Cassazione Civile, Ordinanza n. 30107/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005 per IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni, fondati sulla mancata risposta a un questionario, su un accertamento induttivo e sulla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti riguardanti fatture emesse da una ditta individuale poi ritenuta evasore totale. In primo grado la società otteneva accoglimento; in appello, invece, la CTR accoglieva il gravame dell’Ufficio ritenendo: infondata l’eccezione di nullità degli avvisi per mancata previa redazione di un processo verbale, trattandosi di accertamento a tavolino; provata, quantomeno per presunzioni, l’oggettiva inesistenza delle operazioni sulla base di plurimi indizi (assenza di personale e di competenze del fornitore, mancanza di informazioni sulla sede, carenza di documentazione sulle prestazioni, prelievi immediatamente successivi ai pagamenti, letti come possibili retrocessioni), con conseguente spostamento sul contribuente dell’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dello Statuto del contribuente, degli artt. 24 e 97 Cost. e della normativa del 1929, sostenendo che l’assenza di un processo verbale conclusivo avrebbe impedito il contraddittorio endoprocedimentale e la possibilità di difendersi, soprattutto in relazione all’IVA quale tributo armonizzato; con il secondo ha denunciato, cumulativamente, violazione di norme civilistiche e processuali sulle presunzioni e sulla prova, dell’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, insussistenza dei presupposti dell’accertamento integrativo e omesso esame di fatti decisivi, contestando la ricostruzione probatoria della CTR e il riparto dell’onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l’assunto della CTR secondo cui, in caso di accertamento a tavolino, non opera il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente come nelle verifiche svolte presso la sede del contribuente; per i tributi armonizzati il contribuente che invochi il mancato contraddittorio deve indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere, onere che nel ricorso non è stato assolto, anche per difetto di autosufficienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio e della fattispecie concreta; inoltre il motivo risultava promiscuo e confuso, con mescolanza non scindibile dei vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’impugnazione, con condanna della società alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il termine dilatorio e la correlata nullità operano nelle verifiche svolte presso i locali del contribuente; non si estendono automaticamente agli accertamenti a tavolino. Per i tributi armonizzati, il contribuente che invochi la violazione del contraddittorio deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta per mancata dimostrazione del concreto pregiudizio derivante dall’assenza del contraddittorio.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavasse una violazione autonoma rispetto alla disciplina del contraddittorio procedimentale.
art. 24 L. 4/1929
Richiamato dal ricorrente a fondamento della necessità del processo verbale, ma la Corte ha ribadito che non ogni accertamento deve concludersi con un verbale di contestazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
La deduzione cumulativa e promiscua di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale rende il motivo inammissibile quando non consenta di distinguere le singole censure.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente, cioè consentire alla Corte di comprendere dalla sola lettura del ricorso il contenuto delle censure e il tenore della decisione impugnata, senza necessità di ricercare gli atti.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione presuntiva del giudice di merito sulla fittizietà delle operazioni.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni se gravi, precise e concordanti.
Invocato dal ricorrente, ma senza censura idonea a scardinare la ricostruzione probatoria del giudice di merito.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ribadito che non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle prove.
art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Richiamato nel motivo sul presunto accertamento integrativo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile nel contesto del motivo promiscuo.
art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, conv. in L. 44/2012
Per le imposte sui redditi, i componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica nei limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione.
La deduzione dei costi richiede l’inerenza all’attività d’impresa e l’effettività del costo.
La detrazione IVA presuppone operazioni effettive e inerenti; non sorge per il solo pagamento dell’imposta indicata in fattura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di accertamento fiscale, il termine per il contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera nelle verifiche svolte presso i locali del contribuente, non negli accertamenti cd. a tavolino, salvo che il contribuente, per i tributi armonizzati, indichi concretamente quali difese avrebbe potuto far valere.
- Quando il contribuente deduce la lesione del diritto al contraddittorio in un accertamento IVA, non basta un’affermazione generica di possibile difesa: occorre indicare specificamente le questioni, i fatti e gli elementi probatori che sarebbero stati introdotti nel contraddittorio preventivo.
- L’oggettiva inesistenza delle operazioni può essere provata dall’Amministrazione anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l’effettività delle operazioni contestate.
- La mera regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei mezzi di pagamento non è sufficiente a dimostrare l’effettività di operazioni contestate come fittizie.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: l’errore denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l’interpretazione della norma, non la ricostruzione della fattispecie concreta.
- È inammissibile il motivo di ricorso che mescoli in modo indiscriminato plurimi vizi di impugnazione senza consentire di individuare con chiarezza la singola censura e il relativo parametro normativo.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli elementi fattuali e documentali decisivi devono essere riprodotti nel ricorso in misura idonea a consentire il controllo di legittimità senza necessità di ricercare autonomamente gli atti di causa.
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