia del giudicato; la Corte ha precisato che il giudicato non si forma sui meri passaggi motivazionali e non impedisce la diversa qualificazione giuridica.

  • art. 1 e art. 21-septies, L. 241/1990

    richiamati nel motivo sul preteso effetto erga omnes dell'annullamento amministrativo, ma esclusi come base per il diritto all'inserimento.

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo.

  • artt. 47 e 41 Carta dei diritti fondamentali UE

    invocati nel ricorso, ma non ritenuti idonei a sovvertire l'esito.

  • art. 2 e 5 d.lgs. 165/2001

    richiamati per sostenere la natura paritetica delle graduatorie, ma senza incidere sull'esito.

  • clausola 5 Accordo quadro direttiva 1999/70/CE

    non violata, perché le graduatorie di istituto/circolo sono strumento per supplenze temporanee e non fondano, nel caso, una pretesa all'inserimento in GAE.

  • artt. 3 e 4 direttiva 2005/36/CE

    non ostano alla disciplina interna dei requisiti di accesso all'impiego, in assenza di discriminazione fondata sulla cittadinanza.

  • art. 6, n. 2, TUE

    invocato in chiave eurounitaria, ma ritenuto non violato.

  • Regolamento CEE n. 1612/1968

    la Corte esclude che la disciplina interna integri un ostacolo discriminatorio alla libera circolazione dei lavoratori.

  • artt. 12 e 39 CE

    richiamati nel motivo eurounitario, senza accoglimento.

  • art. 4, D.L. 87/2018

    non consente di superare l'interpretazione secondo cui il diploma magistrale, pur abilitante, non basta per l'inserimento nelle GAE.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la conferma della decisione impugnata con diversa motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    comporta l'atto di verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione delle precedenti decisioni conformi.

Massime di principio

  • Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, pur avendo valore abilitante all'insegnamento, non è di per sé sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dalla legge n. 296/2006.
  • La clausola di salvaguardia contenuta nella disciplina del 2006 va interpretata in modo restrittivo: essa preserva gli inserimenti delle categorie espressamente indicate, ma non introduce una riapertura generalizzata delle graduatorie ad esaurimento a favore di soggetti non già inseriti.
  • L'annullamento del decreto ministeriale che aveva escluso l'inserimento dei diplomati magistrali non consente, di per sé, di ottenere davanti al giudice ordinario un autonomo accertamento del diritto sostanziale all'iscrizione, se tale diritto non trova fondamento nella disciplina primaria.
  • Le questioni di prescrizione, decadenza, risarcimento in forma specifica e risarcibilità del danno restano assorbite quando difetti, in radice, il diritto sostanziale fatto valere.
  • Il giudice di legittimità può confermare la decisione impugnata anche con motivazione diversa da quella adottata dal giudice di merito, purché il risultato sia conforme a diritto.
  • Le norme eurounitarie richiamate non impediscono agli Stati membri di fissare requisiti di accesso all'impiego pubblico, in assenza di discriminazioni fondate sulla cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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