Cassazione Civile, Sentenza n. 3304/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha denunciato la nullità della sentenza della CTR per mancanza del requisito motivazionale ex artt. 61 e 36 c.2 n.4 del d.lgs. 546/1992 e per violazione dell'art. 132 c.p.c., art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 360 c.p.c. n.4. In sintesi, la CTR nell'intestazione indicava come oggetto dell'appello la sentenza n. 287/41/12 (DRE Lombardia contro SADAS) mentre nella motivazione faceva continuativamente riferimento ad altra pronuncia (n. 271/41/12) e ad altra parte (Direzione Provinciale di Pavia e DETAL), trattando questioni e pronunce estranee rispetto al giudizio effettivamente instaurato; ciò ha reso la motivazione apparente, incongruente rispetto al fatto e al diritto, impedendo di ricostruire il decisum e la ratio decidendi e determinando la nullità della pronuncia per mancata statuizione sulle questioni proposte dall'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, constatando che la sentenza impugnata si era pronunciata su fatto e parti diversi rispetto a quelli del giudizio indicato nell'intestazione, con consequente assenza della decisione sulle istanze reali dell'Agenzia. Ha affermato che, benché errori materiali nell'epigrafe possano talora essere emendati ai sensi dell'art. 287 c.p.c., nel caso di motivazione riferita ad altra causa la pronuncia è priva degli elementi necessari per il giudicato e affetta da nullità insanabile. Perciò la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato integralmente la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per la rinnovazione dell'intero giudizio di appello.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Richiamato in relazione al requisito motivazionale delle decisioni tributarie: la sentenza deve contenere la motivazione idonea a consentire la ricostruzione del decisum; la sua mancanza può determinare nullità.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato insieme all'art. 61 quale parametro sul contenuto motivazionale richiesto nelle decisioni della Commissione tributaria; la CTR ha omesso una motivazione coerente rispetto alle parti e al fatto oggetto dell'appello.
Codice di procedura civile, art. 132
Riferito al principio di motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto violato il principio quando la motivazione è apparente o riferita a causa diversa.
Costituzione, art. 111
Invocato in relazione al diritto ad un giusto processo e alla necessità che le decisioni giudiziarie siano adeguatamente motivate e consentano il controllo giurisdizionale.
Codice di procedura civile, art. 112
Riferito al principio del contraddittorio e alla necessità che le decisioni si pronuncino sulle questioni dedotte dalle parti; la sentenza impugnata non ha deciso le questioni sollevate dall'Amministrazione competente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Norma che consente la cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione; la Corte l'ha applicata per censurare la motivazione apparente/estranea al giudizio.
Codice di procedura civile, art. 287
Richiamato dalla giurisprudenza citata: errori materiali nell'epigrafe o nella individuazione delle parti possono essere emendati se risulta la partecipazione effettiva della parte al processo; ma non è applicabile quando la motivazione riguarda causa diversa.
TUIR (D.P.R. 917/1986), artt. 117 e 127
Art. 117 e segg. disciplinano il regime del consolidato fiscale; art. 127 è richiamato per il principio che la consolidante è solidalmente responsabile per le maggiori imposte accertate alle consolidate, spiegando il motivo dell'azione di secondo livello nei confronti della consolidante.
Massime di principio
- La sentenza d'appello deve contenere una motivazione coerente e riferita al processo effettivamente instaurato: motivazioni riferite a diversa causa o a diverse parti determinano nullità insanabile.
- Errori materiali nell'epigrafe o nel dispositivo possono essere emendati se risulta documentalmente la partecipazione e che il giudice si è effettivamente pronunciato sulle questioni della parte omessa; ciò non vale se la motivazione attesta che il giudice ha deciso su altra controversia.
- La mancanza di una motivazione che permetta di ricostruire il decisum e la ratio decidendi costituisce vizio rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.4 e giustifica la cassazione e il rinvio per rinnovazione del giudizio.
- In controversie in materia di consolidato fiscale, la consolidante può essere chiamata in secondo livello per la responsabilità solidale prevista dall'art. 127 TUIR; tuttavia eventuali vizi procedurali nella decisione impediscono la definizione del merito e richiedono la rinnovazione del giudizio.
- Il giudice dell'impugnazione può rilevare d'ufficio la nullità della sentenza di merito quando emerga che essa decide su oggetto o parti estranei al giudizio, con conseguente cassazione senza possibilità di sanatoria mediante correzione formale.
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