Cassazione Civile, Ordinanza n. 05451/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un medico di medicina generale convenzionata per il pagamento di emolumenti aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e dall'accordo integrativo regionale, che la ASL aveva sospeso o ridotto invocando provvedimenti regionali e commissariali di contenimento della spesa sanitaria e i vincoli derivanti dal piano di rientro. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione della ASL, ritenendo illegittima la riduzione unilaterale dei compensi. In cassazione la ASL ha proposto sette motivi: 1) violazione di norme statali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria e dei principi civilistici richiamati, per negare la natura autoritativa degli atti regionali e commissariali; 2) errata affermazione che la riduzione della spesa richiedesse la modifica consensuale dell'accordo integrativo regionale; 3) erronea interpretazione dei provvedimenti di contenimento della spesa, ritenuti subordinati alla riapertura dei tavoli di concertazione; 4) violazione dell'art. 1326 c.c., sostenendo che l'esecuzione di prestazioni facoltative dopo la modifica delle condizioni remunerative implicasse accettazione tacita delle nuove condizioni; 5) violazione dell'accordo collettivo nazionale, assumendo che le prestazioni fossero volontarie, liberamente rinunciabili e quindi remunerate solo in via incentivante; 6) violazione dell'art. 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001, per la pretesa inapplicabilità della disciplina contrattuale integrativa che generi costi non compatibili con i vincoli di bilancio; 7) violazione della l. 2248/1865 all. E, per avere la Corte d'appello disapplicato atti che la ASL considerava espressione di potere autoritativo e non meri antecedenti logici. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati, richiamando una serie di precedenti conformi.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il rapporto convenzionale tra ASL e medici di medicina generale, quanto agli aspetti economici, sia disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali i rapporti individuali devono conformarsi a pena di nullità. Ha escluso che i vincoli di contenimento della spesa sanitaria autorizzino la singola ASL a ridurre unilateralmente i compensi pattuiti in sede collettiva, affermando che le esigenze di rientro devono essere perseguite attraverso le procedure di negoziazione e nel rispetto delle rispettive competenze contrattuali. Ha inoltre escluso che la condotta della ASL potesse essere qualificata come esercizio di potere autoritativo o che trovassero applicazione gli artt. 4 e 5 dell'allegato E della l. 2248/1865, trattandosi di rapporto privatistico/paritetico. Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna della ASL alle spese, oltre alla dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, L. n. 311/2002
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'efficacia derogatoria degli atti di contenimento della spesa, ma la Corte esclude che valgano a consentire la riduzione unilaterale dei compensi convenzionali
art. 6 dell'Intesa Stato/Regione del 23.3.2005
invocato dalla ASL a sostegno del contenimento della spesa; non ritenuto idoneo a fondare una modifica unilaterale dei compensi
art. 1, commi 278 e 281, L. n. 266/2005
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei vincoli di spesa, ma non considerato fonte di un potere autoritativo di riduzione
art. 1, comma 796, lett. b), L. n. 296/2006
richiamato per il piano di rientro, ma ritenuto non idoneo a derogare la disciplina convenzionale
invocato come criterio interpretativo, ma la Corte privilegia la lettura sistematica che preserva il ruolo della contrattazione collettiva
artt. 1399, 1418, 1419 e 1374 c.c.
richiamati dalla ricorrente per sostenere la validità/efficacia delle modifiche e l'integrazione del contratto; la Corte esclude che possano legittimare la modifica unilaterale delle pattuizioni collettive
la Corte esclude che l'esecuzione di prestazioni facoltative dopo la riduzione unilaterale dei compensi integri accettazione tacita di nuove condizioni contrattuali
accordo collettivo nazionale del 23.3.2005
regola il rapporto convenzionale con i medici di medicina generale; le sue previsioni economiche vincolano i rapporti individuali
"le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti"
esclude che l'amministrazione possa sottrarsi unilateralmente agli obblighi assunti con la contrattazione collettiva; la nullità rilevante è quella genetica delle clausole integrative contrastanti con i vincoli normativi
art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per affermare che la nullità colpisce le clausole integrative in contrasto con il contratto nazionale o con i vincoli di programmazione, non già per consentire una riduzione unilaterale successiva
art. 40, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nella versione modificata dal d.lgs. n. 150/2009; conferma che il potere unilaterale è eccezionale e circoscritto
art. 40, commi 3 bis e 3 ter, d.lgs. n. 165/2001
indicano un potere unilaterale solo provvisorio e all'esito del mancato accordo, senza attribuire potestà autoritativa e solo nell'ambito di competenza della contrattazione
richiamato come base del principio di conformazione delle convenzioni agli accordi collettivi nazionali
richiamato per affermare che gli aspetti economici del rapporto convenzionale sono disciplinati dagli accordi collettivi, non da interventi unilaterali della singola ASL
artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865 all. E
escludono il sindacato disapplicativo nei confronti dell'atto contestato, perché l'atto di riduzione del compenso non è espressione di potestà autoritativa
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto
utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
richiamato in relazione al rinvio all'art. 40 d.lgs. 165/2001, ma senza effetti nel senso sostenuto dalla ricorrente
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale tra Servizio sanitario nazionale e medici di medicina generale, la disciplina economica è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa; il contratto individuale deve conformarvisi a pena di nullità delle clausole difformi.
- Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dai disavanzi non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione, dovendo gli obiettivi di contenimento essere perseguiti mediante gli strumenti e le procedure negoziali previste dall'ordinamento.
- Un atto con cui la ASL riduce unilateralmente il corrispettivo pattuito non ha natura autoritativa, ma si colloca su un piano paritetico e va trattato come inadempimento di un'obbligazione privatistica.
- L'esecuzione di prestazioni facoltative o aggiuntive non vale, da sola, ad accettare una modifica unilaterale delle condizioni remunerative quando tali condizioni sono già fissate dalla contrattazione collettiva competente.
- L'art. 40 d.lgs. 165/2001 non consente un generale potere unilaterale di rimodulazione dei compensi contrattuali: la nullità rilevante è quella genetica delle clausole incompatibili con i vincoli normativi, mentre il potere unilaterale è eccezionale, provvisorio e comunque confinato alla sfera di competenza della contrattazione interessata.
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