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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00762/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in nome collettivo operante nel settore ottico e dei suoi soci, oltre che di uno dei soci quale titolare di una ditta individuale di affittacamere, per gli anni d'imposta 2008 e 2009. L'Ufficio contestava maggiori ricavi/redditi, anche sulla base di indagini bancarie su conti intestati al socio-titolare, ritenuti riferibili alla società. La C.T.P. aveva accolto i ricorsi riuniti; la C.T.R. aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Agenzia rilevando: mancata preventiva informativa sulle ragioni delle verifiche, difetto di dimostrazione della riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie, e mancanza di contraddittorio endoprocedimentale. In cassazione l'Agenzia deduceva tre violazioni di legge: (1) illegittimità dell'affermazione che l'autorizzazione alle indagini bancarie dovesse essere allegata o motivata e che la sua mancata produzione comportasse invalidità dell'accertamento; (2) erronea qualificazione delle movimentazioni bancarie come semplici presunzioni e erronea valutazione della prova contraria offerta dal contribuente; (3) erronea ritenuta necessità del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'utilizzo delle risultanze bancarie. Parallelamente, i soci avevano impugnato il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, sostenendo che l'Ufficio avesse negato l'accesso alla procedura non per difetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, ma per la pendenza di un procedimento penale non definitivo; il motivo è stato ritenuto fondato perché la pendenza del procedimento penale non rende indeterminabili gli importi dovuti e non può fondare il diniego della definizione agevolata.

La decisione

Sul ricorso relativo al diniego di definizione agevolata, la Corte ha accolto il ricorso dei soci e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nei rapporti tra questi e l'Agenzia delle Entrate, perché la lite era definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 e il diniego dell'Ufficio era illegittimo poiché fondato sulla sola pendenza di un procedimento penale non definitivo. Quanto al ricorso principale dell'Agenzia contro la sentenza della C.T.R., la Corte ha accolto tutti e tre i motivi: ha escluso che l'autorizzazione alle indagini bancarie dovesse essere motivata o allegata come atto impositivo; ha ribadito che le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa, superabile solo con prova analitica e specifica del contribuente; ha affermato che il mancato contraddittorio endoprocedimentale non determina, di per sé, invalidità dell'accertamento fondato su indagini bancarie. Per la posizione della società, il ricorso dell'Agenzia è stato accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata per carenza di legittimazione attiva.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    comma 3; comma 6; comma 12; comma 13

    consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti anche in Cassazione; il diniego non può essere fondato sulla sola pendenza di un procedimento penale non definitivo; la definizione si perfeziona con domanda tempestiva e pagamento dovuto; la lite definita comporta cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per determinare il valore della controversia ai fini della definizione agevolata, coincidente con l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, ovvero con la somma delle sanzioni se la controversia riguarda solo queste.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    disciplina l'acquisizione e l'utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie in materia di accertamento delle imposte.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    disciplina le indagini bancarie anche ai fini IVA.

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo dell'Agenzia in combinato con gli artt. 32 e 33 d.P.R. 600/1973 per contestare l'illegittimità affermata dalla C.T.R.

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo dell'Agenzia come norma del sistema delle indagini e dei poteri istruttori dell'Ufficio.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    la Corte ribadisce che, in tema di accertamento fondato su movimenti bancari, il contraddittorio endoprocedimentale non è condizione di legittimità dell'atto; l'invito a chiarire è facoltà e non obbligo dell'Ufficio.

  • art. 12, comma 2, L. n. 212 del 2000

    richiamato nel primo motivo dell'Agenzia, ma la Corte ne esclude la violazione in quanto l'autorizzazione alle indagini bancarie non richiede motivazione analoga a quella degli atti impositivi.

  • art. 3, comma 1, L. n. 241 del 1990

    invocato per ribadire che l'obbligo di motivazione riguarda i provvedimenti amministrativi, non gli atti meramente preparatori come l'autorizzazione alle indagini bancarie.

  • art. 21-octies L. n. 241 del 1990

    la mancanza dell'autorizzazione alle indagini bancarie è rilevante solo se si traduce in un concreto pregiudizio per il contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte afferma che, in presenza di presunzione legale relativa derivante dai movimenti bancari, il contribuente deve offrire prova contraria analitica per operazione.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte precisa che i movimenti bancari posti a base dell'accertamento non sono semplici presunzioni, ma presunzioni legali relative, non soggette ai requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 395, n. 6, c.p.c.

    in caso di successivo accertamento definitivo della falsità delle sentenze di merito per dolo del giudice, l'Amministrazione potrà chiedere la revocazione.

Massime di principio

  • Nel sistema della definizione agevolata delle liti tributarie, il diniego dell'Ufficio non può essere fondato sulla mera pendenza di un procedimento penale non definitivo relativo alle sentenze di merito: finché non intervenga un accertamento passato in giudicato della falsità degli atti decisori, gli importi dovuti restano determinabili sulla base delle decisioni esistenti.
  • Le risultanze delle indagini bancarie, ai fini dell'accertamento tributario, operano come presunzione legale relativa a favore dell'erario: non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici e possono essere superate dal contribuente soltanto con prova analitica e puntuale, operazione per operazione, della non riferibilità delle singole movimentazioni a operazioni imponibili.
  • L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa e preparatoria, non è un provvedimento impositivo e non necessita di autonoma motivazione da allegare all'atto di accertamento; la sua eventuale mancanza rileva solo se arreca un concreto pregiudizio difensivo al contribuente.
  • In materia di accertamento fondato su movimenti bancari, il previo contraddittorio endoprocedimentale non è un obbligo generale dell'Ufficio, ma una facoltà discrezionale: la sua omissione non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento.
  • Nelle società di persone, la definizione agevolata richiesta dal socio e quella richiesta dalla società non si estendono automaticamente l'una all'altra, perché gli avvisi di accertamento restano autonomi quanto a destinatari e imposte colpite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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