Cassazione Civile, Sentenza n. 3269/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificata il 3/11/2006 relativa agli anni 1991-1992 per vizi di notifica (relata mancante sulla copia, modello cartella anteriore alle modifiche del 2007, omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento, mancanza di sottoscrizione) e per decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo e per la notifica in base alle norme di moratoria e rateizzazione previste per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 (art. 138 l. 388/2000 e successive modifiche) nonché per l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al d.l. 106/2005 conv. l. 156/2005 (art. 1, comma 5-bis e art. 5-ter). Ha inoltre dedotto prescrizione e nullità della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi ai vizi formali della cartella (primo, secondo e terzo motivo), ritenendo che la mancanza della relata sulla copia costituisce mera irregolarità sanabile ex art. 156 c.p.c., che la cartella emessa prima del 25/3/2007 non era soggetta all'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento introdotto successivamente e che l'assenza di sottoscrizione non comporta invalidità. Tuttavia ha accolto i motivi relativi alla decadenza dei termini di iscrizione a ruolo e di notifica (quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo), concludendo che le disposizioni di moratoria dell'art. 138 l. 388/2000 non prorogano il termine decadenziale per l'azione impositiva dell'Amministrazione se il contribuente non ha chiesto la rateizzazione; ha inoltre richiamato l'applicazione transitoria e retroattiva delle norme del d.l. 106/2005 conv. l. 156/2005 in tema di termini decadenziali per le cartelle relative a dichiarazioni presentate entro il 31/12/2001. Per questi motivi la sentenza di merito è cassata e, decidendo nel merito, la Corte accoglie il ricorso originario della contribuente, condannando l'Agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. in solido alle spese di legittimità (liquidate) e dichiarando compensate le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
La mancata trascrizione della relata nella copia consegnata al destinatario è, in genere, una irregolarità e non causa di inesistenza della notificazione, salvo contestazioni sull'esecuzione della notifica o difformità tra originali e copie
L'istituto della sanatoria per il raggiungimento dello scopo si applica anche agli atti tributari (ivi inclusi avvisi e cartelle) e può sanare vizi di notifica quando il difetto non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente
Rilevato nella prospettazione della parte come norma processuale; la Corte ha trattato le questioni di notificazione alla luce delle norme processuali applicabili
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
La dedotta violazione (mancata indicazione del responsabile del procedimento) non è sussistente per cartelle emesse anteriormente all'entrata in vigore della disposizione che ha previsto espressamente l'indicazione a pena di nullità (norme successive del 2007/2008)
La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; l'assenza di sottoscrizione dell'esattore non invalida la cartella se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata quale riferimento alla liquidazione/accertamento che dà luogo a cartelle; usata nel ricorso e nella difesa per individuare termini e tipologie di atti impugnati
art. 138 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (commi 1-3)
i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ... possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto ... entro il 15 dicembre 2002. Le somme dovute ... possono essere versate fino ad un massimo di 12 rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. Le somme dovute ... e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
La Corte chiarisce che il termine di cui al comma 3 (procedura di recupero dopo regolarizzazione/rateazione) opera come termine decadenziale esclusivamente con riguardo ai contribuenti che hanno chiesto la rateizzazione. Non estende, per ciò solo, il termine decadenziale dell'Amministrazione per l'esercizio dell'azione impositiva quando il contribuente non ha optato per la rateazione
art. 52, comma 24, lett. a) legge 23 dicembre 2001, n. 448 (modifiche all'art. 138)
Norma che ha alterato la disciplina della rateizzazione prevista dall'art. 138; la Corte la ricompone nel quadro secondo cui la proroga dei termini riguarda i soli contribuenti che si avvalgono della rateazione
Ha modificato il modello della cartella a decorrere dal 25/3/2007; pertanto cartelle emesse anteriormente seguono il modello previgente e non sono soggette alle novità introdotte successivamente
d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. l. 31 luglio 2005, n. 156 (art. 1, comma 5-bis e art. 5-ter)
Disposizioni transitorie che hanno fissato termini decadenziali quinquennali per la notifica delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate entro il 31/12/2001 e sono state ritenute applicabili con efficacia retroattiva per risolvere la lacuna normativa conseguente a pronuncia costituzionale; rilevanti per valutare la tempestività delle notifiche del 2006
art. 17 d.P.R. n. 602/1973 (versione previgente all'abrogazione del 10/8/2005)
Prevedeva il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo (es. 31 dicembre del 2° anno successivo alla presentazione della dichiarazione, al tempo vigente); la Corte ha richiamato la disciplina storica per valutare la decadenza dell'azione di riscossione
Richiesto dalla ricorrente come vizio di decisione perché il giudice non si sarebbe pronunciato su tutte le eccezioni; la Corte ha però assorbito la censura rispetto alle questioni risolte sul merito
Richiamata dalla parte ma assorbita/decisa in funzione dell'accoglimento delle questioni di decadenza e termine; la Corte non ha dovuto pronunciarsi separatamente per invalido ricorso
Massime di principio
- La mancata annotazione della relata di notifica sulla copia consegnata è, di regola, una irregolarità sanabile e non comporta l'inesistenza della notificazione se non vi è prova di difformità o di pregiudizio del diritto di difesa.
- L'art. 156 c.p.c. (sanatoria per raggiungimento dello scopo) può essere applicato anche agli atti tributari, purché il vizio non abbia recato pregiudizio al diritto di difesa; quindi molte irregolarità formali sono sanabili se il contribuente ha potuto esercitare concretamente la difesa.
- Le esigenze e le soglie formali previste per le cartelle dipendono dalla data di emissione: le modifiche normative successive (es. obbligo di indicare il responsabile) non si applicano retroattivamente agli atti emessi anteriormente, salvo diversa disposizione espressa.
- Le norme che prevedono una moratoria o una possibilità di rateizzazione (es. art. 138 l. 388/2000) prorogano i termini di riscossione unicamente per i contribuenti che si avvalgono concretamente di tali misure; non estendono automaticamente il termine decadenziale dell'Amministrazione per tutti i soggetti interessati.
- Occorre sempre valutare le disposizioni transitorie (per es. d.l. 106/2005 conv. l.156/2005) e la loro efficacia retroattiva: possono incidere sul decorso dei termini decadenziali e sulla validità delle notifiche, per cui nelle controversie su atti emessi in periodi di transizione è fondamentale ricostruire le date di emissione, le opzioni esercitate dal contribuente e le modifiche legislative applicabili.
- L'assenza di firma o timbro sulla cartella non determina automaticamente nullità quando l'atto sia chiaramente riconducibile all'ente competente e sia predisposto secondo il modello previsto.
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